|
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I Definizioni e classificazioni
generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Classificazione per ramo
CAPO II Vigilanza sull’attività assicurativa e
riassicurativa
Art. 3 Finalità della vigilanza
Art. 4 Ministro delle attività produttive
Art. 5 Autorità di vigilanza
Art. 6 Destinatari della vigilanza
Art. 7 Reclami
Art. 8 Disposizioni comunitarie
Art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
Art. 10 Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità
TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA
ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 11 Attività assicurativa
Art. 12 Operazioni vietate
CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 13 Autorizzazione
Art. 14 Requisiti e procedura
Art. 15 Estensione ad altri rami
Art. 16 Attività in regime di stabilimento
Art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
Art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di
servizi
Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime
legale di previdenza
sociale
Art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri
Stati membri
Art. 22 Attività in uno Stato terzo
CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato
membro
Art. 23 Attività in regime di stabilimento
Art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28 Attività in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 30 Requisiti organizzativi dell'impresa
Art. 31 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami
vita
Art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai
rami vita
Art. 34 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami
responsabilità civile veicoli e natanti
Art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità
civile veicoli e natanti
CAPO II Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36 Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni
CAPO III Attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle
attività
Art. 39 Valutazione delle attività patrimoniali
Art. 40 Regole sulla congruenza
Art. 41 Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio
Art. 42 Registro delle attività a copertura delle riserve
tecniche
Art. 43 Riserve tecniche relative all'attività esercitata in
regime di stabilimento negli Stati terzi
CAPO IV Margine di solvibilità
Art. 44 Margine di solvibilità
Art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e
altri strumenti finanziari
Art. 46 Quota di garanzia
Art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione
CAPO V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49 Riserve tecniche
Art. 50 Calcolo del margine di solvibilità e della quota di
garanzia
Art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A
PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52 Nozione
Art. 53 Attività esercitabili
Art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55 Autorizzazione
Art. 56 Altre norme applicabili
TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 57 Attività di riassicurazione
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica
Art. 58 Autorizzazione
Art. 59 Requisiti e procedura
CAPO III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 60 Attività in regime di stabilimento
Art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi
TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I Imprese di riassicurazione aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62 Esercizio dell'attività di riassicurazione
Art. 63 Requisiti organizzativi
Art. 64 Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro
indiretto
Art. 66 Retrocessione dei rischi
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 67 Attività in regime di stabilimento
TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
CAPO I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 68 Autorizzazioni
Art. 69 Obblighi di comunicazione
Art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71 Richiesta di informazioni
Art. 72 Nozione di controllo
Art. 73 Partecipazioni indirette
Art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti,
obbligo di alienazione
Art. 75 Protocolli di autonomia
CAPO II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
Art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
degli esponenti aziendali
Art. 77 Requisiti dei partecipanti
Art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e
comitato per il controllo sulla gestione 5
CAPO III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 79 Partecipazioni
Art. 80 Obblighi di comunicazione
Art. 81 Vigilanza prudenziale
CAPO IV Gruppo assicurativo
Art. 82 Gruppo assicurativo
Art. 83 Impresa
CAPOgruppo
Art. 84 Impresa di partecipazione
CAPOgruppo
Art. 85 Albo delle imprese
CAPOgruppo
Art. 86 Poteri di indagine
Art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare
TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
CAPO I Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88 Disposizioni applicabili
Art. 89 Disposizioni particolari
Art. 90 Schemi
CAPO II Bilancio di esercizio
Art. 91 Principi di redazione
Art. 92 Esercizio sociale e termine per l'approvazione
Art. 93 Deposito e pubblicazione
Art. 94 Relazione sulla gestione
CAPO III Bilancio consolidato
Art. 95 Imprese obbligate
Art. 96 Direzione unitaria
Art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione
Art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 99 Data di riferimento
Art. 100 Relazione sulla gestione
CAPO IV Libri e registri obbligatori 6
Art. 101 Libri e registri obbligatori
CAPO V Revisione contabile
Art. 102 Revisione contabile del bilancio
Art. 103 Attuario nominato dalla società di revisione
Art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
Art. 105 Revoca dell’incarico all’attuario revisore
TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 106 Attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa
Art. 107 Ambito di applicazione
CAPO II Accesso all’attività di intermediazione
Art. 108 Accesso all’attività di intermediazione
Art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
Art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori
diretti e dei collaboratori degli intermediari
Art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
Art. 113 Cancellazione
Art. 114 Reiscrizione
Art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 116 Attività in regime di stabilimento e di prestazione di
servizi
CAPO III Regole di comportamento
Art. 117 Separazione patrimoniale
Art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso
intermediari assicurativi
Art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
Art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento
Art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a
distanza 7
TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I
NATANTI
CAPO I Obbligo di assicurazione
Art. 122 Veicoli a motore
Art. 123 Natanti
Art. 124 Gare e competizioni sportive
Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri
Art. 126 Ufficio Centrale Italiano
Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128 Massimali di garanzia
Art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione
CAPO II Esercizio dell’assicurazione
Art. 130 Imprese autorizzate
Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132 Obbligo a contrarre
Art. 133 Formule tariffarie
Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135 Banca dati sinistri
Art. 136 Funzioni del Ministero delle attività produttive
CAPO III Risarcimento del danno
Art. 137 Danno patrimoniale
Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità
Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità
Art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
CAPO IV Procedure liquidative
Art. 143 Denuncia di sinistro
Art. 144 Azione diretta del danneggiato
Art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento
Art. 146 Diritto di accesso agli atti
Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 Procedura di risarcimento
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto 8
CAPO V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti
all’estero
Art. 151 Procedura
Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154 Centro di informazione italiano
Art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
CAPO VI Disciplina dell'attività peritale
Art. 156 Attività peritale
Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158 Requisiti per l'iscrizione
Art. 159 Cancellazione
Art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI
ASSICURATIVE
CAPO I Coassicurazione comunitaria
Art. 161 Coassicurazione comunitaria
Art. 162 Determinazione dell'oggetto della delega
CAPO II Tutela legale
Art. 163 Requisiti particolari
Art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri
TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 166 Criteri di redazione
Art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non
autorizzate
Art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione
e della scissione
Art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di
assicurazione
CAPO II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170 Divieto di abbinamento
Art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Art. 172 Diritto di recesso
CAPO III Assicurazione tutela legale e assicurazione assistenza
Art. 173 Assicurazione di tutela legale
Art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela
legale
Art. 175 Assicurazione di assistenza
CAPO IV Assicurazione sulla vita
Art. 176 Revocabilità della proposta
Art. 177 Diritto di recesso
Art. 178 Inversione dell'onere della prova nei giudizi
risarcitori
CAPO V Capitalizzazione
Art. 179 Nozione
CAPO VI Legge applicabile
Art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 181 Contratti di assicurazione sulla vita
TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 183 Regole di comportamento
Art. 184 Misure cautelari ed interdittive
CAPO II Obblighi di informazione
Art. 185 Nota informativa 10
Art. 186 Interpello sulla nota informativa
Art. 187 Integrazione della nota informativa
TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 188 Poteri di intervento
Art. 189 Poteri di indagine
Art. 190 Obblighi di informativa
Art. 191 Norme regolamentari
CAPO II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 192 Imprese di assicurazione italiane
Art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195 Imprese di riassicurazione
Art. 196 Modificazioni statutarie
Art. 197 Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
CAPO III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione
Art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione italiane
Art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di altri Stati membri
Art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di Stati terzi
Art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di
imprese di riassicurazione
CAPO IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri
Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività
assicurativa
Art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di
imprese di assicurazione
Art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di
altri Stati membri
Art. 206 Assistenza per l’esercizio della vigilanza
supplementare
Art. 207 Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza
supplementare
Art. 208 Rapporti con la Commissione Europea relativamente ad
imprese di Stati terzi
Art. 209 Comunicazioni alla Commissione Europea sulle
assicurazioni obbligatorie 11
TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 210 Ambito di applicazione
Art. 211 Area della vigilanza supplementare
CAPO II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212 Procedure di controllo interno
Art. 213 Vigilanza informativa
Art. 214 Vigilanza ispettiva
CAPO III Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti
CAPO IV Verifica della solvibilità corretta
Art. 217 Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 218 Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 219 Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 220 Accordi per la concessione di esoneri
TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
CAPO I Misure di salvaguardia
Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle
attività a copertura
Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o
sulla quota di garanzia
Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità
prospettica dell’impresa di assicurazione
Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività
patrimoniali
Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale
dell'autorizzazione
Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in
Stati terzi
Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta
negativa
Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità
dell’impresa controllante
CAPO II Misure di risanamento 12
Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231 Amministrazione straordinaria
Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio
comunitario
Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235 Adempimenti iniziali
Art. 236 Adempimenti finali
Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
Art. 239 Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
CAPO III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di
assicurazione
Art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
Art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di
assicurazione
Art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di
assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata
all’impresa di riassicurazione
CAPO IV Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246 Organi della procedura
Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui
rapporti giuridici preesistenti
Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251 Adempimenti iniziali
Art. 252 Accertamento del passivo
Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati
membri
Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei
crediti ammessi
Art. 255 Appello
Art. 256 Insinuazioni tardive
Art. 257 Liquidazione dell’attivo
Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
assicurazione
Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
riassicurazione
Art. 260 Ripartizione dell’attivo
Art. 261 Adempimenti finali
Art. 262 Concordato
Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 13
CAPO V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da
reato
Art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente
da reato
CAPO VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione
dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e
aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio
della Repubblica
Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà,
sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa
di assicurazione
Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli
atti pregiudizievoli
Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni
dell'impresa di assicurazione
Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei
liquidatori
CAPO VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel
gruppo assicurativo
Art. 275 Amministrazione straordinaria della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo
assicurativo
Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del
gruppo assicurativo
Art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo
assicurativo
Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 282 Gruppi e società non iscritte all'albo
TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
CAPO II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 14
Art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze
passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290 Prescrizione dell'azione
Art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
CAPO III Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell’impresa in liquidazione coatta
Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada
CAPO IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di
indennizzo italiano
Art. 296 Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo
italiano
Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non
assicurati
Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada
CAPO V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio
dell'attività venatoria
Art. 302 Ambito di intervento
Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304 Diritto di regresso e di surroga
TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
CAPO I Abusivismo
Art. 305 Attività abusivamente esercitata
Art. 306 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
CAPO II 15 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309 Attività oltre i limiti consentiti
Art. 310 Condizioni di esercizio
Art. 311 Assetti proprietari
Art. 312 Vigilanza supplementare
CAPO III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i
natanti
Art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 314 Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto
di abbinamento
Art. 315 Procedure liquidative
Art. 316 Obblighi di comunicazione
Art. 317 Altre violazioni
CAPO IV Trasparenza delle operazioni e protezione
dell'assicurato
Art. 318 Pubblicità di prodotti assicurativi
Art. 319 Regole di comportamento
Art. 320 Nota informativa
CAPO V Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza
Art. 321 Doveri degli organi di controllo
Art. 322 Doveri della società di revisione
Art. 323 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario
incaricato
CAPO VI Intermediari di assicurazione
Art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli
intermediari
CAPO VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento
Art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
Art. 327 Pluralità di violazioni e misure correttive
Art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie
CAPO VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329 Intermediari e periti assicurativi
Art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
16
TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I Disposizioni tributarie
Art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione
Art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di
vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e
dei natanti
CAPO II Contributi di vigilanza
Art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 337 Periti assicurativi
CAPO III Disposizioni transitorie
Art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già
autorizzate
Art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami
vita
Art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
Art. 341 Imprese in liquidazione coatta
Art. 342 Partecipazioni già autorizzate
Art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
Art. 344 Periti di assicurazione già iscritti
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 345 Istituzioni e enti esclusi
Art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non
assicurative
Art. 347 Regioni a statuto speciale
Art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella
Confederazione elvetica
Art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli
intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui
premi delle assicurazioni private
CAPO V Abrogazioni
Art. 354 Norme espressamente abrogate
Art. 355 Entrata in vigore
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Definizioni e classificazioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni
private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le
assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e
le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attività riassicurativa: la assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da una impresa di
assicurazione o la retrocessione dei rischi
effettuata da una impresa di riassicurazione;
e) attività in regime di libertà di prestazione
di servizi o rischio assunto in regime di
libertà di prestazione di servizi: l'attività
che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la
sede in un altro Stato membro o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui é ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attività
che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la
sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio dello Stato membro in cui é
ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto
da un'impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese
aventi diritto ad agire direttamente contro
l'impresa di assicurazione e derivante da un
contratto di assicurazione o da operazioni di
cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di
attività di assicurazione diretta, compresi gli
importi detenuti in riserva per la copertura a
favore dei medesimi aventi diritto allorquando
alcuni elementi del debito non sono ancora
conosciuti. Sono parimenti considerati crediti
di assicurazione i premi detenuti da un'impresa
di assicurazione, prima dell'avvio delle
procedure di liquidazione dell'impresa stessa,
in seguito alla mancata stipulazione o alla
risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtù della legge applicabile a
tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di
rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone
causati da un veicolo non identificato o per il
quale non vi é stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia:
il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada:
il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo
2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11
(r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al
numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente
un'attività industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa
attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali),
9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli
terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri
e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi
i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai
seimilioniduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilioniottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato
sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto
a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al
bilancio consolidato del gruppo.
s) impresa: la società di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società
autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in
Italia ovvero impresa di assicurazione italiana:
la società avente sede legale in Italia e la
sede secondaria in Italia di impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui
all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la
società avente sede legale e amministrazione -
centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
società di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o non aderente
allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
società controllante il cui unico o principale
oggetto consiste nell'assunzione di
partecipazioni di controllo, nonché nella
gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione
extracomunitarie, imprese di riassicurazione,
sempre che almeno una di esse sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica e che non sia una società di
partecipazione finanziaria mista secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa
mista: una società controllante diversa da
un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di
riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno
una delle sue imprese controllate sia un'impresa
di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una
società di partecipazione finanziaria mista
secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la società
autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione
extracomunitaria, la cui attività principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività
mobiliari ed immobiliari all'interno del
territorio di un determinato Stato. I crediti
sono considerati come localizzati nello Stato
nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi
impegno prevedibile ed al netto degli elementi
immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa
dispone costantemente, secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato
finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi
della parte III, titolo I, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, nonché i
mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da
disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorità nazionali e che soddisfano
requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico
dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che é destinata
alla navigazione marittima, fluviale o lacustre
e che é azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano:
l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque i diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni
che comportano il controllo della società e le
partecipazioni individuate dall'ISVAP, in
conformità ai principi stabiliti nel regolamento
adottato dal Ministro delle attività produttive,
con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto
e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano:
tutti i contratti stipulati da imprese di
assicurazione italiane, ad eccezione di quelli
stipulati da loro sedi secondarie situate in
Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese
italiane o da stabilimenti in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato, se
l'impresa cedente é essa stessa impresa italiana
o stabilimento in Italia di imprese aventi la
sede legale in altro Stato. Si considerano
facenti parte del portafoglio estero i
contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui
l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato. I contratti stipulati da
imprese italiane attraverso uno stabilimento
costituito in altro Stato si considerano facenti
parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i
principi contabili internazionali e le relative
interpretazioni adottati secondo la procedura di
cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti
emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attività rientranti nei
rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione
secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l'attività che l'impresa
può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti
in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attività assicurativa o
riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico
europeo; uno Stato aderente all'accordo di
estensione della normativa dell'Unione europea
in materia, fra l'altro, di circolazione delle
merci, dei servizi e dei capitali agli Stati
appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo
Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di
cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha
il domicilio, ovvero, se il contraente é una
persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il
contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo
Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione
o in cui é ubicato il rischio, quando
l'obbligazione o il rischio é assunto da uno
stabilimento situato in un altro Stato di cui
alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di
cui alla lettera bbb) in cui é situato lo
stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi
beni immobili, ovvero beni immobili e beni
mobili in essi contenuti, sempre che entrambi
siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto,
quando abbia durata inferiore o pari a quattro
mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un
viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se
l'assicurato é una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce
il contratto, in tutti i casi non esplicitamente
previsti dai numeri da 1 a 3.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo
Spazio economico europeo in cui é situata la
sede legale dell'impresa che assume
l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non é membro
dell'Unione europea o non é aderente allo Spazio
economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui
sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o
per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona, almeno pari
al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato,
dà comunque la possibilità di esercitare
un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione
unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando gli organi di
amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono
legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e
familiare che possa influire in misura rilevante
sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, può ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami, al fine di
evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
lll) testo unico bancario: il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione
finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni
sugli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali: il decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente
costituito dalle imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità
civile autoveicoli che é stato abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri
compiti previsti dall'ordinamento comunitario e
italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che é costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata
il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei
trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad
esercitare il ramo responsabilità civile
autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che può essere azionato da
una forza meccanica, senza essere vincolato ad
una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se
non agganciati ad una motrice.
Art. 2
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo é
la seguente:
a) le assicurazioni sulla durata della vita
umana;
b) le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
c) le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le
cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento;
d) l'assicurazione malattia e l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza che
siano garantite mediante contratti di lunga
durata, non rescindibili, per il rischio di
invalidità grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevità;
e) le operazioni di capitalizzazione;
f) le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di
cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami
I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al
ramo V del comma 1 se é stata autorizzata ad
esercitare anche un altro ramo vita con
assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti può garantire in via
complementare i rischi di danni alla persona,
comprese l'incapacità al lavoro professionale,
la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità
a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa
che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1,
in via complementare ai relativi contratti, può
garantire prestazioni di invalidità e di
premorienza secondo quanto previsto nella
normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi
é la seguente:
1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali); prestazioni
forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
persone trasportate;
2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennità
temporanee; forme miste;
3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli
terrestri automotori; veicoli terrestri non
automotori;
4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno
subito da veicoli ferroviari;
5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni danno subito da: veicoli
fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e
ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci
trasportate o dai bagagli, indipendentemente
dalla natura del mezzo di trasporto;
8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno
subito dai beni (diversi dai beni compresi nei
rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;
esplosione; tempesta; elementi naturali diversi
dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del
terreno;
9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai
beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4,
5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
nonché da qualsiasi altro evento, quale il
furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilità risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la
responsabilità del vettore);
11) Responsabilità civile aeromobili: ogni
responsabilità risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12) Responsabilità civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilità
risultante dall'uso di veicoli fluviali,
lacustri e marittimi (compresa la responsabilità
del vettore);
13) Responsabilità civile generale: ogni
responsabilità diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12;
14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a
rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione
indiretta;
16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di
entrate (generale); intemperie; perdite di
utili; persistenza di spese generali; spese
commerciali impreviste; perdita di valore
venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente; perdite pecuniarie
non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17) Tutela legale: tutela legale;
18) Assistenza: assistenza alle persone in
situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per più rami é così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni
e malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni
marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio
persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni
aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio
ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
"Responsabilità civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito
e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami,
può garantire i rischi compresi in un altro
ramo, senza necessità di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il
rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che
copre il rischio principale. I rischi compresi
nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non
possono essere considerati accessori di altri
rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i
rischi compresi nel ramo 17 possono essere
considerati come rischi accessori del ramo 18
quando il rischio principale riguardi solo
l'assistenza da fornire alle persone in
difficoltà durante trasferimenti o assenze dal
domicilio o dal luogo di residenza o quando
riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a
tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le
istruzioni applicative sulla classificazione dei
rischi all'interno dei rami nel rispetto del
principio di equivalenza dell'autorizzazione nel
territorio comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attività assicurativa e
riassicurativa
Art. 3
Finalità della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente
gestione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti delle imprese,
degli intermediari e degli altri operatori del
settore assicurativo, avendo riguardo alla
stabilità, all'efficienza, alla competitività ed
al buon funzionamento del sistema assicurativo,
alla tutela degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative,
all'informazione ed alla protezione dei
consumatori.
Art. 4
Ministro delle attività produttive
1. Il Ministro delle attività produttive adotta
i provvedimenti previsti nel presente codice
nell'ambito delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo.
Art. 5
Autorità di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo mediante l'esercizio dei
poteri di natura autorizzativa, prescrittiva,
accertativa, cautelare e repressiva previsti
dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario
per la sana e prudente gestione delle imprese o
per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti dei soggetti vigilati ed allo
stesso fine rende nota ogni utile
raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione
del consumatore e per sviluppare la conoscenza
del mercato assicurativo, comprese le indagini
statistiche ed economiche e la raccolta di
elementi per l'elaborazione delle linee di
politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione
con le autorità degli altri Stati membri al fine
di rendere organica, efficace ed omogenea la
vigilanza sull'attività assicurativa e
riassicurativa in conformità alle procedure
stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP é disciplinato dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi di
autonomia necessari ai fini dell'esercizio
imparziale delle funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo.
Art. 6
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei
confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della
Repubblica attività di assicurazione o di
riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi
forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e
di gestione di fondi collettivi costituiti per
l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in
caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati
finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità
alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in
qualunque forma svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione limitatamente
ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, dei periti di assicurazione e
di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.
Art. 7
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le
associazioni riconosciute per la rappresentanza
degli interessi dei consumatori hanno facoltà di
proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi secondo
la procedura prevista con regolamento adottato
dall'Istituto nel rispetto dei principi del
giusto procedimento.
Art. 8
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attività produttive e
l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, si
conformano ai regolamenti e alle decisioni
dell'Unione europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni concernenti le materie
disciplinate dal presente codice.
Art. 9
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi
del presente codice sono emanati dal presidente
dell'Istituto nel rispetto della procedura
prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i
termini e le procedure per l'adozione degli atti
e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP
disciplina, in particolare, i procedimenti
relativi all'accertamento delle violazioni ed
all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei
principi della facoltà di denuncia di parte,
della piena conoscenza degli atti istruttori,
del contraddittorio, della verbalizzazione
nonché della distinzione tra le funzioni
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in
quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del
responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso
agli atti amministrativi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di
necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza
per cui é consentito derogare ai principi
sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che
prevedono un'autorizzazione dell'ISVAP possono
essere applicate dall'Istituto anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di atti o di soggetti. Le
autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via
generale sono rese pubbliche secondo le modalità
previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le
raccomandazioni di carattere generale adottati
dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
provvedimento rilevante relativo ai soggetti
sottoposti a vigilanza, sono pubblicati
dall'ISVAP nel suo bollettino entro il mese
successivo a quello della loro adozione e sono
altresì resi prontamente disponibili sul suo
sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i
regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale emanati ai sensi del presente codice
sono pubblicati, a cura del Ministero delle
attività produttive, in un'unica raccolta, anche
in forma elettronica, se nel corso dell'anno
precedente ne siano stati emanati di nuovi o
siano intervenute modifiche di quelli già
emanati.
Art. 10
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dell'ISVAP in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi
previsti dalla legge per le indagini su
violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità
constatate, anche se costituenti reato
perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli
esperti dei quali l'Istituto si avvale sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi
(UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni
collabora con l'ISVAP al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può
essere reciprocamente opposto il segreto di
ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì
opposto nei confronti del Ministro delle
attività produttive e nei confronti dei due rami
del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze
e le modalità stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici forniscono dati, notizie e documenti e
ogni ulteriore collaborazione richiesta
dall'ISVAP, in conformità alle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con le autorità competenti
dell'Unione europea e dei singoli Stati membri,
al fine di agevolare l'esercizio delle
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre
autorità italiane o a terzi senza il consenso
dell'autorità che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocità e di equivalenti
obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare
informazioni con le autorità competenti degli
Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le
autorità amministrative o giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o
concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità
di Stati terzi lo scambio di informazioni
avviene con le modalità di cui al comma 7.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11
Attività assicurativa
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei
rami vita e nei rami danni, come classificati
all'articolo 2, é riservato alle imprese di
assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto
sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure
dei soli rami danni e della relativa
riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, é consentito
l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli
rami danni infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3. L'impresa é tenuta ad
una gestione separata per ciascuna delle due
attività secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre
svolgere le operazioni connesse o strumentali
all'esercizio dell'attività assicurativa o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le
attività relative alla costituzione ed alla
gestione delle forme di assistenza sanitaria e
di previdenza integrative, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di
ripartizione, le assicurazioni che hanno per
oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle
che riguardano il prezzo del riscatto in caso di
sequestro di persona. In caso di violazione del
divieto il contratto é nullo e si applica
l'articolo 167, comma 2.
2. É vietata la costituzione nel territorio
della Repubblica di società che hanno per
oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attività assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 13
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste
dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da
pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende
esercitare l'attività nei rami vita oppure nei
rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita
e nei rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per
uno o più rami vita o danni e copre tutte le
attività rientranti nei rami cui si riferisce, a
meno che l'impresa non chieda che sia limitata
ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione é valida per il territorio
della Repubblica, per quello degli altri Stati
membri, nel rispetto delle disposizioni relative
alle condizioni di accesso in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, nonché
per quello degli Stati terzi, nel rispetto della
legislazione di tali Stati.
Art. 14
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni,
di società cooperativa o di società di mutua
assicurazione le cui quote di partecipazione
siano rappresentate da azioni, costituite ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2325,
2511 e 2546 del codice civile, nonché nella
forma di società europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo
statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia,
interamente versato sia di ammontare non
inferiore al minimo determinato in via generale
con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura
compresa fra euro cinque milioni ed euro un
milione e cinquecentomila, sulla base dei
singoli rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attività iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica, sottoscritta da un attuario
iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il
programma stesso é stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed
ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano
in possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti
del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del
mandatario per la liquidazione dei sinistri da
designare in ciascuno degli altri Stati membri,
se i rischi da coprire sono classificati nei
rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa
la responsabilità del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1
non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla
struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega
l'autorizzazione é specificatamente e
adeguatamente motivato ed é comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non
consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in un'apposita sezione
dell'albo le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e ne dà pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicità dell'albo.
Art. 15
Estensione ad altri rami
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di
uno o più rami vita o danni che intende
estendere l'attività ad altri rami indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere
preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si
applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione
dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di
disporre interamente del capitale sociale o del
fondo di garanzia minimo previsto per
l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola
con le disposizioni relative alle riserve
tecniche, al margine di solvibilità ed alla
quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei
nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia
più elevata di quella posseduta, l'impresa deve
altresì dimostrare di disporre di tale quota
minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo
aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda
estendere l'esercizio ad altre attività o rischi
rientranti nei rami per i quali é stata
autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura per l'estensione dell'autorizzazione
ad altri rami e il contenuto del programma di
attività.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima
dell'adozione del provvedimento che aggiorna
l'albo, del quale é data pronta comunicazione
all'impresa medesima.
Art. 16
Attività in regime di stabilimento in un altro
Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in un altro Stato membro, ne dà
preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla
comunicazione, un programma di attività recante,
in particolare, l'indicazione dei rischi e delle
obbligazioni che essa intende assumere e la
struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione
comprovante la nomina di un rappresentante
generale, che deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità dello Stato membro di
stabilimento, nonché di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti
relativi alle attività esercitate nel territorio
di tale Stato. Il rappresentante generale deve
avere domicilio all'indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, questa deve
a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che sia munita
di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della
sede secondaria deve essere in possesso, per
tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di
onorabilità e professionalità secondo quanto
previsto nell'articolo 76. La perdita dei
requisiti comporta la decadenza dalla carica ai
sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per
l'impresa di provvedere alla sostituzione del
rappresentante o, se diversa, della persona
preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria.
Art. 17
Procedura per l'accesso in regime di
stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui all'articolo
16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti
previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel
quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente
ad una certificazione attestante che l'impresa
possiede, per l'insieme delle sue attività, il
margine di solvibilità richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia
motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilità della
situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attività
presentato, ovvero quando il rappresentante
generale non possieda i requisiti di onorabilità
e di professionalità.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa
dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
ovvero del diniego motivato ai sensi del comma
2.
4. L'impresa non può insediare la sede
secondaria e dare inizio all'attività prima di
aver ricevuto una comunicazione da parte
dell'autorità di vigilanza dello Stato membro
nel quale intende stabilirsi o, nel caso di
silenzio, prima che siano trascorsi sessanta
giorni dal momento in cui tale autorità ha
ricevuto dall'ISVAP la comunicazione di cui
all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente
all'impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e
che pervenga entro il medesimo termine,
relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve
attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il
contenuto della comunicazione effettuata ai
sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne
l'ISVAP e l'autorità di vigilanza dello Stato
membro della sede secondaria almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto
comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle informazioni, ne
valuta la rilevanza in relazione alla permanenza
delle condizioni che hanno giustificato l'invio
della comunicazione di cui al comma 3 e, se del
caso, provvede ad informare l'autorità
competente dello Stato membro interessato.
L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni
eventuale comunicazione che pervenga
dall'autorità di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18
Attività in regime di prestazione di servizi in
un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la
prima volta attività in regime di libertà di
prestazione di servizi in un altro Stato membro,
ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa
trasmette un programma nel quale sono indicati
gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone
di svolgere l'attività, gli Stati membri nei
quali intende operare, la natura dei rischi e
delle obbligazioni che intende assumere e le
altre informazioni indicate dall'ISVAP.
Art. 19
Procedura per l'accesso in regime di prestazione
di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 18, trasmette all'autorità di
vigilanza dello Stato membro, nel quale
l'impresa si propone di operare in regime di
libertà di prestazione di servizi, le necessarie
informazioni e contestualmente ne dà notizia
all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia
motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilità della
situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attività
presentato. In tale caso l'ISVAP adotta
provvedimento motivato, che trasmette
all'impresa interessata entro il termine
indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal
momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso
dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di
cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il
contenuto della comunicazione effettuata,
applica la procedura prevista dall'articolo 17,
comma 5.
Art. 20
Assicurazione malattia in sostituzione di un
regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi
del ramo malattia ubicati in altri Stati membri,
nei quali tali assicurazioni sostituiscono
parzialmente o integralmente la copertura
sanitaria fornita da un regime legale di
previdenza sociale e sono obbligatoriamente
gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell'assicurazione sulla vita secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario, deve richiedere all'ISVAP le
tabelle di frequenza della malattia e gli altri
dati statistici pertinenti pubblicati e
trasmessi dalle autorità di vigilanza degli
Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente
la relativa comunicazione all'impresa
richiedente.
Art. 21
Attività svolta da sedi secondarie situate in
altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime
di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica attraverso una sede
secondaria situata in un altro Stato membro, ne
dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere
dal momento in cui l'ISVAP comunica di aver
ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1.
L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di
ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 é
soggetto alle disposizioni applicabili alle
imprese con sede legale in Italia, nonché agli
articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22
Attività in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva
comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere
all'insediamento della sede secondaria, qualora
rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga
inadeguata, sulla base del programma di attività
presentato, la struttura organizzativa della
sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche all'impresa che intende
effettuare operazioni in regime di libertà di
prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato
membro
Art. 23
Attività in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei
rami danni in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica, da parte di
un'impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, é subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza
di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa é divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede
secondaria deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità della Repubblica, nonché
quello di concludere e sottoscrivere i contratti
e gli altri atti relativi alle attività
esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio
all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel
territorio della Repubblica e deve a sua volta
designare come proprio rappresentante una
persona fisica che abbia domicilio in Italia e
che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine la normativa, giustificata da motivi
d'interesse generale, che l'impresa deve
osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e
dare inizio all'attività nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve
dall'autorità di vigilanza dello Stato di
origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la
comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP
almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza
delle informazioni ricevute in relazione alla
permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4
e, se del caso, informa l'autorità competente
dello Stato membro interessato.
Art. 24
Attività in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei
rami danni, in regime di libertà di prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica, da
parte di una impresa avente la sede legale in un
altro Stato membro, é subordinato alla
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità
di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e
degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
la comunicazione include l'indicazione del
nominativo e l'indirizzo del rappresentante per
la gestione dei sinistri e una dichiarazione che
l'impresa é divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento
in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la
comunicazione dell'autorità di vigilanza dello
Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso
l'autorità di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare
alla comunicazione per l'accesso nel territorio
della Repubblica in regime di libertà di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in
regime di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, l'impresa non può
avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di
qualsiasi altra presenza permanente nel
territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in
permanenza per conto dell'impresa stessa.
Art. 25
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel
territorio della Repubblica in regime di libertà
di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, nomina un rappresentante
incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al
rappresentante possono essere indirizzate le
richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel
territorio della Repubblica e non può svolgere
per conto dell'impresa attività diretta
all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità competenti per quanto riguarda
le richieste di risarcimento dei danni, nonché
di attestare l'esistenza e la validità dei
contratti stipulati dall'impresa in regime di
libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la
gestione dei sinistri possono essere esercitate
anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del
rappresentante sono indicati nel contratto di
assicurazione, nel contrassegno e nel
certificato.
Art. 26
Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle
imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese
ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita
e dei rami danni nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento o in libertà di
prestazione di servizi.
Art. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché
fare ricorso a forme di pubblicità che siano in
contrasto con disposizioni nazionali di
interesse generale, ivi comprese quelle poste a
protezione degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attività in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato
terzo, qualora intenda esercitare nel territorio
della Repubblica i rami vita o i rami danni, é
preventivamente autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione é efficace limitatamente al
territorio nazionale, salva l'applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l'accesso
all'attività all'estero in regime di libertà di
prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine
eserciti congiuntamente i rami vita e i rami
danni, può essere autorizzata ad esercitare
esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo
che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei
rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare
nel territorio della Repubblica una sede
secondaria e nominare un rappresentante generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito
dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2,
nonché del potere di compiere le operazioni
necessarie per la costituzione ed il vincolo del
deposito cauzionale previsto dal comma 5.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una
persona giuridica, si applica la disposizione
contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se
diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in
possesso, per la durata dell'incarico, dei
requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare
un programma di attività, nonché il possesso nel
territorio della Repubblica di investimenti per
un ammontare almeno uguale all'importo minimo
della quota di garanzia e con il deposito a
titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e
prestiti o presso la Banca d'Italia, di una
somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno
alla metà dell'importo minimo. Si applica
l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono
inoltre disciplinati i procedimenti e le
condizioni di estensione dell'attività ad altri
rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei
rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì
rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato
di origine il principio di parità di trattamento
o di reciprocità nei confronti delle imprese
aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica che intendano costituire o abbiano
già costituito in tale Stato una sede
secondaria.
Art. 29
Divieto di operare in regime di prestazione di
servizi
1. É vietato all'impresa con sede legale in uno
Stato terzo l'esercizio, nel territorio della
Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei
rami danni in regime di libertà di prestazione
di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti
delle sedi secondarie situate in Stati terzi
appartenenti ad imprese aventi sede legale in un
altro Stato membro.
3. É fatto divieto ai soggetti che hanno il
domicilio o, se persone giuridiche, la sede
legale nel territorio della Repubblica di
concludere contratti con imprese che svolgono
l'attività in violazione di quanto previsto ai
commi 1 e 2. É altresì vietata qualsiasi forma
di intermediazione per la stipulazione di tali
contratti.
4. In caso di violazione del divieto il
contratto é nullo e si applica l'articolo 167,
comma 2.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 30
Requisiti organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dei rami vita o dei rami danni
opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede
procedure atte a far sì che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione
e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attività
assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i
requisiti di professionalità del personale e
rispetta le caratteristiche tecniche delle
attrezzature determinate dall'ISVAP con
regolamento.
Art. 31
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i
rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica
un attuario per lo svolgimento in via
continuativa delle funzioni previste nel
presente codice e nelle disposizioni di
attuazione ed in particolare quelle di cui agli
articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma
5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive, su proposta
dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni
affinché l'attuario incaricato sia messo in
grado di espletare le funzioni in piena
autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli
organi preposti al controllo interno si
avvalgono della collaborazione dell'attuario
incaricato al fine di consentire la corretta
rilevazione dei dati, in particolare di quelli
relativi ai costi dell'impresa ed al loro
prevedibile andamento, che sono utilizzati per
le valutazioni di competenza dell'attuario
medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione
all'impresa e all'ISVAP della perdita dei
requisiti o della sussistenza o della
sopravvenienza di cause di incompatibilità che
ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del
presente codice o alle disposizioni di
attuazione, nonché alle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall'Istituto,
l'incarico conferito all'attuario é revocato
dall'impresa, direttamente o su richiesta
dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca
l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario
per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro
quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo
attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni
della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al
nuovo attuario, nei medesimi termini, una
relazione dettagliata che l'attuario uscente ha
l'obbligo di predisporre, nella quale siano
riassunti i rilievi e le osservazioni formulate
negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi
eccezionali, l'attuario si trovi
nell'impossibilità di predisporre la relazione,
vi provvede l'impresa.
Art. 32
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle
operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1,
sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,
sulla base di adeguate ipotesi attuariali che
consentano all'impresa, mediante il ricorso ai
premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai
costi e alle obbligazioni assunte nei confronti
degli assicurati e, in particolare, di
costituire per i singoli contratti le riserve
tecniche necessarie. A tal fine può essere presa
in considerazione la situazione patrimoniale e
finanziaria dell'impresa, ma non possono essere
impiegate in modo sistematico e permanente
risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel
rispetto dei limiti indicati all'articolo 33,
nonché delle regole applicative dei principi
attuariali riconosciute dall'ISVAP con
regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del
calcolo dei premi spetta all'attuario e forma
oggetto di una relazione tecnica da conservare
presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che
esercita i rami vita é trasmesso all'ISVAP
insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario
incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate,
con riferimento alle basi tecniche adottate, per
il calcolo delle riserve tecniche, con specifica
evidenza delle eventuali valutazioni implicite e
delle relative motivazioni, attesta la
correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce
sui controlli operati in ordine alle procedure
impiegate per il calcolo delle riserve e per la
corretta rilevazione del portafoglio ed esprime
un giudizio sulla sufficienza di tutte le
riserve tecniche, ivi comprese le eventuali
riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e
permanente di risorse estranee ai premi ed ai
relativi proventi, l'ISVAP può vietare
l'ulteriore commercializzazione dei prodotti
assicurativi che hanno provocato la situazione
di squilibrio.
5. É consentito l'impiego di formule tariffarie
a premio naturale a condizione che sia data una
adeguata informativa precontrattuale ed in corso
di contratto, fermo restando il divieto di
revisione delle basi tecniche. In caso di
violazione del divieto il contratto é nullo e si
applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi
essenziali delle basi tecniche utilizzate per il
calcolo dei premi e delle riserve tecniche di
ciascuna tariffa.
Art. 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti
relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti
i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di
interesse massimo, che non può superare il
sessanta per cento del tasso medio dei prestiti
obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP può altresì determinare nel
regolamento più tassi massimi di interesse,
diversificati secondo la moneta in cui é
espresso il contratto, purché ciascuno di essi
non superi il sessanta per cento del tasso medio
dei prestiti obbligazionari dello Stato nella
cui moneta é espresso il contratto. In tale caso
l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di
vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di
interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e
2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai
commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per
specifiche categorie di contratti, valori
diversi del tasso massimo di interesse. Può
inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia
immediata senza facoltà di riscatto, per i quali
gli impegni trovino copertura nei corrispondenti
cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di
cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso
di interesse prudenziale da adottare, tenendo
conto della moneta in cui é espresso il
contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato
può essere più elevato del rendimento degli
attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei
principi contabili in vigore, previa opportuna
deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento
di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP
alla commissione europea e, ove ne facciano
richiesta, alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri.
Art. 34
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i
rami responsabilità civile veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile dei veicoli a motore
e dei natanti incarica un attuario per la
verifica preventiva delle tariffe e delle
riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui
all'articolo 2, comma 3, anche al fine di
agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive, su proposta
dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato é preposto alla
verifica delle basi tecniche, delle metodologie
statistiche, delle ipotesi tecniche e
finanziarie utilizzate ed alla valutazione della
coerenza dei premi di tariffa con i parametri di
riferimento adottati. L'attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti
e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo
delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono
determinate dal Ministro delle attività
produttive con il regolamento di cui al comma 2,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,
comma 2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35
Determinazione delle tariffe nei rami
responsabilità civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa
calcola distintamente i premi puri ed i
caricamenti in coerenza con le proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad
almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano
disponibili, l'impresa può fare ricorso a
rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro
caratteristiche, non possono essere ricondotti
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa,
questa può avvalersi, ai fini della conoscenza
degli elementi statistici necessari per la
determinazione del premio puro, delle
informazioni in possesso di uno o più organismi
costituiti tra le imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i
quali sono tenuti a fornire gli elementi
richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche per i rischi che presentano, per
qualsiasi causa soggettiva od oggettiva,
carattere di particolarità o di eccezionalità
rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati
dall'impresa per la determinazione del premio
puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono
essere comunicati tempestivamente agli organismi
indicati nel comma 2.
Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36
Riserve tecniche dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha
l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
comprese le riserve matematiche, sufficienti a
garantire le obbligazioni assunte e le spese
future.
Le riserve sono costituite, al lordo delle
cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei
principi attuariali e delle regole applicative
individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle
riserve tecniche spetta all'attuario incaricato,
che esercita la funzione di controllo in via
permanente, per consentire all'impresa di
effettuare, con tempestività, gli interventi
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha
l'obbligo di informare prontamente l'organo con
funzioni di amministrazione e l'organo che
svolge funzioni di controllo dell'impresa
qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel
momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione della
relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma
3. L'impresa, se non é in grado di rimuovere le
cause del rilievo o se non condivide il rilievo
stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita
costituisce alla fine di ogni esercizio
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare
complessivo delle somme che risultino necessarie
per far fronte al pagamento dei capitali e delle
rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da
pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e
ai ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e di
ristorni, purché tali importi non siano stati
attribuiti agli assicurati o non siano già stati
considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche
delle assicurazioni complementari, previste
nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le
disposizioni relative alle riserve tecniche dei
rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori
comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli
importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta
all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche,
diverse dal tasso di interesse, impiegate nel
calcolo delle riserve tecniche ed i risultati
dell'esperienza diretta.
Art. 37
Riserve tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni ha
l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche che siano
sempre sufficienti a far fronte, per quanto
ragionevolmente prevedibile, agli impegni
derivanti dai contratti di assicurazione. Le
riserve sono costituite, al lordo delle cessioni
in riassicurazione, nel rispetto delle
disposizioni e dei metodi di valutazione
stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita
l'attività nei rami relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei
veicoli e dei natanti la valutazione sulla
sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario
incaricato, che esercita la funzione di
controllo in via permanente, per consentire
all'impresa di effettuare, con tempestività, gli
interventi necessari. A tale fine l'attuario
incaricato ha l'obbligo di informare prontamente
l'organo con funzioni di amministrazione e
l'organo che svolge funzioni di controllo
dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a
quel momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione
dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se
non é in grado di rimuovere le cause del rilievo
o se non condivide il rilievo stesso, ne dà
pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni
costituisce alla fine di ogni esercizio la
riserva premi, la riserva sinistri, la riserva
per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati
alla chiusura dell'esercizio, le riserve di
perequazione, la riserva di senescenza e le
riserve per partecipazione agli utili e ai
ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per
frazioni di premi sia la riserva per rischi in
corso. L'impresa che esercita le assicurazioni
delle cauzioni, della grandine e delle altre
calamità naturali e quelle dei danni derivanti
dall'energia nucleare integra per tali
assicurazioni, in relazione alla natura
particolare dei rischi, la riserva per frazioni
di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare
complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione effettuata in base ad elementi
obiettivi, risultino necessarie per far fronte
al pagamento dei sinistri avvenuti
nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e
non ancora pagati, nonché alle relative spese di
liquidazione. La riserva sinistri é valutata in
misura pari al costo ultimo, per tener conto di
tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di
dati storici e prospettici affidabili e comunque
delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non
ancora denunciati alla data di chiusura
dell'esercizio, é valutata tenendo conto della
natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei
relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte
le somme accantonate, conformemente alle
disposizioni di legge, allo scopo di perequare
le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli
anni futuri o di coprire rischi particolari.
L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività
assicurativa nel ramo credito costituisce una
riserva di perequazione, destinata a coprire
l'eventuale saldo tecnico negativo conservato
del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.
L'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo
che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
riserva di perequazione per rischi di calamità
naturali, diretta a compensare nel tempo
l'andamento della sinistralità. Le condizioni e
le modalità per la costituzione della riserva di
perequazione per rischi di calamità naturale e
per i danni derivanti dall'energia nucleare sono
fissate con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le
malattie, che hanno durata poliennale o che, pur
avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di
rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una
riserva di senescenza destinata a compensare
l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere
dell'età degli assicurati, qualora i premi siano
determinati, per l'intera durata della garanzia,
con riferimento all'età degli assicurati al
momento della stipulazione del contratto. Per
tali contratti l'impresa può esercitare il
diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo
entro i primi due anni dalla stipulazione del
contratto. Per i contratti di assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza
l'impresa costituisce una apposita riserva
secondo appropriati criteri attuariali che
tengono conto dell'andamento del rischio per
l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai
ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai
ristorni, purché tali importi non siano stati
attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio
congiunto dell'attività, nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia, si conforma alle
specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori
comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli
importi lordi delle riserve tecniche. La riserva
premi relativa agli importi di riassicurazione é
calcolata in base ai metodi di cui al comma 4,
coerentemente alla scelta operata dall'impresa
per il calcolo della riserva premi lorda.
Capo III
Attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 38
Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami
danni sono coperte con attivi di proprietà
dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia
garantita la sicurezza, la redditività e la
liquidità degli investimenti, provvedendo ad
un'adeguata diversificazione e dispersione degli
attivi medesimi.
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi,
compresi gli strumenti finanziari derivati, che
sono ammessi nel regolamento adottato
dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo
regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti
di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o
più attivi non sono state osservate le regole di
cui al comma 2, comunica all'impresa
l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto
o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via
temporanea, l'investimento in categorie di
attivi a copertura delle riserve tecniche
diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che
rappresentano un investimento in una società
controllata, che per conto dell'impresa di
assicurazione ne gestisce in tutto o in parte
gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la
corretta applicazione delle norme e dei principi
di cui al presente articolo, tiene conto degli
attivi detenuti dalla società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio
italiano, l'impresa può localizzare gli attivi
posti a copertura delle riserve tecniche in uno
o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa,
l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di
parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga
alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve
tecniche é libera, salvo quanto disposto
dall'articolo 47.
Art. 39
Valutazione delle attività patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche sono valutati al netto dei debiti
contratti per la loro acquisizione e delle
eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche é effettuata in modo
prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative ai criteri di valutazione
delle attività patrimoniali.
Art. 40
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa é espressa in
una determinata valuta, l'obbligazione
dell'impresa si considera esigibile in tale
valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non é
espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si
considera esigibile nella valuta del paese di
ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei
rami danni l'impresa può altresì eseguire la
prestazione nella stessa valuta in cui é stato
pagato il premio se, sin dalla stipulazione del
contratto, risulti obiettivamente prevedibile
che la prestazione debba essere corrisposta in
tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle
riserve tecniche nel rispetto del principio
della congruenza. L'ISVAP individua, con
regolamento, i casi di deroga, determinando
altresì le tipologie, le modalità e i limiti di
impiego di attivi espressi in altra valuta o di
strumenti finanziari derivati che siano idonei a
soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41
Contratti direttamente collegati ad indici o a
quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un
contratto siano direttamente collegate al valore
delle quote di un organismo di investimento
collettivo del risparmio oppure al valore di
attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall'impresa di assicurazione, le riserve
tecnic |