Studio Legale Rombolà & Macrì -
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Decreto
Legislativo 06/09/2005, n. 206
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Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
E FINALITÀ
Articolo 1
Finalità ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione
ed in conformità ai principi contenuti nei trattati
istitutivi delle Comunità europee, nel trattato
dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, nonché
nei trattati internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative concernenti i
processi dì acquisto e consumo, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti.
Articolo 2
Diritti dei
consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela
in sede nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite le
iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche
attraverso la disciplina dei rapporti tra le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti
sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a)
alla tutela della salute; b)
alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei
servizi; c)
ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicità; d)
all'educazione al consumo; e)
alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei
rapporti contrattuali; f)
alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e
gli utenti; g)
all'erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualità e di efficienza.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si
intende per: a)
consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta; b)
associazioni dei consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori o degli utenti; c)
professionista: la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale o professionale, ovvero un suo
intermediario; d)
produttore: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e
nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene
o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
nonché l'importatore del bene o del servizio nel
territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra
persona fisica o giuridica che si presenta come
produttore identificando il bene o il servizio con
il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e)
prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di
servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato
dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell'ambito di un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o
come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne
informi per iscritto la persona cui fornisce il
prodotto;
f)
codice: il presente decreto legislativo di riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori.
Parte II
EDUCAZIONE,
INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ
Titolo I
EDUCAZIONE DEL
CONSUMATORE
Articolo 4
Educazione del
consumatore
1. L'educazione dei consumatori e
degli utenti é orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo
sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione
ai procedimenti amministrativi, nonché la
rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate
all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti
pubblici o privati, non hanno finalità promozionale,
sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di
beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili
benefici e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Titolo II
INFORMAZIONI AI
CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
Articolo 5
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica alla quale sono dirette le
informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e
qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore,
da chiunque provengano, devono essere adeguate alla
tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in
modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto
delle modalità di conclusione del contratto o delle
caratteristiche del settore, tali da assicurare la
consapevolezza del consumatore.
Capo II
Indicazione dei
prodotti
Articolo 6
Contenuto minimo delle
informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei
prodotti destinati al consumatore, commercializzati
sul territorio nazionale, riportano, chiaramente
visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative: a)
alla denominazione legale o merceologica del
prodotto; b)
al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea; c)
al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea; d)
all'eventuale presenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente; f)
alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.
Articolo 7
Modalità di
indicazione
1. Le indicazioni di cui
all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di
cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono
essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento
dei prodotti stessi.
Articolo 8
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione
del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme
nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di
disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si
applicano per gli aspetti non disciplinati.
Articolo 9
Indicazioni in lingua
italiana
1. Tutte le informazioni destinate
ai consumatori e agli utenti devono essere rese
almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al
presente titolo siano apposte in più lingue, le
medesime sono apposte anche in lingua italiana e con
caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori
a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che
utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
Articolo 10
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di
assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi
dell'Unione europea, una applicazione compatibile
con i principi del diritto comunitario, precisando
le categorie di prodotti o le modalità di
presentazione per le quali non é obbligatorio
riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà
consentito riportare in lingua originaria alcuni
dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo
6.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
Articolo 11
Divieti di
commercializzazione
1. É vietato il commercio sul
territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Articolo 12
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto
nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto
costituisca reato, per quanto attiene alle
responsabilità del produttore, ai contravventori al
divieto di cui all'articolo 11 si applica una
sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.
La misura della sanzione é determinata, in ogni
singolo caso, facendo riferimento al prezzo di
listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità
poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento
delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, é presentato all'ufficio della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi é la residenza o la sede
legale del professionista.
Capo III
Particolari modalità
di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi
per unità di misura
Articolo 13
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per: a)
prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una
unità di prodotto o per una determinata quantità del
prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta; b)
prezzo per unità di misura: il prezzo finale,
comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido
per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di
un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo
del prodotto o per una singola unità di quantità
diversa, se essa é impiegata generalmente e
abitualmente per la commercializzazione di prodotti
specifici; c)
prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare
ed é misurato alla presenza del consumatore; d)
prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può
essere frazionato senza subire una modifica della
sua natura o delle sue proprietà; e)
prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei
contenuti in un imballaggio; f)
prodotto preconfezionato: l'unità di vendita
destinata ad essere presentata come tale al
consumatore ed alle collettività, costituita da un
prodotto e dall'imballaggio in cui é stato immesso
prima di essere posto in vendita, avvolta
interamente o in parte in tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata.
Articolo 14
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare
l'informazione del consumatore e di agevolare il
raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla
indicazione del prezzo di vendita, secondo le
disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per
unità di misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura
non deve essere indicato quando é identico al prezzo
di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati
sfusi é indicato soltanto il prezzo per unità di
misura.
4. La pubblicità in tutte le sue
forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo
per unità di misura quando é indicato il prezzo di
vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all'articolo 16.
5. Il codice non si applica: a)
ai prodotti forniti in occasione di una prestazione
di servizi, ivi compresa la somministrazione di
alimenti e bevande; b)
ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c)
agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Articolo 15
Modalità di
indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si
riferisce ad una quantità dichiarata conformemente
alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione
del prezzo per unità di misura si applica quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari
preconfezionati immersi in un liquido di governo,
anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di
misura si riferisce al peso netto del prodotto
sgocciolato.
4. É ammessa l'indicazione del
prezzo per unità di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei
casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed
abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti
petroliferi per uso di autotrazione, esposti e
pubblicizzati presso gli impianti automatici di
distribuzione dei carburanti, devono essere
esclusivamente quelli effettivamente praticati ai
consumatori. É fatto obbligo di esporre in modo
visibile dalla carreggiata stradale i prezzi
praticati al consumo.
Articolo 16
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unità di misura i
prodotti per i quali tale indicazione non risulti
utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a
confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti: a)
prodotti commercializzati sfusi che, in conformità
alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto
1981, n. 441, e successive modificazioni, recante
disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci,
possono essere venduti a pezzo o a collo; b)
prodotti di diversa natura posti in una stessa
confezione; c)
prodotti commercializzati nei distributori
automatici; d)
prodotti destinati ad essere mescolati per una
preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e)
prodotti preconfezionati che siano esentati
dall'obbligo di indicazione della quantità netta
secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, concernenti l'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari; f)
alimenti precucinati o preparati o da preparare,
costituiti da due o più elementi separati, contenuti
in un unico imballaggio, che necessitano di
lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito; g)
prodotti di fantasia; h)
gelati monodose; i)
prodotti non alimentari che possono essere venduti
unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività
produttive, con proprio decreto, può aggiornare
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché
indicare espressamente prodotti o categorie di
prodotti non alimentari ai quali non si applicano le
predette esenzioni.
Articolo 17
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il
prezzo per unità di misura o non lo indica secondo
quanto previsto dal presente capo é soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogare con le modalità ivi previste.
Titolo III
PUBBLICITÀ E ALTRE
COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 18
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione
commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette
le comunicazioni commerciali o che ne subisce le
conseguenze.
Capo II
Caratteri della
pubblicità
Sezione I
Pubblicità ingannevole
e comparativa
Articolo 19
Finalità
1. Le disposizioni della presente
sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i
soggetti che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i
consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico
nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di
stabilire le condizioni di liceità della pubblicità
comparativa.
2. La pubblicità deve essere
palese, veritiera e corretta.
Articolo 20
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione
si intende: a)
per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia
diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di
un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale allo scopo di promuovere la vendita di
beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi
oppure la prestazione di opere o di servizi; b)
per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che
in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia
idonea ad indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge
e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
che, per questo motivo, sia idonea ledere un
concorrente; c)
per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che
identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un
concorrente; d)
per operatore pubblicitario: il committente del
messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché,
nel caso in cui non consenta all'identificazione di
costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario é diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o
televisiva.
Articolo 21
Elementi di
valutazione
1. Per determinare se la pubblicità
sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli
elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti: a)
alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi,
la quantità, la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere
con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli effettuati sui
beni o sui servizi;
b)
al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed
alle condizioni alle quali i beni o i servizi
vengono forniti; c)
alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il
patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su
beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
Articolo 22
Condizioni di liceità
della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il
confronto, la pubblicità comparativa é lecita se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: b)
confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c)
confronta oggettivamente una o più caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo,
di tali beni e servizi; d)
non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i
beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e
quelli di un concorrente; e)
non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attività o circostanze di un
concorrente; f)
per i prodotti recanti denominazione di origine, si
riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione; g)
non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà
connessa al marchio, alla denominazione commerciale
ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o
alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h)
non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un
marchio o da una denominazione commerciale
depositati.
2. Il requisito della
verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si
intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o
servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa
riferimento a un'offerta speciale deve indicare in
modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta
speciale non sia ancora cominciata, la data di
inizio del periodo nel corso del quale si applicano
il prezzo speciale o altre condizioni particolari o,
se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla
disponibilità dei beni e servizi.
Articolo 23
Trasparenza della
pubblicità
1. La pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a
mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con
modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini "garanzia",
"garantito" e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del contenuto e
delle modalità della garanzia offerta. Quando la
brevità del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il
riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità
della garanzia offerta deve essere integrato
dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente
conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
3. É vietata ogni forma di
pubblicità subliminale.
Articolo 24
Pubblicità di prodotti
pericolosi per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. É considerata ingannevole la
pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, ometta di darne notizia in modo da
indurre i consumatori a trascurare le normali regole
di prudenza e vigilanza.
Articolo 25
Bambini e adolescenti
1. É considerata ingannevole la
pubblicità, che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che
abusi della loro naturale credulità o mancanza di
esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti
in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti
per i più giovani.
Articolo 26
Tutela amministrativa
e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo
10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito
chiamata Autorità nella presente sezione, esercita
le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le
loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro
delle attività produttive, nonché ogni altra
pubblica amministrazione che ne abbia interesse in
relazione ai propri compiti istituzionali, anche su
denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità
che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole
o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai
sensi della presente sezione, che sia inibita la
loro continuazione e che ne siano eliminati gli
effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria
della pubblicità ingannevole o della pubblicità
comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica
l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non é conosciuto,
può richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione
idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre
richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche
avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che
l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o
interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e
di qualsiasi altra parte nella procedura, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico. Se tale prova é omessa o viene
ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno
essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio
pubblicitario é stato o deve essere diffuso
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità
non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella già iniziata. Con la
decisione di accoglimento può essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto,
nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il
ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione. Nel caso dei messaggi
pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6
la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti,
l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati
nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari
per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria é
stabilita, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività
di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
11. In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o la
documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro
a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni
adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle
violazioni del presente decreto si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel
capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo deve
essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata
assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceità del messaggio
di pubblicità comparativa, la tutela dei
concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni é esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento.
14. É comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo
2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne
la pubblicità comparativa, in materia di atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, e del marchio
d'impresa protetto a norma del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni,
nonché delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di
imprese, beni e servizi concorrenti.
Articolo 27
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono
richiedere che sia inibita la continuazione degli
atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad
un organismo di autodisciplina, le parti possono
convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino
alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso
all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto
successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato può richiedere all'Autorità la
sospensione del procedimento in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può
disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Capo III
Particolari modalità
della comunicazione pubblicitaria
Sezione I
Rafforzamento della
tutela del consumatore in materia di televendite
Articolo 28
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle televendite, come definite
nel regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, adottato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili e di servizi relativi a concorsi o
giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si applicano
altresì agli spot di televendita.
Articolo 29
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare
ogni forma di sfruttamento della superstizione,
della credulità o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da
offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori
per indecenza, volgarità o ripugnanza.
Articolo 30
Divieti
1. É vietata la televendita che
offenda la dignità umana, comporti discriminazioni
di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la
protezione dell'ambiente. É vietata la televendita
di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono
contenere dichiarazioni o rappresentazioni che
possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità
o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda
le caratteristiche e gli effetti del servizio, il
prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalità della fornitura, gli eventuali premi,
l'identità delle persone rappresentate.
Articolo 31
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare
i minorenni a stipulare contratti di compravendita o
di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o
fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti
criteri a loro tutela:
a)
non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la
credulità; c)
non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
Articolo 32
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime
sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza,
così come disciplinati alla parte III, titolo III,
capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo
61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni
stabilite in materia di pubblicità, alle televendite
sono applicabili altresì le sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL
CONSUMATORE IN GENERALE
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a
prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di: a)
escludere o limitare la responsabilità del
professionista in caso di morte o dando alla persona
del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista; b)
escludere o limitare le azioni o i diritti del
consumatore nei confronti del professionista o di
un'altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c)
escludere o limitare l'opportunità da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei
confronti del professionista con un credito vantato
nei confronti di quest'ultimo; d)
prevedere un impegno definitivo del consumatore
mentre l'esecuzione della prestazione del
professionista é subordinata ad una condizione il
cui adempimento dipende unicamente dalla sua
volontà; e)
consentire al professionista di trattenere una somma
di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo
non conclude il contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal
professionista il doppio della somma corrisposta se
é quest'ultimo a non concludere il contratto oppure
a recedere; f)
imporre al consumatore, in caso di inadempimento o
di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola
penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g)
riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere dal contratto,
nonché consentire al professionista di trattenere
anche solo in parte la somma versata dal consumatore
a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere
dal contratto; h)
consentire al professionista di recedere da
contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole
preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i)
stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare
la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione; l)
prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore
a clausole che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto; m)
consentire al professionista di modificare
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da
fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso; n)
stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della
prestazione; o)
consentire al professionista di aumentare il prezzo
del bene o del servizio senza che il consumatore
possa recedere se il prezzo finale é eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p)
riservare al professionista il potere di accertare
la conformità del bene venduto o del servizio
prestato a quello previsto nel contratto o
conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una
clausola qualsiasi del contratto; q)
limitare la responsabilità del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti
stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalità; r)
limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore; s)
consentire al professionista di sostituire a sé un
terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche
nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
t)
sancire a carico del consumatore decadenze,
limitazioni della facoltà di opporre eccezioni,
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria,
limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u)
stabilire come sede del foro competente sulle
controversie località diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore;
v)
prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione
di un obbligo come subordinati ad una condizione
sospensiva dipendente dalla mera volontà del
professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. É fatto
salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice
civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga alle
lettere h) e m) del comma 2: a)
recedere, qualora vi sia un giustificato motivo,
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore; b)
modificare, qualora sussista un giustificato motivo,
le condizioni del contratto, preavvisando entro un
congruo termine il consumatore, che ha diritto di
recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari il professionista
può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un
giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o)
del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione
finanziaria originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del
comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad
oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo é collegato
alle fluttuazioni di un corso e di un indice di
borsa o di un tasso di mercato finanziario non
controllato dal professionista, nonché la
compravendita di valuta estera, di assegni di
viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in
valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2
non si applicano alle clausole di indicizzazione dei
prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che
le modalità di variazione siano espressamente
descritte.
Articolo 34
Accertamento della
vessatorietà delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola
é valutata tenendo conto della natura del bene o del
servizio oggetto del contratto e facendo riferimento
alle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto
medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere
vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né
all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei
servizi, purché tali elementi siano individuati in
modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole
che riproducono disposizioni di legge ovvero che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi contenuti in convenzioni internazionali
delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole
o gli elementi di clausola che siano stati oggetto
di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o gli elementi
di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di
specifica trattativa con il consumatore.
Articolo 35
Forma e
interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui
tutte le clausole o talune clausole siano proposte
al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di
una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
Articolo 36
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate
vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono
nulle mentre il contratto rimane valido per il
resto.
2. Sono nulle le clausole che,
quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di: a)
escludere o limitare la responsabilità del
professionista in caso di morte o danno alla persona
del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista; b)
escludere o limitare le azioni del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista; c)
prevedere l'adesione del consumatore come estesa a
clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità
di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a
vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di
regresso nei confronti del fornitore per i danni che
ha subito in conseguenza della declaratoria di
nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. É nulla ogni clausola
contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dal presente
capo, laddove il contratto presenti un collegamento
più stretto con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Articolo 37
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative
dei consumatori, di cui all'articolo 137, le
associazioni rappresentative dei professionisti e le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono convenire in giudizio il
professionista o l'associazione di professionisti
che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di
condizioni generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l'uso delle
condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi
del presente capo.
2. L'inibitoria può essere
concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il
provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali,
di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal
presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate
dalle associazioni dei consumatori di cui al comma
1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
Articolo 38
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal
codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed
il professionista si applicano le disposizioni del
codice civile.
Titolo II
ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 39
Regole nelle attività
commerciali
1. Le attività commerciali sono
improntate al rispetto dei principi di buona fede,
di correttezza e di lealtà, valutati anche alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori.
Capo II
Promozione delle
vendite
Sezione I
Credito al consumo
Articolo 40
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad
adeguare la normativa nazionale alla direttiva
98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 1998, che modifica la direttiva
87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di
credito al consumo, con particolare riguardo alla
previsione di indicare il Tasso annuo effettivo
globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Articolo 41
Tasso annuo effettivo
globale e pubblicità
1. Ai fini di cui all'articolo 40,
il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma
2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, le necessarie modifiche alla
disciplina recata dal decreto del Ministro del
tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169
del 20 luglio 1992.
Articolo 42
Inadempimento del
fornitore
1. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il consumatore che
abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora
ha diritto di agire contro il finanziatore nei
limiti del credito concesso, a condizione che vi sia
un accordo che attribuisce al finanziatore
l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti
del fornitore. La responsabilità si estende anche al
terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i
diritti derivanti dal contratto di concessione del
credito.
Articolo 43
Rinvio al testo unico
bancario
1. Per la restante disciplina del
credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del
titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonché agli
articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per
l'applicazione delle relative sanzioni.
Titolo III
MODALITÀ CONTRATTUALI
Articolo 44
Contratti negoziati
nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente
disciplinato dal presente codice, per la disciplina
del settore del commercio si fa rinvio al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
Capo I
Particolari modalità
di conclusione del contratto
Sezione I
Contratti negoziati
fuori dei locali commerciali
Articolo 45
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i
contratti tra un professionista ed un consumatore,
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a)
durante la visita del professionista al domicilio
del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul
posto di lavoro del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o
di cura; b)
durante una escursione organizzata dal
professionista al di fuori dei propri locali
commerciali; c)
in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la
sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque
denominata;
2. Le disposizioni della presente
sezione si applicano anche nel caso di proposte
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti
effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a
quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia
ancora intervenuta l'accettazione del
professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1,
lettera d), si applicano, se più favorevoli, le
disposizioni di cui alla sezione II.
Articolo 46
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione
delle disposizioni della presente sezione: a)
i contratti per la costruzione, vendita e locazione
di beni immobili ed i contratti relativi ad altri
diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla
loro incorporazione in beni immobili e dei contratti
relativi alla riparazione di beni immobili; b)
i contratti relativi alla fornitura di prodotti
alimentari o bevande o di altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari; c)
i contratti di assicurazione; d)
i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione
della presente sezione anche i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di
servizi per i quali il corrispettivo globale che
deve essere pagato da parte del consumatore non
supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri
fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie
che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento
illustrativo, con indicazione della relativa
causale. Si applicano comunque le disposizioni della
presente sezione nel caso di più contratti stipulati
contestualmente tra le medesime parti, qualora
l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di 26 euro.
Articolo 47
Informazione sul
diritto di recesso
1. Per i contratti e per le
proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
della presente sezione, il professionista deve
informare il consumatore del diritto di cui agli
articoli da 64 a 67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e
deve contenere: a)
l'indicazione dei termini, delle modalità e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di
recesso; b)
l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va
esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo
o, se si tratti di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa,
nonché l'indicazione del soggetto al quale deve
essere restituito il prodotto eventualmente già
consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che
l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto
ad alcun termine o modalità, l'informazione deve
comunque contenere gli elementi indicati nella
lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c),
qualora sia sottoposta al consumatore, per la
sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve
essere riportata nella suddetta nota d'ordine,
separatamente dalle altre clausole contrattuali e
con caratteri tipografici uguali o superiori a
quelli degli altri elementi indicati nel documento.
Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione, deve
essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta
una nota d'ordine, l'informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del
contratto ovvero all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45,
comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in
caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi
di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della
data in cui viene consegnato al consumatore, nonché
gli elementi necessari per identificare il
contratto. Di tale documento il professionista può
richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce
o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute
nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in
luogo della indicazione completa degli elementi di
cui al comma 1, può essere riportato il solo
riferimento al diritto di esercitare il recesso, con
la specificazione del relativo termine e con rinvio
alle indicazioni contenute nel catalogo o altro
documento illustrativo della merce o del servizio
per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potrà
accettare, a titolo di corrispettivo, effetti
cambiari che abbiano una scadenza inferiore a
quindici giorni dalla stipulazione del contratto e
non potrà presentali allo sconto prima di tale
termine.
Articolo 48
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, il diritto di recesso non
può essere esercitato nei confronti delle
prestazioni che siano state già eseguite.
Articolo 49
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla
presente sezione si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Articolo 50
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione
si intende per: a)
contratto a distanza: il contratto avente per
oggetto beni o servizi stipulato tra un
professionista e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal professionista che, per
tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso; b)
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo
che, senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti;
c)
operatore di tecnica di comunicazione: la persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consiste nel mettere a
disposizione dei professionisti una o più tecniche
di comunicazione a distanza.
Articolo 51
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano ai contratti a distanza,
esclusi i contratti: a)
relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo
dei quali é riportato nell'allegato I; b)
conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati; c)
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici; d)
relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri
diritti relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione; e)
conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Articolo 52
Informazioni per il
consumatore
1. In tempo utile, prima della
conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a)
identità del professionista e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo
del professionista; b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c)
prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse e le imposte; d)
spese di consegna; e)
modalità del pagamento, della consegna del bene o
della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto;
f)
esistenza del diritto di recesso o di esclusione
dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g)
modalità e tempi di restituzione o di ritiro del
bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h)
costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a
distanza, quando é calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i)
durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l)
durata minima del contratto in caso di contratti per
la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma
1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro
e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla
tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e
di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identità del professionista e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullità
del contratto. In caso di utilizzo della posta
elettronica si applica la disciplina prevista
dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di
tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa
lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico
gli obblighi informativi dovuti dal professionista
vanno integrati con le informazioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
Articolo 53
Conferma scritta delle
informazioni
1. Il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni: a)
un'informazione sulle condizioni e le modalità di
esercizio del diritto di recesso, ai sensi della
sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui
all'articolo 65, comma 3; b)
l'indirizzo geografico della sede del professionista
a cui il consumatore può presentare reclami; c)
le informazioni sui servizi di assistenza e sulle
garanzie commerciali esistenti; d)
le condizioni di recesso dal contratto in caso di
durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai servizi la cui
esecuzione é effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un'unica soluzione e siano
fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della
sede del professionista cui poter presentare
reclami.
Articolo 54
Esecuzione del
contratto
1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il professionista, entro il
termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il
professionista non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualità equivalenti o superiori.
Articolo 55
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto
agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52
e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si
applicano: a)
ai contratti di fornitura di generi alimentari, di
bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e
regolari; b)
ai contratti di fornitura di servizi relativi
all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il professionista si impegna a fornire
tali prestazioni ad una data determinata o in un
periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le
parti, il consumatore non può esercitare il diritto
di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei
casi: a)
di fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine previsto dall'articolo 64,
comma 1; b)
di fornitura di beni o servizi il cui prezzo é
legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il professionista non é in grado di
controllare; c)
di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d)
di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e)
di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f)
di servizi di scommesse e lotterie.
Articolo 56
Pagamento mediante
carta
1. Il consumatore può effettuare il
pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le
modalità di pagamento, da comunicare al consumatore
ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione
mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del professionista o di un terzo,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al professionista le somme
riaccreditate al consumatore.
Articolo 57
Fornitura non
richiesta
1. É vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non é tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata
risposta non significa consenso.
Articolo 58
Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un
professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore o di fax richiede
il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale,
possono essere impiegate dal professionista se il
consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
Articolo 59
Vendita tramite mezzo
televisivo o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della m |