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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I Definizioni e classificazioni
generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Classificazione per ramo
CAPO II Vigilanza sull’attività assicurativa e
riassicurativa
Art. 3 Finalità della vigilanza
Art. 4 Ministro delle attività produttive
Art. 5 Autorità di vigilanza
Art. 6 Destinatari della vigilanza
Art. 7 Reclami
Art. 8 Disposizioni comunitarie
Art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
Art. 10 Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità
TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA
ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 11 Attività assicurativa
Art. 12 Operazioni vietate
CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 13 Autorizzazione
Art. 14 Requisiti e procedura
Art. 15 Estensione ad altri rami
Art. 16 Attività in regime di stabilimento
Art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
Art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di
servizi
Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime
legale di previdenza
sociale
Art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri
Stati membri
Art. 22 Attività in uno Stato terzo
CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato
membro
Art. 23 Attività in regime di stabilimento
Art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28 Attività in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 30 Requisiti organizzativi dell'impresa
Art. 31 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami
vita
Art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai
rami vita
Art. 34 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami
responsabilità civile veicoli e natanti
Art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità
civile veicoli e natanti
CAPO II Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36 Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni
CAPO III Attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle
attività
Art. 39 Valutazione delle attività patrimoniali
Art. 40 Regole sulla congruenza
Art. 41 Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio
Art. 42 Registro delle attività a copertura delle riserve
tecniche
Art. 43 Riserve tecniche relative all'attività esercitata in
regime di stabilimento negli Stati terzi
CAPO IV Margine di solvibilità
Art. 44 Margine di solvibilità
Art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e
altri strumenti finanziari
Art. 46 Quota di garanzia
Art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione
CAPO V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49 Riserve tecniche
Art. 50 Calcolo del margine di solvibilità e della quota di
garanzia
Art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A
PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52 Nozione
Art. 53 Attività esercitabili
Art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55 Autorizzazione
Art. 56 Altre norme applicabili
TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 57 Attività di riassicurazione
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica
Art. 58 Autorizzazione
Art. 59 Requisiti e procedura
CAPO III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 60 Attività in regime di stabilimento
Art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi
TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I Imprese di riassicurazione aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62 Esercizio dell'attività di riassicurazione
Art. 63 Requisiti organizzativi
Art. 64 Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro
indiretto
Art. 66 Retrocessione dei rischi
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 67 Attività in regime di stabilimento
TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
CAPO I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 68 Autorizzazioni
Art. 69 Obblighi di comunicazione
Art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71 Richiesta di informazioni
Art. 72 Nozione di controllo
Art. 73 Partecipazioni indirette
Art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti,
obbligo di alienazione
Art. 75 Protocolli di autonomia
CAPO II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
Art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
degli esponenti aziendali
Art. 77 Requisiti dei partecipanti
Art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e
comitato per il controllo sulla gestione 5
CAPO III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 79 Partecipazioni
Art. 80 Obblighi di comunicazione
Art. 81 Vigilanza prudenziale
CAPO IV Gruppo assicurativo
Art. 82 Gruppo assicurativo
Art. 83 Impresa
CAPOgruppo
Art. 84 Impresa di partecipazione
CAPOgruppo
Art. 85 Albo delle imprese
CAPOgruppo
Art. 86 Poteri di indagine
Art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare
TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
CAPO I Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88 Disposizioni applicabili
Art. 89 Disposizioni particolari
Art. 90 Schemi
CAPO II Bilancio di esercizio
Art. 91 Principi di redazione
Art. 92 Esercizio sociale e termine per l'approvazione
Art. 93 Deposito e pubblicazione
Art. 94 Relazione sulla gestione
CAPO III Bilancio consolidato
Art. 95 Imprese obbligate
Art. 96 Direzione unitaria
Art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione
Art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 99 Data di riferimento
Art. 100 Relazione sulla gestione
CAPO IV Libri e registri obbligatori 6
Art. 101 Libri e registri obbligatori
CAPO V Revisione contabile
Art. 102 Revisione contabile del bilancio
Art. 103 Attuario nominato dalla società di revisione
Art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
Art. 105 Revoca dell’incarico all’attuario revisore
TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 106 Attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa
Art. 107 Ambito di applicazione
CAPO II Accesso all’attività di intermediazione
Art. 108 Accesso all’attività di intermediazione
Art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
Art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori
diretti e dei collaboratori degli intermediari
Art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
Art. 113 Cancellazione
Art. 114 Reiscrizione
Art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 116 Attività in regime di stabilimento e di prestazione di
servizi
CAPO III Regole di comportamento
Art. 117 Separazione patrimoniale
Art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso
intermediari assicurativi
Art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
Art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento
Art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a
distanza 7
TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I
NATANTI
CAPO I Obbligo di assicurazione
Art. 122 Veicoli a motore
Art. 123 Natanti
Art. 124 Gare e competizioni sportive
Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri
Art. 126 Ufficio Centrale Italiano
Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128 Massimali di garanzia
Art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione
CAPO II Esercizio dell’assicurazione
Art. 130 Imprese autorizzate
Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132 Obbligo a contrarre
Art. 133 Formule tariffarie
Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135 Banca dati sinistri
Art. 136 Funzioni del Ministero delle attività produttive
CAPO III Risarcimento del danno
Art. 137 Danno patrimoniale
Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità
Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità
Art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
CAPO IV Procedure liquidative
Art. 143 Denuncia di sinistro
Art. 144 Azione diretta del danneggiato
Art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento
Art. 146 Diritto di accesso agli atti
Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 Procedura di risarcimento
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto 8
CAPO V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti
all’estero
Art. 151 Procedura
Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154 Centro di informazione italiano
Art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
CAPO VI Disciplina dell'attività peritale
Art. 156 Attività peritale
Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158 Requisiti per l'iscrizione
Art. 159 Cancellazione
Art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI
ASSICURATIVE
CAPO I Coassicurazione comunitaria
Art. 161 Coassicurazione comunitaria
Art. 162 Determinazione dell'oggetto della delega
CAPO II Tutela legale
Art. 163 Requisiti particolari
Art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri
TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 166 Criteri di redazione
Art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non
autorizzate
Art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione
e della scissione
Art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di
assicurazione
CAPO II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170 Divieto di abbinamento
Art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Art. 172 Diritto di recesso
CAPO III Assicurazione tutela legale e assicurazione assistenza
Art. 173 Assicurazione di tutela legale
Art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela
legale
Art. 175 Assicurazione di assistenza
CAPO IV Assicurazione sulla vita
Art. 176 Revocabilità della proposta
Art. 177 Diritto di recesso
Art. 178 Inversione dell'onere della prova nei giudizi
risarcitori
CAPO V Capitalizzazione
Art. 179 Nozione
CAPO VI Legge applicabile
Art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 181 Contratti di assicurazione sulla vita
TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 183 Regole di comportamento
Art. 184 Misure cautelari ed interdittive
CAPO II Obblighi di informazione
Art. 185 Nota informativa 10
Art. 186 Interpello sulla nota informativa
Art. 187 Integrazione della nota informativa
TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 188 Poteri di intervento
Art. 189 Poteri di indagine
Art. 190 Obblighi di informativa
Art. 191 Norme regolamentari
CAPO II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 192 Imprese di assicurazione italiane
Art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195 Imprese di riassicurazione
Art. 196 Modificazioni statutarie
Art. 197 Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
CAPO III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione
Art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione italiane
Art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di altri Stati membri
Art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di Stati terzi
Art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di
imprese di riassicurazione
CAPO IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri
Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività
assicurativa
Art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di
imprese di assicurazione
Art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di
altri Stati membri
Art. 206 Assistenza per l’esercizio della vigilanza
supplementare
Art. 207 Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza
supplementare
Art. 208 Rapporti con la Commissione Europea relativamente ad
imprese di Stati terzi
Art. 209 Comunicazioni alla Commissione Europea sulle
assicurazioni obbligatorie 11
TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 210 Ambito di applicazione
Art. 211 Area della vigilanza supplementare
CAPO II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212 Procedure di controllo interno
Art. 213 Vigilanza informativa
Art. 214 Vigilanza ispettiva
CAPO III Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti
CAPO IV Verifica della solvibilità corretta
Art. 217 Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 218 Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 219 Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 220 Accordi per la concessione di esoneri
TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
CAPO I Misure di salvaguardia
Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle
attività a copertura
Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o
sulla quota di garanzia
Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità
prospettica dell’impresa di assicurazione
Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività
patrimoniali
Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale
dell'autorizzazione
Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in
Stati terzi
Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta
negativa
Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità
dell’impresa controllante
CAPO II Misure di risanamento 12
Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231 Amministrazione straordinaria
Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio
comunitario
Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235 Adempimenti iniziali
Art. 236 Adempimenti finali
Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
Art. 239 Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
CAPO III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di
assicurazione
Art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
Art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di
assicurazione
Art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di
assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata
all’impresa di riassicurazione
CAPO IV Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246 Organi della procedura
Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui
rapporti giuridici preesistenti
Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251 Adempimenti iniziali
Art. 252 Accertamento del passivo
Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati
membri
Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei
crediti ammessi
Art. 255 Appello
Art. 256 Insinuazioni tardive
Art. 257 Liquidazione dell’attivo
Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
assicurazione
Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
riassicurazione
Art. 260 Ripartizione dell’attivo
Art. 261 Adempimenti finali
Art. 262 Concordato
Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 13
CAPO V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da
reato
Art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente
da reato
CAPO VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione
dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e
aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio
della Repubblica
Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà,
sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa
di assicurazione
Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli
atti pregiudizievoli
Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni
dell'impresa di assicurazione
Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei
liquidatori
CAPO VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel
gruppo assicurativo
Art. 275 Amministrazione straordinaria della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo
assicurativo
Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del
gruppo assicurativo
Art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo
assicurativo
Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 282 Gruppi e società non iscritte all'albo
TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
CAPO II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 14
Art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze
passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290 Prescrizione dell'azione
Art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
CAPO III Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell’impresa in liquidazione coatta
Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada
CAPO IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di
indennizzo italiano
Art. 296 Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo
italiano
Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non
assicurati
Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada
CAPO V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio
dell'attività venatoria
Art. 302 Ambito di intervento
Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304 Diritto di regresso e di surroga
TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
CAPO I Abusivismo
Art. 305 Attività abusivamente esercitata
Art. 306 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
CAPO II 15 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309 Attività oltre i limiti consentiti
Art. 310 Condizioni di esercizio
Art. 311 Assetti proprietari
Art. 312 Vigilanza supplementare
CAPO III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i
natanti
Art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 314 Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto
di abbinamento
Art. 315 Procedure liquidative
Art. 316 Obblighi di comunicazione
Art. 317 Altre violazioni
CAPO IV Trasparenza delle operazioni e protezione
dell'assicurato
Art. 318 Pubblicità di prodotti assicurativi
Art. 319 Regole di comportamento
Art. 320 Nota informativa
CAPO V Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza
Art. 321 Doveri degli organi di controllo
Art. 322 Doveri della società di revisione
Art. 323 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario
incaricato
CAPO VI Intermediari di assicurazione
Art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli
intermediari
CAPO VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento
Art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
Art. 327 Pluralità di violazioni e misure correttive
Art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie
CAPO VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329 Intermediari e periti assicurativi
Art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
16
TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I Disposizioni tributarie
Art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione
Art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di
vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e
dei natanti
CAPO II Contributi di vigilanza
Art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 337 Periti assicurativi
CAPO III Disposizioni transitorie
Art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già
autorizzate
Art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami
vita
Art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
Art. 341 Imprese in liquidazione coatta
Art. 342 Partecipazioni già autorizzate
Art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
Art. 344 Periti di assicurazione già iscritti
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 345 Istituzioni e enti esclusi
Art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non
assicurative
Art. 347 Regioni a statuto speciale
Art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella
Confederazione elvetica
Art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli
intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui
premi delle assicurazioni private
CAPO V Abrogazioni
Art. 354 Norme espressamente abrogate
Art. 355 Entrata in vigore
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Definizioni e classificazioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni
private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le
assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e
le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attività riassicurativa: la assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da una impresa di
assicurazione o la retrocessione dei rischi
effettuata da una impresa di riassicurazione;
e) attività in regime di libertà di prestazione
di servizi o rischio assunto in regime di
libertà di prestazione di servizi: l'attività
che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la
sede in un altro Stato membro o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui é ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attività
che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la
sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio dello Stato membro in cui é
ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto
da un'impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese
aventi diritto ad agire direttamente contro
l'impresa di assicurazione e derivante da un
contratto di assicurazione o da operazioni di
cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di
attività di assicurazione diretta, compresi gli
importi detenuti in riserva per la copertura a
favore dei medesimi aventi diritto allorquando
alcuni elementi del debito non sono ancora
conosciuti. Sono parimenti considerati crediti
di assicurazione i premi detenuti da un'impresa
di assicurazione, prima dell'avvio delle
procedure di liquidazione dell'impresa stessa,
in seguito alla mancata stipulazione o alla
risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtù della legge applicabile a
tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di
rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone
causati da un veicolo non identificato o per il
quale non vi é stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia:
il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada:
il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo
2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11
(r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al
numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente
un'attività industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa
attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali),
9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli
terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri
e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi
i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai
seimilioniduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilioniottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato
sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto
a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al
bilancio consolidato del gruppo.
s) impresa: la società di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società
autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in
Italia ovvero impresa di assicurazione italiana:
la società avente sede legale in Italia e la
sede secondaria in Italia di impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui
all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la
società avente sede legale e amministrazione -
centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
società di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o non aderente
allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
società controllante il cui unico o principale
oggetto consiste nell'assunzione di
partecipazioni di controllo, nonché nella
gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione
extracomunitarie, imprese di riassicurazione,
sempre che almeno una di esse sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica e che non sia una società di
partecipazione finanziaria mista secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa
mista: una società controllante diversa da
un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di
riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno
una delle sue imprese controllate sia un'impresa
di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una
società di partecipazione finanziaria mista
secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la società
autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione
extracomunitaria, la cui attività principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività
mobiliari ed immobiliari all'interno del
territorio di un determinato Stato. I crediti
sono considerati come localizzati nello Stato
nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi
impegno prevedibile ed al netto degli elementi
immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa
dispone costantemente, secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato
finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi
della parte III, titolo I, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, nonché i
mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da
disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorità nazionali e che soddisfano
requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico
dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che é destinata
alla navigazione marittima, fluviale o lacustre
e che é azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano:
l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque i diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni
che comportano il controllo della società e le
partecipazioni individuate dall'ISVAP, in
conformità ai principi stabiliti nel regolamento
adottato dal Ministro delle attività produttive,
con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto
e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano:
tutti i contratti stipulati da imprese di
assicurazione italiane, ad eccezione di quelli
stipulati da loro sedi secondarie situate in
Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese
italiane o da stabilimenti in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato, se
l'impresa cedente é essa stessa impresa italiana
o stabilimento in Italia di imprese aventi la
sede legale in altro Stato. Si considerano
facenti parte del portafoglio estero i
contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui
l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato. I contratti stipulati da
imprese italiane attraverso uno stabilimento
costituito in altro Stato si considerano facenti
parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i
principi contabili internazionali e le relative
interpretazioni adottati secondo la procedura di
cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti
emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attività rientranti nei
rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione
secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l'attività che l'impresa
può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti
in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attività assicurativa o
riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico
europeo; uno Stato aderente all'accordo di
estensione della normativa dell'Unione europea
in materia, fra l'altro, di circolazione delle
merci, dei servizi e dei capitali agli Stati
appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo
Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di
cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha
il domicilio, ovvero, se il contraente é una
persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il
contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo
Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione
o in cui é ubicato il rischio, quando
l'obbligazione o il rischio é assunto da uno
stabilimento situato in un altro Stato di cui
alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di
cui alla lettera bbb) in cui é situato lo
stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi
beni immobili, ovvero beni immobili e beni
mobili in essi contenuti, sempre che entrambi
siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto,
quando abbia durata inferiore o pari a quattro
mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un
viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se
l'assicurato é una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce
il contratto, in tutti i casi non esplicitamente
previsti dai numeri da 1 a 3.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo
Spazio economico europeo in cui é situata la
sede legale dell'impresa che assume
l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non é membro
dell'Unione europea o non é aderente allo Spazio
economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui
sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o
per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona, almeno pari
al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato,
dà comunque la possibilità di esercitare
un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione
unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando gli organi di
amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono
legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e
familiare che possa influire in misura rilevante
sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, può ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami, al fine di
evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
lll) testo unico bancario: il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione
finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni
sugli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali: il decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente
costituito dalle imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità
civile autoveicoli che é stato abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri
compiti previsti dall'ordinamento comunitario e
italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che é costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata
il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei
trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad
esercitare il ramo responsabilità civile
autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che può essere azionato da
una forza meccanica, senza essere vincolato ad
una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se
non agganciati ad una motrice.
Art. 2
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo é
la seguente:
a) le assicurazioni sulla durata della vita
umana;
b) le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
c) le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le
cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento;
d) l'assicurazione malattia e l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza che
siano garantite mediante contratti di lunga
durata, non rescindibili, per il rischio di
invalidità grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevità;
e) le operazioni di capitalizzazione;
f) le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di
cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami
I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al
ramo V del comma 1 se é stata autorizzata ad
esercitare anche un altro ramo vita con
assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti può garantire in via
complementare i rischi di danni alla persona,
comprese l'incapacità al lavoro professionale,
la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità
a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa
che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1,
in via complementare ai relativi contratti, può
garantire prestazioni di invalidità e di
premorienza secondo quanto previsto nella
normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi
é la seguente:
1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali); prestazioni
forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
persone trasportate;
2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennità
temporanee; forme miste;
3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli
terrestri automotori; veicoli terrestri non
automotori;
4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno
subito da veicoli ferroviari;
5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni danno subito da: veicoli
fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e
ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci
trasportate o dai bagagli, indipendentemente
dalla natura del mezzo di trasporto;
8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno
subito dai beni (diversi dai beni compresi nei
rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;
esplosione; tempesta; elementi naturali diversi
dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del
terreno;
9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai
beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4,
5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
nonché da qualsiasi altro evento, quale il
furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilità risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la
responsabilità del vettore);
11) Responsabilità civile aeromobili: ogni
responsabilità risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12) Responsabilità civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilità
risultante dall'uso di veicoli fluviali,
lacustri e marittimi (compresa la responsabilità
del vettore);
13) Responsabilità civile generale: ogni
responsabilità diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12;
14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a
rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione
indiretta;
16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di
entrate (generale); intemperie; perdite di
utili; persistenza di spese generali; spese
commerciali impreviste; perdita di valore
venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente; perdite pecuniarie
non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17) Tutela legale: tutela legale;
18) Assistenza: assistenza alle persone in
situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per più rami é così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni
e malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni
marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio
persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni
aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio
ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
"Responsabilità civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito
e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami,
può garantire i rischi compresi in un altro
ramo, senza necessità di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il
rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che
copre il rischio principale. I rischi compresi
nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non
possono essere considerati accessori di altri
rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i
rischi compresi nel ramo 17 possono essere
considerati come rischi accessori del ramo 18
quando il rischio principale riguardi solo
l'assistenza da fornire alle persone in
difficoltà durante trasferimenti o assenze dal
domicilio o dal luogo di residenza o quando
riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a
tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le
istruzioni applicative sulla classificazione dei
rischi all'interno dei rami nel rispetto del
principio di equivalenza dell'autorizzazione nel
territorio comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attività assicurativa e
riassicurativa
Art. 3
Finalità della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente
gestione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti delle imprese,
degli intermediari e degli altri operatori del
settore assicurativo, avendo riguardo alla
stabilità, all'efficienza, alla competitività ed
al buon funzionamento del sistema assicurativo,
alla tutela degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative,
all'informazione ed alla protezione dei
consumatori.
Art. 4
Ministro delle attività produttive
1. Il Ministro delle attività produttive adotta
i provvedimenti previsti nel presente codice
nell'ambito delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo.
Art. 5
Autorità di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo mediante l'esercizio dei
poteri di natura autorizzativa, prescrittiva,
accertativa, cautelare e repressiva previsti
dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario
per la sana e prudente gestione delle imprese o
per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti dei soggetti vigilati ed allo
stesso fine rende nota ogni utile
raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione
del consumatore e per sviluppare la conoscenza
del mercato assicurativo, comprese le indagini
statistiche ed economiche e la raccolta di
elementi per l'elaborazione delle linee di
politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione
con le autorità degli altri Stati membri al fine
di rendere organica, efficace ed omogenea la
vigilanza sull'attività assicurativa e
riassicurativa in conformità alle procedure
stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP é disciplinato dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi di
autonomia necessari ai fini dell'esercizio
imparziale delle funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo.
Art. 6
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei
confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della
Repubblica attività di assicurazione o di
riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi
forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e
di gestione di fondi collettivi costituiti per
l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in
caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati
finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità
alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in
qualunque forma svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione limitatamente
ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, dei periti di assicurazione e
di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.
Art. 7
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le
associazioni riconosciute per la rappresentanza
degli interessi dei consumatori hanno facoltà di
proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi secondo
la procedura prevista con regolamento adottato
dall'Istituto nel rispetto dei principi del
giusto procedimento.
Art. 8
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attività produttive e
l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, si
conformano ai regolamenti e alle decisioni
dell'Unione europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni concernenti le materie
disciplinate dal presente codice.
Art. 9
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi
del presente codice sono emanati dal presidente
dell'Istituto nel rispetto della procedura
prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i
termini e le procedure per l'adozione degli atti
e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP
disciplina, in particolare, i procedimenti
relativi all'accertamento delle violazioni ed
all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei
principi della facoltà di denuncia di parte,
della piena conoscenza degli atti istruttori,
del contraddittorio, della verbalizzazione
nonché della distinzione tra le funzioni
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in
quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del
responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso
agli atti amministrativi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di
necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza
per cui é consentito derogare ai principi
sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che
prevedono un'autorizzazione dell'ISVAP possono
essere applicate dall'Istituto anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di atti o di soggetti. Le
autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via
generale sono rese pubbliche secondo le modalità
previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le
raccomandazioni di carattere generale adottati
dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
provvedimento rilevante relativo ai soggetti
sottoposti a vigilanza, sono pubblicati
dall'ISVAP nel suo bollettino entro il mese
successivo a quello della loro adozione e sono
altresì resi prontamente disponibili sul suo
sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i
regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale emanati ai sensi del presente codice
sono pubblicati, a cura del Ministero delle
attività produttive, in un'unica raccolta, anche
in forma elettronica, se nel corso dell'anno
precedente ne siano stati emanati di nuovi o
siano intervenute modifiche di quelli già
emanati.
Art. 10
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dell'ISVAP in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi
previsti dalla legge per le indagini su
violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità
constatate, anche se costituenti reato
perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli
esperti dei quali l'Istituto si avvale sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi
(UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni
collabora con l'ISVAP al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può
essere reciprocamente opposto il segreto di
ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì
opposto nei confronti del Ministro delle
attività produttive e nei confronti dei due rami
del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze
e le modalità stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici forniscono dati, notizie e documenti e
ogni ulteriore collaborazione richiesta
dall'ISVAP, in conformità alle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con le autorità competenti
dell'Unione europea e dei singoli Stati membri,
al fine di agevolare l'esercizio delle
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre
autorità italiane o a terzi senza il consenso
dell'autorità che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocità e di equivalenti
obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare
informazioni con le autorità competenti degli
Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le
autorità amministrative o giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o
concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità
di Stati terzi lo scambio di informazioni
avviene con le modalità di cui al comma 7.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11
Attività assicurativa
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei
rami vita e nei rami danni, come classificati
all'articolo 2, é riservato alle imprese di
assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto
sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure
dei soli rami danni e della relativa
riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, é consentito
l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli
rami danni infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3. L'impresa é tenuta ad
una gestione separata per ciascuna delle due
attività secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre
svolgere le operazioni connesse o strumentali
all'esercizio dell'attività assicurativa o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le
attività relative alla costituzione ed alla
gestione delle forme di assistenza sanitaria e
di previdenza integrative, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di
ripartizione, le assicurazioni che hanno per
oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle
che riguardano il prezzo del riscatto in caso di
sequestro di persona. In caso di violazione del
divieto il contratto é nullo e si applica
l'articolo 167, comma 2.
2. É vietata la costituzione nel territorio
della Repubblica di società che hanno per
oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attività assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 13
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste
dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da
pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende
esercitare l'attività nei rami vita oppure nei
rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita
e nei rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per
uno o più rami vita o danni e copre tutte le
attività rientranti nei rami cui si riferisce, a
meno che l'impresa non chieda che sia limitata
ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione é valida per il territorio
della Repubblica, per quello degli altri Stati
membri, nel rispetto delle disposizioni relative
alle condizioni di accesso in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, nonché
per quello degli Stati terzi, nel rispetto della
legislazione di tali Stati.
Art. 14
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni,
di società cooperativa o di società di mutua
assicurazione le cui quote di partecipazione
siano rappresentate da azioni, costituite ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2325,
2511 e 2546 del codice civile, nonché nella
forma di società europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo
statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia,
interamente versato sia di ammontare non
inferiore al minimo determinato in via generale
con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura
compresa fra euro cinque milioni ed euro un
milione e cinquecentomila, sulla base dei
singoli rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attività iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica, sottoscritta da un attuario
iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il
programma stesso é stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed
ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano
in possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti
del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del
mandatario per la liquidazione dei sinistri da
designare in ciascuno degli altri Stati membri,
se i rischi da coprire sono classificati nei
rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa
la responsabilità del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1
non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla
struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega
l'autorizzazione é specificatamente e
adeguatamente motivato ed é comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non
consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in un'apposita sezione
dell'albo le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e ne dà pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicità dell'albo.
Art. 15
Estensione ad altri rami
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di
uno o più rami vita o danni che intende
estendere l'attività ad altri rami indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere
preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si
applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione
dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di
disporre interamente del capitale sociale o del
fondo di garanzia minimo previsto per
l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola
con le disposizioni relative alle riserve
tecniche, al margine di solvibilità ed alla
quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei
nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia
più elevata di quella posseduta, l'impresa deve
altresì dimostrare di disporre di tale quota
minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo
aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda
estendere l'esercizio ad altre attività o rischi
rientranti nei rami per i quali é stata
autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura per l'estensione dell'autorizzazione
ad altri rami e il contenuto del programma di
attività.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima
dell'adozione del provvedimento che aggiorna
l'albo, del quale é data pronta comunicazione
all'impresa medesima.
Art. 16
Attività in regime di stabilimento in un altro
Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in un altro Stato membro, ne dà
preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla
comunicazione, un programma di attività recante,
in particolare, l'indicazione dei rischi e delle
obbligazioni che essa intende assumere e la
struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione
comprovante la nomina di un rappresentante
generale, che deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità dello Stato membro di
stabilimento, nonché di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti
relativi alle attività esercitate nel territorio
di tale Stato. Il rappresentante generale deve
avere domicilio all'indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, questa deve
a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che sia munita
di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della
sede secondaria deve essere in possesso, per
tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di
onorabilità e professionalità secondo quanto
previsto nell'articolo 76. La perdita dei
requisiti comporta la decadenza dalla carica ai
sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per
l'impresa di provvedere alla sostituzione del
rappresentante o, se diversa, della persona
preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria.
Art. 17
Procedura per l'accesso in regime di
stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui all'articolo
16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti
previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel
quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente
ad una certificazione attestante che l'impresa
possiede, per l'insieme delle sue attività, il
margine di solvibilità richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia
motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilità della
situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attività
presentato, ovvero quando il rappresentante
generale non possieda i requisiti di onorabilità
e di professionalità.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa
dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
ovvero del diniego motivato ai sensi del comma
2.
4. L'impresa non può insediare la sede
secondaria e dare inizio all'attività prima di
aver ricevuto una comunicazione da parte
dell'autorità di vigilanza dello Stato membro
nel quale intende stabilirsi o, nel caso di
silenzio, prima che siano trascorsi sessanta
giorni dal momento in cui tale autorità ha
ricevuto dall'ISVAP la comunicazione di cui
all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente
all'impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e
che pervenga entro il medesimo termine,
relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve
attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il
contenuto della comunicazione effettuata ai
sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne
l'ISVAP e l'autorità di vigilanza dello Stato
membro della sede secondaria almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto
comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle informazioni, ne
valuta la rilevanza in relazione alla permanenza
delle condizioni che hanno giustificato l'invio
della comunicazione di cui al comma 3 e, se del
caso, provvede ad informare l'autorità
competente dello Stato membro interessato.
L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni
eventuale comunicazione che pervenga
dall'autorità di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18
Attività in regime di prestazione di servizi in
un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la
prima volta attività in regime di libertà di
prestazione di servizi in un altro Stato membro,
ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa
trasmette un programma nel quale sono indicati
gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone
di svolgere l'attività, gli Stati membri nei
quali intende operare, la natura dei rischi e
delle obbligazioni che intende assumere e le
altre informazioni indicate dall'ISVAP.
Art. 19
Procedura per l'accesso in regime di prestazione
di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 18, trasmette all'autorità di
vigilanza dello Stato membro, nel quale
l'impresa si propone di operare in regime di
libertà di prestazione di servizi, le necessarie
informazioni e contestualmente ne dà notizia
all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia
motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilità della
situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attività
presentato. In tale caso l'ISVAP adotta
provvedimento motivato, che trasmette
all'impresa interessata entro il termine
indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal
momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso
dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di
cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il
contenuto della comunicazione effettuata,
applica la procedura prevista dall'articolo 17,
comma 5.
Art. 20
Assicurazione malattia in sostituzione di un
regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi
del ramo malattia ubicati in altri Stati membri,
nei quali tali assicurazioni sostituiscono
parzialmente o integralmente la copertura
sanitaria fornita da un regime legale di
previdenza sociale e sono obbligatoriamente
gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell'assicurazione sulla vita secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario, deve richiedere all'ISVAP le
tabelle di frequenza della malattia e gli altri
dati statistici pertinenti pubblicati e
trasmessi dalle autorità di vigilanza degli
Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente
la relativa comunicazione all'impresa
richiedente.
Art. 21
Attività svolta da sedi secondarie situate in
altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime
di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica attraverso una sede
secondaria situata in un altro Stato membro, ne
dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere
dal momento in cui l'ISVAP comunica di aver
ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1.
L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di
ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 é
soggetto alle disposizioni applicabili alle
imprese con sede legale in Italia, nonché agli
articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22
Attività in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva
comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere
all'insediamento della sede secondaria, qualora
rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga
inadeguata, sulla base del programma di attività
presentato, la struttura organizzativa della
sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche all'impresa che intende
effettuare operazioni in regime di libertà di
prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato
membro
Art. 23
Attività in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei
rami danni in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica, da parte di
un'impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, é subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza
di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa é divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede
secondaria deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità della Repubblica, nonché
quello di concludere e sottoscrivere i contratti
e gli altri atti relativi alle attività
esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio
all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel
territorio della Repubblica e deve a sua volta
designare come proprio rappresentante una
persona fisica che abbia domicilio in Italia e
che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine la normativa, giustificata da motivi
d'interesse generale, che l'impresa deve
osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e
dare inizio all'attività nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve
dall'autorità di vigilanza dello Stato di
origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la
comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP
almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza
delle informazioni ricevute in relazione alla
permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4
e, se del caso, informa l'autorità competente
dello Stato membro interessato.
Art. 24
Attività in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei
rami danni, in regime di libertà di prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica, da
parte di una impresa avente la sede legale in un
altro Stato membro, é subordinato alla
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità
di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e
degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
la comunicazione include l'indicazione del
nominativo e l'indirizzo del rappresentante per
la gestione dei sinistri e una dichiarazione che
l'impresa é divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento
in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la
comunicazione dell'autorità di vigilanza dello
Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso
l'autorità di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare
alla comunicazione per l'accesso nel territorio
della Repubblica in regime di libertà di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in
regime di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, l'impresa non può
avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di
qualsiasi altra presenza permanente nel
territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in
permanenza per conto dell'impresa stessa.
Art. 25
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel
territorio della Repubblica in regime di libertà
di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, nomina un rappresentante
incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al
rappresentante possono essere indirizzate le
richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel
territorio della Repubblica e non può svolgere
per conto dell'impresa attività diretta
all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità competenti per quanto riguarda
le richieste di risarcimento dei danni, nonché
di attestare l'esistenza e la validità dei
contratti stipulati dall'impresa in regime di
libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la
gestione dei sinistri possono essere esercitate
anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del
rappresentante sono indicati nel contratto di
assicurazione, nel contrassegno e nel
certificato.
Art. 26
Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle
imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese
ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita
e dei rami danni nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento o in libertà di
prestazione di servizi.
Art. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché
fare ricorso a forme di pubblicità che siano in
contrasto con disposizioni nazionali di
interesse generale, ivi comprese quelle poste a
protezione degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attività in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato
terzo, qualora intenda esercitare nel territorio
della Repubblica i rami vita o i rami danni, é
preventivamente autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione é efficace limitatamente al
territorio nazionale, salva l'applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l'accesso
all'attività all'estero in regime di libertà di
prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine
eserciti congiuntamente i rami vita e i rami
danni, può essere autorizzata ad esercitare
esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo
che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei
rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare
nel territorio della Repubblica una sede
secondaria e nominare un rappresentante generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito
dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2,
nonché del potere di compiere le operazioni
necessarie per la costituzione ed il vincolo del
deposito cauzionale previsto dal comma 5.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una
persona giuridica, si applica la disposizione
contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se
diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in
possesso, per la durata dell'incarico, dei
requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare
un programma di attività, nonché il possesso nel
territorio della Repubblica di investimenti per
un ammontare almeno uguale all'importo minimo
della quota di garanzia e con il deposito a
titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e
prestiti o presso la Banca d'Italia, di una
somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno
alla metà dell'importo minimo. Si applica
l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono
inoltre disciplinati i procedimenti e le
condizioni di estensione dell'attività ad altri
rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei
rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì
rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato
di origine il principio di parità di trattamento
o di reciprocità nei confronti delle imprese
aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica che intendano costituire o abbiano
già costituito in tale Stato una sede
secondaria.
Art. 29
Divieto di operare in regime di prestazione di
servizi
1. É vietato all'impresa con sede legale in uno
Stato terzo l'esercizio, nel territorio della
Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei
rami danni in regime di libertà di prestazione
di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti
delle sedi secondarie situate in Stati terzi
appartenenti ad imprese aventi sede legale in un
altro Stato membro.
3. É fatto divieto ai soggetti che hanno il
domicilio o, se persone giuridiche, la sede
legale nel territorio della Repubblica di
concludere contratti con imprese che svolgono
l'attività in violazione di quanto previsto ai
commi 1 e 2. É altresì vietata qualsiasi forma
di intermediazione per la stipulazione di tali
contratti.
4. In caso di violazione del divieto il
contratto é nullo e si applica l'articolo 167,
comma 2.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 30
Requisiti organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dei rami vita o dei rami danni
opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede
procedure atte a far sì che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione
e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attività
assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i
requisiti di professionalità del personale e
rispetta le caratteristiche tecniche delle
attrezzature determinate dall'ISVAP con
regolamento.
Art. 31
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i
rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica
un attuario per lo svolgimento in via
continuativa delle funzioni previste nel
presente codice e nelle disposizioni di
attuazione ed in particolare quelle di cui agli
articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma
5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive, su proposta
dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni
affinché l'attuario incaricato sia messo in
grado di espletare le funzioni in piena
autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli
organi preposti al controllo interno si
avvalgono della collaborazione dell'attuario
incaricato al fine di consentire la corretta
rilevazione dei dati, in particolare di quelli
relativi ai costi dell'impresa ed al loro
prevedibile andamento, che sono utilizzati per
le valutazioni di competenza dell'attuario
medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione
all'impresa e all'ISVAP della perdita dei
requisiti o della sussistenza o della
sopravvenienza di cause di incompatibilità che
ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del
presente codice o alle disposizioni di
attuazione, nonché alle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall'Istituto,
l'incarico conferito all'attuario é revocato
dall'impresa, direttamente o su richiesta
dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca
l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario
per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro
quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo
attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni
della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al
nuovo attuario, nei medesimi termini, una
relazione dettagliata che l'attuario uscente ha
l'obbligo di predisporre, nella quale siano
riassunti i rilievi e le osservazioni formulate
negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi
eccezionali, l'attuario si trovi
nell'impossibilità di predisporre la relazione,
vi provvede l'impresa.
Art. 32
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle
operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1,
sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,
sulla base di adeguate ipotesi attuariali che
consentano all'impresa, mediante il ricorso ai
premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai
costi e alle obbligazioni assunte nei confronti
degli assicurati e, in particolare, di
costituire per i singoli contratti le riserve
tecniche necessarie. A tal fine può essere presa
in considerazione la situazione patrimoniale e
finanziaria dell'impresa, ma non possono essere
impiegate in modo sistematico e permanente
risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel
rispetto dei limiti indicati all'articolo 33,
nonché delle regole applicative dei principi
attuariali riconosciute dall'ISVAP con
regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del
calcolo dei premi spetta all'attuario e forma
oggetto di una relazione tecnica da conservare
presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che
esercita i rami vita é trasmesso all'ISVAP
insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario
incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate,
con riferimento alle basi tecniche adottate, per
il calcolo delle riserve tecniche, con specifica
evidenza delle eventuali valutazioni implicite e
delle relative motivazioni, attesta la
correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce
sui controlli operati in ordine alle procedure
impiegate per il calcolo delle riserve e per la
corretta rilevazione del portafoglio ed esprime
un giudizio sulla sufficienza di tutte le
riserve tecniche, ivi comprese le eventuali
riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e
permanente di risorse estranee ai premi ed ai
relativi proventi, l'ISVAP può vietare
l'ulteriore commercializzazione dei prodotti
assicurativi che hanno provocato la situazione
di squilibrio.
5. É consentito l'impiego di formule tariffarie
a premio naturale a condizione che sia data una
adeguata informativa precontrattuale ed in corso
di contratto, fermo restando il divieto di
revisione delle basi tecniche. In caso di
violazione del divieto il contratto é nullo e si
applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi
essenziali delle basi tecniche utilizzate per il
calcolo dei premi e delle riserve tecniche di
ciascuna tariffa.
Art. 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti
relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti
i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di
interesse massimo, che non può superare il
sessanta per cento del tasso medio dei prestiti
obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP può altresì determinare nel
regolamento più tassi massimi di interesse,
diversificati secondo la moneta in cui é
espresso il contratto, purché ciascuno di essi
non superi il sessanta per cento del tasso medio
dei prestiti obbligazionari dello Stato nella
cui moneta é espresso il contratto. In tale caso
l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di
vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di
interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e
2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai
commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per
specifiche categorie di contratti, valori
diversi del tasso massimo di interesse. Può
inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia
immediata senza facoltà di riscatto, per i quali
gli impegni trovino copertura nei corrispondenti
cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di
cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso
di interesse prudenziale da adottare, tenendo
conto della moneta in cui é espresso il
contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato
può essere più elevato del rendimento degli
attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei
principi contabili in vigore, previa opportuna
deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento
di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP
alla commissione europea e, ove ne facciano
richiesta, alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri.
Art. 34
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i
rami responsabilità civile veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile dei veicoli a motore
e dei natanti incarica un attuario per la
verifica preventiva delle tariffe e delle
riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui
all'articolo 2, comma 3, anche al fine di
agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive, su proposta
dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato é preposto alla
verifica delle basi tecniche, delle metodologie
statistiche, delle ipotesi tecniche e
finanziarie utilizzate ed alla valutazione della
coerenza dei premi di tariffa con i parametri di
riferimento adottati. L'attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti
e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo
delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono
determinate dal Ministro delle attività
produttive con il regolamento di cui al comma 2,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,
comma 2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35
Determinazione delle tariffe nei rami
responsabilità civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa
calcola distintamente i premi puri ed i
caricamenti in coerenza con le proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad
almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano
disponibili, l'impresa può fare ricorso a
rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro
caratteristiche, non possono essere ricondotti
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa,
questa può avvalersi, ai fini della conoscenza
degli elementi statistici necessari per la
determinazione del premio puro, delle
informazioni in possesso di uno o più organismi
costituiti tra le imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i
quali sono tenuti a fornire gli elementi
richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche per i rischi che presentano, per
qualsiasi causa soggettiva od oggettiva,
carattere di particolarità o di eccezionalità
rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati
dall'impresa per la determinazione del premio
puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono
essere comunicati tempestivamente agli organismi
indicati nel comma 2.
Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36
Riserve tecniche dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha
l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
comprese le riserve matematiche, sufficienti a
garantire le obbligazioni assunte e le spese
future.
Le riserve sono costituite, al lordo delle
cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei
principi attuariali e delle regole applicative
individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle
riserve tecniche spetta all'attuario incaricato,
che esercita la funzione di controllo in via
permanente, per consentire all'impresa di
effettuare, con tempestività, gli interventi
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha
l'obbligo di informare prontamente l'organo con
funzioni di amministrazione e l'organo che
svolge funzioni di controllo dell'impresa
qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel
momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione della
relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma
3. L'impresa, se non é in grado di rimuovere le
cause del rilievo o se non condivide il rilievo
stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita
costituisce alla fine di ogni esercizio
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare
complessivo delle somme che risultino necessarie
per far fronte al pagamento dei capitali e delle
rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da
pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e
ai ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e di
ristorni, purché tali importi non siano stati
attribuiti agli assicurati o non siano già stati
considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche
delle assicurazioni complementari, previste
nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le
disposizioni relative alle riserve tecniche dei
rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori
comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli
importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta
all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche,
diverse dal tasso di interesse, impiegate nel
calcolo delle riserve tecniche ed i risultati
dell'esperienza diretta.
Art. 37
Riserve tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni ha
l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche che siano
sempre sufficienti a far fronte, per quanto
ragionevolmente prevedibile, agli impegni
derivanti dai contratti di assicurazione. Le
riserve sono costituite, al lordo delle cessioni
in riassicurazione, nel rispetto delle
disposizioni e dei metodi di valutazione
stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita
l'attività nei rami relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei
veicoli e dei natanti la valutazione sulla
sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario
incaricato, che esercita la funzione di
controllo in via permanente, per consentire
all'impresa di effettuare, con tempestività, gli
interventi necessari. A tale fine l'attuario
incaricato ha l'obbligo di informare prontamente
l'organo con funzioni di amministrazione e
l'organo che svolge funzioni di controllo
dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a
quel momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione
dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se
non é in grado di rimuovere le cause del rilievo
o se non condivide il rilievo stesso, ne dà
pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni
costituisce alla fine di ogni esercizio la
riserva premi, la riserva sinistri, la riserva
per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati
alla chiusura dell'esercizio, le riserve di
perequazione, la riserva di senescenza e le
riserve per partecipazione agli utili e ai
ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per
frazioni di premi sia la riserva per rischi in
corso. L'impresa che esercita le assicurazioni
delle cauzioni, della grandine e delle altre
calamità naturali e quelle dei danni derivanti
dall'energia nucleare integra per tali
assicurazioni, in relazione alla natura
particolare dei rischi, la riserva per frazioni
di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare
complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione effettuata in base ad elementi
obiettivi, risultino necessarie per far fronte
al pagamento dei sinistri avvenuti
nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e
non ancora pagati, nonché alle relative spese di
liquidazione. La riserva sinistri é valutata in
misura pari al costo ultimo, per tener conto di
tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di
dati storici e prospettici affidabili e comunque
delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non
ancora denunciati alla data di chiusura
dell'esercizio, é valutata tenendo conto della
natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei
relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte
le somme accantonate, conformemente alle
disposizioni di legge, allo scopo di perequare
le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli
anni futuri o di coprire rischi particolari.
L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività
assicurativa nel ramo credito costituisce una
riserva di perequazione, destinata a coprire
l'eventuale saldo tecnico negativo conservato
del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.
L'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo
che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
riserva di perequazione per rischi di calamità
naturali, diretta a compensare nel tempo
l'andamento della sinistralità. Le condizioni e
le modalità per la costituzione della riserva di
perequazione per rischi di calamità naturale e
per i danni derivanti dall'energia nucleare sono
fissate con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le
malattie, che hanno durata poliennale o che, pur
avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di
rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una
riserva di senescenza destinata a compensare
l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere
dell'età degli assicurati, qualora i premi siano
determinati, per l'intera durata della garanzia,
con riferimento all'età degli assicurati al
momento della stipulazione del contratto. Per
tali contratti l'impresa può esercitare il
diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo
entro i primi due anni dalla stipulazione del
contratto. Per i contratti di assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza
l'impresa costituisce una apposita riserva
secondo appropriati criteri attuariali che
tengono conto dell'andamento del rischio per
l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai
ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai
ristorni, purché tali importi non siano stati
attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio
congiunto dell'attività, nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia, si conforma alle
specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori
comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli
importi lordi delle riserve tecniche. La riserva
premi relativa agli importi di riassicurazione é
calcolata in base ai metodi di cui al comma 4,
coerentemente alla scelta operata dall'impresa
per il calcolo della riserva premi lorda.
Capo III
Attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 38
Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami
danni sono coperte con attivi di proprietà
dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia
garantita la sicurezza, la redditività e la
liquidità degli investimenti, provvedendo ad
un'adeguata diversificazione e dispersione degli
attivi medesimi.
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi,
compresi gli strumenti finanziari derivati, che
sono ammessi nel regolamento adottato
dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo
regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti
di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o
più attivi non sono state osservate le regole di
cui al comma 2, comunica all'impresa
l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto
o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via
temporanea, l'investimento in categorie di
attivi a copertura delle riserve tecniche
diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che
rappresentano un investimento in una società
controllata, che per conto dell'impresa di
assicurazione ne gestisce in tutto o in parte
gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la
corretta applicazione delle norme e dei principi
di cui al presente articolo, tiene conto degli
attivi detenuti dalla società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio
italiano, l'impresa può localizzare gli attivi
posti a copertura delle riserve tecniche in uno
o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa,
l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di
parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga
alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve
tecniche é libera, salvo quanto disposto
dall'articolo 47.
Art. 39
Valutazione delle attività patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche sono valutati al netto dei debiti
contratti per la loro acquisizione e delle
eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche é effettuata in modo
prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative ai criteri di valutazione
delle attività patrimoniali.
Art. 40
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa é espressa in
una determinata valuta, l'obbligazione
dell'impresa si considera esigibile in tale
valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non é
espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si
considera esigibile nella valuta del paese di
ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei
rami danni l'impresa può altresì eseguire la
prestazione nella stessa valuta in cui é stato
pagato il premio se, sin dalla stipulazione del
contratto, risulti obiettivamente prevedibile
che la prestazione debba essere corrisposta in
tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle
riserve tecniche nel rispetto del principio
della congruenza. L'ISVAP individua, con
regolamento, i casi di deroga, determinando
altresì le tipologie, le modalità e i limiti di
impiego di attivi espressi in altra valuta o di
strumenti finanziari derivati che siano idonei a
soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41
Contratti direttamente collegati ad indici o a
quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un
contratto siano direttamente collegate al valore
delle quote di un organismo di investimento
collettivo del risparmio oppure al valore di
attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall'impresa di assicurazione, le riserve
tecniche relative a tali contratti sono
rappresentate con la massima approssimazione
possibile dalle quote dell'organismo di
investimento collettivo del risparmio oppure da
quelle del fondo interno, se é suddiviso in
quote definite, oppure dagli attivi contenuti
nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un
contratto siano direttamente collegate ad un
indice azionario o ad un altro valore di
riferimento diverso da quelli di cui al comma 1,
le riserve tecniche relative a tali contratti
sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote
rappresentanti il valore di riferimento oppure,
qualora le quote non siano definite, da attivi
di adeguata sicurezza e negoziabilità che
corrispondano il più possibile a quelli su cui
si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le
disposizioni sulle quote massime di cui al comma
2 del medesimo articolo non sono applicabili
agli attivi detenuti per far fronte ad
obbligazioni che sono direttamente collegate
alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le
disposizioni relative alle regole di congruenza
non si applicano alle obbligazioni derivanti dai
contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti
di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia
di risultato dell'investimento o qualsiasi altra
prestazione garantita, alle corrispondenti
riserve tecniche aggiuntive si applica
l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento,
disposizioni più dettagliate per
l'individuazione delle categorie di attivi, che
possono essere destinati a copertura delle
riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42
Registro delle attività a copertura delle
riserve tecniche
1. L'impresa deve tenere un registro da cui
risultano le attività a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi
iscritti deve essere, tenendo conto delle
annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve
tecniche ed iscritte nel registro sono riservate
in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa con i
contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono. Le attività di cui al presente
comma costituiscono patrimonio separato rispetto
alle altre attività detenute dall'impresa e non
iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione
delle attività risultante dal registro. L'ISVAP
determina, con regolamento, le disposizioni per
la formazione e la tenuta del registro, con
particolare riguardo all'annotazione delle
operazioni effettuate, nonché i termini, le
modalità e gli schemi per le comunicazioni
periodiche.
Art. 43
Riserve tecniche relative all'attività
esercitata in regime di stabilimento negli Stati
terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi
secondarie situate in Stati terzi, l'impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle
leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio
dell'impresa risultino iscritte attività
sufficienti alla copertura delle riserve di cui
al comma 1.
Capo IV
Margine di solvibilità
Art. 44
Margine di solvibilità
1. L'impresa dispone costantemente di un margine
di solvibilità sufficiente per la complessiva
attività esercitata nel territorio della
Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina,
con regolamento, le regole tecniche per la
determinazione e il calcolo del margine di
solvibilità richiesto, secondo i rami
esercitati, nel rispetto delle disposizioni del
presente capo e di quelle previste dalla
normativa in materia di vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario.
2. Il margine di solvibilità disponibile é
rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa
al netto degli elementi immateriali, libero da
qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta
di società di mutua assicurazione, il fondo di
garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e
facoltative, non destinate a copertura di
specifici impegni o a rettifica di voci
dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi
precedenti portati a nuovo, al netto dei
dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi
precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine
di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i
prestiti subordinati sino a concorrenza del
cinquanta per cento del margine di solvibilità
disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilità richiesto, di cui il venticinque per
cento al massimo comprendente prestiti
subordinati a scadenza fissa o azioni
preferenziali cumulative a durata determinata.
Per essere computati tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità
disponibile i prestiti subordinati devono
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo
45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali
cumulative possono essere computate soltanto
qualora esistano accordi vincolanti in base ai
quali, in caso di liquidazione ordinaria o
coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore
rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori
e vengano rimborsate solo previo pagamento di
tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative diverse da quelle
menzionate alla lettera a), sino a concorrenza
del cinquanta per cento del margine di
solvibilità disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilità richiesto, limite da
assumere per il totale di detti titoli,
strumenti, azioni preferenziali cumulative e
prestiti subordinati di cui alla lettera a) del
presente comma. Per essere computati tra gli
elementi costitutivi del margine di solvibilità
disponibile i titoli a durata indeterminata e
gli altri strumenti finanziari, comprese le
azioni preferenziali cumulative, devono
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo
45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa,
accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP
può autorizzare a comprendere nel margine di
solvibilità disponibile, per periodi
singolarmente non superiori a dodici mesi, gli
ulteriori elementi patrimoniali individuati
nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre
gli attivi dei quali non si tiene conto,
nell'ambito della determinazione del patrimonio
dell'impresa, agli effetti del margine di
solvibilità.
Art. 45
Prestiti subordinati, titoli a durata
indeterminata e altri strumenti finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi
nel margine di solvibilità disponibile,
limitatamente alle somme effettivamente versate,
purché sussistano accordi vincolanti in base ai
quali, in caso di liquidazione ordinaria o
coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado
inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsati solo previo
pagamento di tutti gli altri debiti in essere
alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi
nel margine di solvibilità disponibile, fermo
quanto disposto al comma 1, qualora i documenti
che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali
modifiche siano valide solo previa
autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali
il prestito debba, in casi diversi dalla
liquidazione dell'impresa, essere rimborsato
prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano
che la durata minima non sia inferiore a cinque
anni;
d) per i prestiti per i quali non é stabilita
una scadenza, prevedano per il rimborso un
preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei
prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa
emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa é
tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP,
al più tardi un anno prima della data di
scadenza del prestito, un piano che indichi le
modalità ed i mezzi tramite i quali, alla
scadenza medesima, l'impresa intende mantenere
le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto
delle prevedibili esigenze del margine di
solvibilità richiesto alla chiusura
dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo
di presentazione del piano non ricorre se
l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso
degli ultimi cinque anni precedenti la data di
scadenza, l'importo del prestito computato ai
fini del margine di solvibilità disponibile,
provvedendo contestualmente alla sua
sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non
precludono la possibilità di rimborso
anticipato, totale o parziale, dei prestiti a
scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e
previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale,
dei prestiti per i quali non é stabilita una
scadenza può essere effettuato soltanto ad
iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione
dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere
presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno
sei mesi prima della data stabilita per il
rimborso, accompagnata da idonea documentazione
attestante, tramite indicazione delle modalità e
dei mezzi con i quali l'impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilità,
l'assenza di pregiudizio al margine di
solvibilità disponibile anche tenuto conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilità
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso
del quale si intende procedere al rimborso
anticipato.
L'autorizzazione dell'ISVAP può essere
rilasciata anche per un importo inferiore a
quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non é stabilita
una scadenza, l'esercizio del preavviso, da
comunicare immediatamente all'ISVAP, o la
richiesta di rimborso anticipato comportano la
riduzione della percentuale di utilizzo del
prestito subordinato dal cinquanta per cento al
venticinque per cento del margine di solvibilità
disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilità richiesto. In caso di esercizio del
preavviso si applicano le disposizioni contenute
nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari anche con scadenza
determinata, purché non inferiore a dieci anni,
comprese le azioni preferenziali cumulative di
cui all'articolo 44, comma 3, lettera b),
possono essere inclusi nel margine di
solvibilità disponibile, limitatamente alle
somme effettivamente versate, se soddisfano le
seguenti condizioni:
a) é previsto nei documenti che ne regolano
l'emissione che esso può essere modificato solo
previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) é esclusa nei documenti che ne regolano
l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del
portatore o senza la preventiva autorizzazione
dell'ISVAP. L'autorizzazione dell'ISVAP può
essere rilasciata anche per un importo inferiore
a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della
relativa autorizzazione deve essere presentata
richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi
prima della data stabilita per il rimborso,
accompagnata da idonea documentazione
attestante, tramite indicazione delle modalità e
dei mezzi con i quali l'impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilità,
l'assenza di pregiudizio al margine di
solvibilità disponibile anche tenuto conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilità
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso
del quale si intende procedere al rimborso;
c) é prevista nei documenti che ne regolano
l'emissione la possibilità di differire il
pagamento degli interessi quando l'impresa non
dispone del margine di solvibilità richiesto.
Gli interessi maturati e non corrisposti sono
esclusi dal margine di solvibilità disponibile;
d) é stabilito nei documenti che ne regolano
l'emissione che i crediti del prestatore nei
confronti dell'impresa sono interamente
subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) é prevista nei documenti che ne regolano
l'emissione la capacità del debito e degli
interessi, maturati e non corrisposti, di
assorbire in via definitiva o temporanea le
perdite, in modo tale che sia consentito
all'impresa di proseguire regolarmente
l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio
dell'impresa, devono aver determinato una
riduzione del margine di solvibilità richiesto,
senza che si sia contestualmente provveduto alla
sua ricostituzione nella misura necessaria. La
nota integrativa deve illustrare in modo
adeguato l'esistenza e l'operatività della
clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le
condizioni che garantiscono pienamente la
stabilità dell'impresa di assicurazione in
presenza delle quali i titoli a durata
indeterminata, gli altri strumenti finanziari,
comprese le azioni preferenziali cumulative, ed
i prestiti subordinati possono essere ammessi a
costituire il margine di solvibilità
disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti nel presente articolo le azioni
preferenziali cumulative, i prestiti
subordinati, i titoli a durata indeterminata e
gli altri strumenti finanziari sono ammissibili
ai fini della situazione di solvibilità corretta
di un'impresa di assicurazione e di solvibilità
della relativa controllante di cui agli articoli
217 e 218.
Art. 46
Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto
rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che
esercita i rami vita, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o
del fondo di garanzia, non può in nessun caso
essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che
esercita i rami danni, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o
del fondo di garanzia, non può in nessun caso
essere inferiore a due milioni di euro.
Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio
dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui
all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia
non può in nessun caso essere inferiore a tre
milioni di euro. Qualora l'autorizzazione
comprenda più rami di assicurazione si ha
riguardo al solo ramo per il cui esercizio é
richiesto l'importo più elevato.
4. La quota di garanzia é coperta esclusivamente
mediante gli elementi patrimoniali di cui
all'articolo 44, comma 2, al netto degli
elementi immateriali di cui al provvedimento
previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono
aumentati annualmente, con regolamento adottato
dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice
europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da
Eurostat, salvo che gli incrementi siano
inferiori al cinque per cento.
Art. 47
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della
copertura delle riserve tecniche e del calcolo
del margine di solvibilità, della cessione dei
rischi in riassicurazione ad imprese aventi la
sede legale in Stati terzi che non abbiano
istituito un proprio legale rappresentante nel
territorio della Repubblica o nel territorio di
un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata
esclusivamente da valutazioni attinenti alla
solvibilità delle imprese riassicuratrici.
Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Art. 48
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio
della Repubblica dall'impresa che ha sede legale
in uno Stato terzo, opera con un'idonea
organizzazione amministrativa e contabile e con
un adeguato sistema di controllo interno. Si
applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34
e 35.
Art. 49
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le
operazioni comprese nel portafoglio della sede
secondaria, le disposizioni relative alla
disciplina delle riserve tecniche delle imprese
con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a
copertura delle riserve tecniche si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6.
L'ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi
siano localizzati nel territorio della
Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per
la salvaguardia degli interessi degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
3. L'impresa che é autorizzata ad esercitare
congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e
malattia rispetta le disposizioni stabilite per
le imprese con sede legale nel territorio della
Repubblica.
Art. 50
Calcolo del margine di solvibilità e della quota
di garanzia
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di
un margine di solvibilità costituito secondo le
disposizioni del capo IV, in quanto applicabili,
e calcolato avuto riguardo all'attività svolta
dalla sede secondaria secondo quanto previsto
con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di
solvibilità costituisce la quota di garanzia. La
quota non può essere inferiore alla metà degli
importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai
quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di
solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza
dell'ammontare della quota di garanzia, nel
territorio della Repubblica, mentre per
l'eccedenza possono essere localizzate nel
territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica
all'impresa autorizzata ad operare anche in
altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza
globale di solvibilità esercitata dalla autorità
di controllo di uno di tali Stati ai sensi
dell'articolo 51.
Art. 51
Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati
membri
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza
di autorizzazione ad operare nel territorio
della Repubblica é già autorizzata all'esercizio
dei rami vita o dei rami danni in uno o più
Stati membri o ha presentato in tali Stati
domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto
disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine
di solvibilità in funzione dell'attività globale
esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista
dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di
tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli
Stati membri, nei quali ha insediato una sede
secondaria, le attività costitutive della quota
minima di garanzia. L'istanza va presentata
all'ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste
anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto
l'autorizzazione ad operare nel territorio della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche
nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare
l'autorità alla quale chiede che venga demandato
il controllo di solvibilità per il complesso
delle attività effettuate dalle sedi secondarie
stabilite negli Stati membri. La domanda deve
essere motivata. In caso di accoglimento
l'impresa deve costituire la cauzione prevista
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro
alla cui autorità é demandato il controllo della
solvibilità per l'insieme delle attività
esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse
soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte
le autorità degli Stati membri interessati. Esse
hanno effetto dal momento in cui l'autorità
prescelta per il controllo della solvibilità
globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli
Stati membri interessati, comunica alle altre
autorità di essere disposta ad esercitare la
vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti
gli Stati membri interessati in caso di revoca
anche da parte di una sola delle autorità di
vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le
agevolazioni calcola il margine di solvibilità
avendo riguardo all'attività complessiva svolta
dall'insieme delle sedi secondarie stabilite
negli Stati membri.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE
ASSICURATRICI
Art. 52
Nozione
1. La società di mutua assicurazione costituita
ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile
può esercitare l'attività assicurativa nei rami
vita o nei rami danni e limitatamente al
territorio della Repubblica, senza che trovi
applicazione la disciplina sui requisiti per
l'accesso di cui al capo II del titolo II,
quando ricorrono le condizioni rispettivamente
stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di
partecipazione devono essere rappresentate da
azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini
dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere
nello statuto la possibilità di esigere
contributi supplementari, o di ridurre le
prestazioni, e riscuotere contributi annui non
superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini
dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere
nello statuto la possibilità di esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi
annui non superiori ad un milione di euro,
provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono
superati durante tre esercizi consecutivi, a
decorrere dal quarto esercizio la mutua
assicuratrice non é più soggetta alle
disposizioni del presente titolo ed é tenuta a
richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo
13 entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio nel quale
gli importi sono stati superati.
Art. 53
Attività esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2,
può esercitare esclusivamente i rami I e II di
cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3,
non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano
l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami
vita o dei soli rami danni ed alle operazioni
connesse o strumentali. Si applica l'articolo
12.
Art. 54
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attività produttive
determina, con il regolamento di cui
all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e
indipendenza degli esponenti aziendali e
stabilisce requisiti di professionalità che
tengano conto delle dimensioni e delle
limitazioni all'attività esercitata dalle mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52.
Art. 55
Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto
speciale, l'organo regionale a ciò preposto,
fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3,
autorizzano le mutue assicuratrici di cui
all'articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in
apposita sezione, rubricata altre mutue
assicuratrici, dell'albo delle imprese di
assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le
competenze delle regioni a statuto speciale, il
procedimento per il rilascio, l'estensione ed il
diniego dell'autorizzazione. Si applica
l'articolo 14, comma 3.
Art. 56
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con regolamento,
l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa
dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei
registri contabili nonché quelli di
comunicazione all'autorità di vigilanza, tenuto
conto delle dimensioni e delle limitazioni
all'attività esercitata dalle mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52 sono
soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII,
XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente
titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto
comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma,
2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo
periodo, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo
comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
2545-octiesdecies del codice civile.
Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 57
Attività di riassicurazione
1. L'attività di riassicurazione consiste
nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa
di assicurazione o da un'altra impresa di
riassicurazione ed é riservata alle imprese di
riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma
4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano
l'oggetto sociale all'esercizio della
riassicurazione ed alle operazioni connesse o
strumentali.
3. É vietata la costituzione nel territorio
della Repubblica di società che hanno per
oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attività di riassicurazione
rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo
II relativamente all'assicurazione diretta.
All'attività di riassicurazione svolta
dall'impresa di assicurazione si applicano, per
quanto concerne l'accesso all'attività, le
disposizioni specificamente stabilite per tali
imprese all'articolo 59.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica
Art. 58
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel
territorio della Repubblica e che intende
esercitare esclusivamente l'attività di
riassicurazione é autorizzata dall'ISVAP, con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle
condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione é rilasciata per uno o più
dei rami vita o per uno o più dei rami danni
oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami
vita e danni.
3. L'autorizzazione é valida per il territorio
della Repubblica, nonché per quello degli altri
Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni
costituita ai sensi dell'articolo 2325 del
codice civile o di società europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo
statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di
ammontare non inferiore al minimo determinato in
via generale, con regolamento adottato
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque
milioni ed euro un milione e cinquecentomila
sulla base dei rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attività iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica sottoscritta da un attuario
iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il
programma stesso é stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed
ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano
in possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1
non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla
struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento é specificatamente
e adeguatamente motivato ed é comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non
consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in apposita sezione
dell'albo le imprese di riassicurazione
autorizzate in Italia e ne dà pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicità dell'albo.
Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
in un altro stato membro o in uno stato terzo
Art. 60
Attività in regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica
da parte dell'impresa che ha sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo é
sottoposto alla preventiva autorizzazione
dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel
rispetto di condizioni equivalenti a quelle di
cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per
l'accesso in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in apposita sezione
dell'albo le imprese di riassicurazione estere e
ne dà pronta comunicazione all'impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si
applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
Art. 61
Attività in regime di prestazione di servizi
1. É consentito, senza necessità di
autorizzazione, l'accesso e l'esercizio
dell'attività di riassicurazione in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica da parte delle imprese aventi
la sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo.
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica
Art. 62
Esercizio dell'attività di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative alla formazione e alla
copertura delle riserve tecniche ed
all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio
dell'attività di riassicurazione nel rispetto
dei principi generali previsti agli articoli 63,
64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e
prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attività di riassicurazione
rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo
III relativamente all'assicurazione diretta.
All'attività di riassicurazione svolta
dall'impresa di assicurazione si applicano le
disposizioni specificamente stabilite per tali
imprese ai sensi del comma 1.
Art. 63
Requisiti organizzativi
1. L'impresa di riassicurazione opera con
un'idonea organizzazione amministrativa e
contabile e con un adeguato sistema di controllo
interno.
2. Il sistema di controllo interno deve
prevedere procedure atte a far si che i sistemi
di monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione
e il controllo dei rischi.
Art. 64
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attività di
riassicurazione, anche in via non esclusiva,
costituisce le riserve tecniche alla fine di
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,
in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve
tecniche del lavoro indiretto del portafoglio
italiano ed estero é effettuata, in linea di
principio, sulla base di quanto comunicato dalle
imprese cedenti. L'impresa valuta la congruità
delle riserve del lavoro indiretto affinché
risultino sufficienti in relazione agli impegni
assunti ed apporta in bilancio le eventuali
rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze
passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio
estero l'impresa costituisce le riserve tecniche
previste dalle leggi degli Stati ai quali il
portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta
salva l'applicazione dei principi di cui al
comma 2.
Art. 65
Attivi a copertura delle riserve tecniche del
lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche
tengono conto del tipo di affari assunti
dall'impresa di riassicurazione e, in
particolare, della natura, dell'ammontare e
della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi,
in modo tale che sia possibile realizzare
condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza,
qualità, redditività e correlazione degli
investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione é tenuta ad una
adeguata e diversificata dispersione degli
attivi, in modo tale che essa possa rispondere
al cambiamento delle condizioni economiche ed in
particolare all'andamento dei mercati finanziari
e immobiliari o all'impatto dei sinistri
catastrofali.
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un
registro da cui risultano le attività a
copertura delle riserve tecniche dei rami vita e
dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo
degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto
delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
4. Le attività poste a copertura delle riserve
tecniche ed iscritte nel registro sono riservate
in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa di
riassicurazione con i contratti ai quali le
riserve stesse si riferiscono. Le attività di
cui al presente comma costituiscono patrimonio
separato rispetto alle altre attività detenute
dall'impresa di riassicurazione e non iscritte
nel registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica
all'ISVAP la situazione delle attività
risultante dal registro. L'ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni per la formazione e
la tenuta del registro, con particolare riguardo
all'annotazione delle operazioni effettuate,
nonché i termini, le modalità e gli schemi per
le comunicazioni periodiche.
Art. 66
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti
di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio
dell'attività di riassicurazione, della
retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi
la sede legale nel territorio di uno Stato terzo
che non hanno istituito un legale rappresentante
nel territorio della Repubblica o nel territorio
di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP é motivata
esclusivamente da valutazioni attinenti alla
solvibilità delle imprese retrocessionarie.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 67
Attività in regime di stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative all'adeguatezza
patrimoniale della sede secondaria, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riassicurazione
nel territorio della Repubblica, nel rispetto di
quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66,
avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e
prudente gestione.
Titolo VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e
di riassicurazione
Art. 68
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni rilevanti in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione e in ogni
caso l'acquisizione di azioni delle medesime
imprese da chiunque effettuata quando comporta,
tenuto conto delle azioni già possedute, una
partecipazione superiore al cinque per cento del
capitale dell'impresa rappresentato da azioni
con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni rilevanti quando
comportano il superamento dei limiti dal
medesimo stabiliti con regolamento e,
indipendentemente da tali limiti, quando le
variazioni comportano il controllo dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 é
necessaria anche per l'acquisizione del
controllo di una società che detiene le
partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si
applicano anche all'acquisizione, in via diretta
o indiretta, del controllo derivante da un
contratto con l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da una clausola del suo
statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i
soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni
rilevanti spettano o sono attribuiti a un
soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una
gestione sana e prudente dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, avuto
riguardo ai possibili effetti dell'operazione
sulla stabilità, sull'efficienza e sulla
protezione degli assicurati dall'impresa
interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP
non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP
richieda le informazioni od esegua gli
accertamenti di cui all'articolo 71, che siano
necessari per il rilascio dell'autorizzazione,
il termine resta sospeso sino al ricevimento
delle informazioni od al compimento dei relativi
atti. Il procedimento deve comunque concludersi
entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi
che non assicurano condizioni di reciprocità,
l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione
al Ministro delle attività produttive, su
proposta del quale il Presidente del Consiglio
dei Ministri può vietare, entro un mese dalla
comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP può sospendere o revocare
l'autorizzazione, tenuto conto delle
partecipazioni acquisite o rafforzate per
effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di
altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano,
revocano o sospendono l'autorizzazione sono
adeguatamente motivati e sono prontamente
comunicati al richiedente e all'impresa
interessata e sono quindi pubblicati nel
Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in
conformità con i principi stabiliti dal Ministro
delle attività produttive ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di
attuazione.
Art. 69
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una
partecipazione rilevante in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ne dà
comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le
variazioni delle partecipazioni sono comunicate
quando il titolare ha superato, in aumento o in
diminuzione, la misura stabilita con regolamento
adottato dall'ISVAP.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere
a proprio nome partecipazioni che appartengono a
terzi, comunicano all'ISVAP le generalità dei
fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati nel presente articolo,
può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione
di documenti e il compimento di accertamenti ai
soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina
presupposti, modalità, termini e contenuto delle
comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche
con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto
di voto spetta o é attribuito ad un soggetto
diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 70
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso,
che ha per oggetto o per effetto l'esercizio
concertato del voto in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o in una
società che la controlla é comunicato all'ISVAP
dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione
ovvero, se non concluso in forma scritta, dal
momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione
del voto tale da pregiudicare la sana e prudente
gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il
diritto di voto dei partecipanti all'accordo
stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Art. 71
Richiesta di informazioni
1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e alle
società e agli enti di qualsiasi natura che
possiedono partecipazioni nelle imprese medesime
l'indicazione nominativa dei titolari delle
partecipazioni secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da
altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli
amministratori delle società e degli enti
titolari di partecipazioni in imprese di
assicurazione e di riassicurazione l'indicazione
dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni
interrelazione finanziaria con le società
controllanti, controllate e collegate alle
imprese di assicurazione e di riassicurazione,
può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione
di documenti ed il compimento di accertamenti
alle medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e
3, l'ISVAP può chiedere informazioni ai
soggetti, anche stranieri, titolari di una
partecipazione in un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione.
5. L'ISVAP può inoltre chiedere alle società
fiduciarie, alle società di intermediazione
mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza
informazioni sulle operazioni di assunzione di
partecipazioni in imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che
interessano società con titoli negoziati in un
mercato regolamentato, informa la CONSOB, della
cui assistenza può avvalersi per le indagini che
interessano le medesime società.
Art. 72
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo
sussiste anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del
codice civile ed in presenza di contratti o di
clausole statutarie che abbiano per oggetto o
per effetto il potere di esercitare l'attività
di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella
forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di
accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio
di sorveglianza ovvero dispone da solo della
maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni
relative alle materie di cui agli articoli 2364
e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a
consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei componenti dell'organo che
svolge funzioni di amministrazione o del
consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere assicurativo, riassicurativo,
finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati, in base alla titolarità delle
partecipazioni, di poteri nella scelta degli
amministratori o dei componenti del consiglio di
sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base
alla composizione degli organi amministrativi o
per altri concordanti elementi quali,
esemplificativamente, legami importanti e
durevoli di riassicurazione.
Art. 73
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III
del presente titolo, si considerano anche le
partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o
usufrutto, qualora il depositario, il creditore
pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse
inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di
contratti derivati, dei quali si tiene conto
tanto nei confronti del riportato che del
riportatore ovvero nei confronti di entrambe le
parti dei contratti medesimi, salvo la prova
dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte
del potere di influenzare la gestione
dell'impresa.
Art. 74
Sospensione del diritto di voto e degli altri
diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di
voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni
per le quali le autorizzazioni previste
dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. I diritti di
voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sull'impresa, non possono essere
altresì esercitati per le partecipazioni per le
quali siano state omesse le comunicazioni di cui
agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il
voto o con il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, é
impugnabile, secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione può essere proposta anche
dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della
deliberazione o, se questa é soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa é
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data di questo. Le partecipazioni per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le
autorizzazioni previste dall'articolo 68 non
sono state ottenute o sono state revocate devono
essere alienate entro i termini stabiliti
dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole
statutarie per i quali le autorizzazioni
previste dall'articolo 68 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Art. 75
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo,
l'ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai
titolari di partecipazioni rilevanti nelle
imprese di assicurazione e di riassicurazione,
diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza
prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel
contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto
in via generale o in via particolare, attestante
la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed
operativi, nonché le misure e gli impegni che i
titolari delle partecipazioni intendono adottare
per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei
titolari di partecipazioni che hanno rifiutato
la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o
hanno disatteso gli impegni assunti, avuto
riguardo al pregiudizio alla gestione sana e
prudente dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
Capo II
Requisiti di onorabilità professionalità e
indipendenza
Art. 76
Requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo
presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione devono possedere i requisiti di
professionalità, di onorabilità e di
indipendenza stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attività produttive, sentito
l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o
sopravvenuto, determina la decadenza
dall'ufficio. Essa é dichiarata dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di sorveglianza
o dal consiglio di gestione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza é
pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo
statuto dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione é dichiarata con le modalità
indicate nel comma 2.
Art. 77
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attività produttive,
sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i
requisiti di onorabilità dei titolari di
partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il
Ministro delle attività produttive stabilisce le
soglie partecipative per l'applicazione del
medesimo comma 1. A questo fine si considerano
anche le partecipazioni possedute per il tramite
di società controllate, di società fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sull'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, inerenti
alle partecipazioni eccedenti il suddetto
limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il
voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione può essere proposta anche
dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della
deliberazione o, se questa é soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa é
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data del deposito. Le partecipazioni per le
quali non può essere esercitato il diritto di
voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie
previste dal comma 2, dei soggetti privi dei
requisiti di onorabilità devono essere alienate
entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza
e comitato per il controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del
presente codice che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione e agli
amministratori si applicano anche al consiglio
di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del
presente codice che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che
svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza e al comitato
per il controllo sulla gestione.
Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione
Art. 79
Partecipazioni assunte dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di
riassicurazione, con il patrimonio libero, può
assumere partecipazioni, anche di controllo, in
altre società ancorché esercitino attività
diverse da quelle consentite alle stesse
imprese.
2. Quando la partecipazione in una società
controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha
carattere di strumentalità o di connessione con
l'attività assicurativa o riassicurativa,
l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un
programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di
una società che esercita attività diverse da
quelle consentite alle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, l'operazione é soggetta
all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si
applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si
applicano anche per ogni altra assunzione di
partecipazioni che non avvenga con patrimonio
libero o che riguardi partecipazioni in imprese
di assicurazione o di riassicurazione estere. In
deroga al presente capo, nel caso di assunzione
di partecipazioni rilevanti in altre imprese di
assicurazione o di riassicurazione italiane, si
applicano le disposizioni di cui al capo I.
Art. 80
Obblighi di comunicazione
1. L'impresa di assicurazione o di
riassicurazione comunica tempestivamente
all'ISVAP l'intenzione di assumere una
partecipazione in altra società, qualora la
partecipazione stessa, da sola od unitamente ad
altra già posseduta, comporti il controllo della
società partecipata.
2. É altresì preventivamente comunicata
l'intenzione di assumere ogni altra
partecipazione, quando la stessa, da sola o
unitamente ad altra già posseduta, risulti
consistente in base al patrimonio netto o al
totale degli investimenti dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ovvero
rispetto all'entità dei diritti di voto o alla
rilevanza degli altri diritti che consentono di
influire sulla società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di
verificare la concentrazione degli investimenti
e la loro influenza sulla struttura patrimoniale
dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, stabilisce con regolamento
presupposti, modalità e termini delle
comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche
con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto
di voto spetta o é attribuito ad un soggetto
diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80,
può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un
pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto
riguardo alla natura ed all'andamento
dell'attività svolta dalla società partecipata,
alla dimensione dell'investimento in relazione
al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP
ordina che la stessa sia alienata ovvero
opportunamente ridotta, anche al di sotto del
controllo, assegnando a tal fine un termine
compatibile con l'esigenza che l'operazione
possa aver luogo senza pregiudizio per la
stabilità dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi
all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario con i
compiti previsti dall'articolo 229 o, se
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230,
un commissario per la gestione provvisoria col
compito di provvedervi ovvero propone al
Ministro delle attività produttive l'adozione
del provvedimento di amministrazione
straordinaria oppure la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al
comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione
dell'investimento dagli elementi costitutivi del
margine di solvibilità dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione
Capo IV
Gruppo assicurativo
Art. 82
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo é
alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione italiana capogruppo e dalle
imprese assicurative, riassicurative e dalle
società strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione
assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle
imprese assicurative, riassicurative e dalle
società strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le
società che esercitano l'attività bancaria e le
altre società che sono sottoposte a vigilanza
consolidata in conformità al testo unico
bancario. Sono parimenti escluse le società che
esercitano attività di intermediazione
finanziaria e le altre società che sono
sottoposte a vigilanza sul gruppo della società
di intermediazione mobiliare o di gestione
collettiva del risparmio in conformità al testo
unico dell'intermediazione finanziaria.
Art. 83
Impresa capogruppo
1. Capogruppo é l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione italiana ovvero l'impresa di
partecipazione assicurativa con sede legale in
Italia, che controlla, direttamente o
indirettamente, le società componenti il gruppo
assicurativo e che non é, a sua volta,
controllata da un'altra impresa di assicurazione
o di riassicurazione italiana o da un'altra
impresa di partecipazione assicurativa o
riassicurativa con sede legale in Italia, che
possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della
capogruppo non contrasti con la sana e prudente
gestione del gruppo.
Art. 84
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso la
società di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano le
disposizioni in materia di requisiti di
professionalità, di onorabilità e di
indipendenza previste per i soggetti che
esercitano le medesime funzioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo
190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si
applicano le disposizioni di cui ai capi I e II
del presente titolo.
Art. 85
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo é iscritta in un
apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza
del gruppo assicurativo e la sua composizione
aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo
assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e
può richiedere alla capogruppo la
rideterminazione della composizione del gruppo
assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano
negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli
adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle
informazioni sulla vigilanza di cui al presente
capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni,
direttamente o tramite soggetti incaricati,
presso la capogruppo e presso le società, con
sede legale nel territorio della Repubblica,
appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di
società diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni
utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo
assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al
gruppo assicurativo e dei titolari di
partecipazioni nelle medesime società, sono
attribuiti all'ISVAP i poteri previsti
dall'articolo 71.
Art. 87
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed
efficiente gestione del gruppo, può impartire
alla capogruppo, con regolamento o con
provvedimenti di carattere particolare,
disposizioni concernenti il gruppo assicurativo
complessivamente considerato o suoi componenti,
aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione
del rischio, ivi comprese efficaci procedure
amministrative e contabili, ed appropriati
meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio
includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue
componenti efficace e idoneo alla definizione ed
alla revisione periodica delle strategie da
parte degli organi con funzione di
amministrazione, direzione e controllo delle
imprese del gruppo, in particolare per quanto
concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al
fine di consentire la quantificazione e il
controllo dei rischi a livello del gruppo
assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono
procedure adeguate per quanto concerne la
verifica e la quantificazione dei rischi assunti
e la loro correlazione con il patrimonio netto
delle singole imprese del gruppo. La capogruppo
adotta i provvedimenti di attuazione delle
disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa
osservare l'applicazione nei confronti delle
imprese del gruppo, informandone periodicamente
l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate
sono tenuti a fornire alla capogruppo la
necessaria collaborazione per il rispetto delle
norme sulla vigilanza assicurativa.
Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I
Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica redigono il bilancio
secondo la disciplina prevista nei capi I, II e
III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione si applicano
anche alle sedi secondarie di imprese aventi
sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad
esercitare nel territorio della Repubblica le
assicurazioni nei rami vita o nei rami danni
ovvero la riassicurazione ed alle sedi
secondarie di imprese aventi sede legale in uno
Stato membro autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica la sola
riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si
applicano anche alle imprese di assicurazione
che esercitano solo l'attività nei ramo malattia
esclusivamente o principalmente secondo i metodi
dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 89
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e
dai provvedimenti di attuazione, si applicano le
disposizioni del codice civile e quelle di cui
al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed
al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. É consentita la tenuta di una contabilità
plurimonetaria. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice
civile, l'ISVAP, con regolamento, può
prescrivere o consentire che la nota integrativa
sia redatta in migliaia di euro oppure
prescrivere o consentire un grado di sintesi
maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per
le società quotate.
Art. 90
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli
schemi di bilancio, il piano dei conti che le
imprese adottano nella loro gestione, il
prospetto delle attività a copertura delle
riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo
del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare
istruzioni esplicative ed applicative,
prescrivere informazioni integrative o più
dettagliate, nonché stabilire la documentazione
necessaria all'espletamento delle funzioni di
vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio
di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile
devono consentire il raccordo con i conti di
bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con
regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel
rispetto dei principi contabili internazionali
nei confronti dei soggetti che redigono il
bilancio di esercizio o il bilancio consolidato
in conformità ai principi contabili
internazionali. Al fine di verificare
l'esattezza dei dati del bilancio consolidato,
l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed
informazioni alle società ed agli enti
controllati da imprese di assicurazione e di
riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso
i medesimi enti e società. Nel caso in cui la
società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza
di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la
collaborazione.
Capo II
Bilancio di esercizio
Art. 91
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1,
che emettono strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che
non redigono il bilancio consolidato, redigono
il bilancio di esercizio in conformità ai
principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1,
e le sedi secondarie di cui all'articolo 88,
comma 2, che non utilizzano i principi contabili
internazionali, redigono il bilancio in
conformità al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a), del codice civile, va
allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni
previste dall'articolo 89.
Art. 92
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui
all'articolo 2364, secondo comma, del codice
civile può essere prorogato dall'impresa di
assicurazione sino al 30 giugno quando
particolari esigenze lo richiedano ovvero quando
sia autorizzata anche all'attività
riassicurativa e la eserciti in misura rilevante
ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione
del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola
riassicurazione approvano il bilancio di
esercizio entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello a cui si riferisce il
bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il
termine può essere prorogato dall'impresa di
riassicurazione sino al 30 settembre quando
particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione, che si avvalgono della facoltà
prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza
nella nota integrativa e ne fanno oggetto di
preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando
le ragioni della proroga.
Art. 93
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1,
e le sedi secondarie di cui all'articolo 88,
comma 2, sono tenute al deposito e alla
pubblicazione del bilancio ai sensi
dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione sono soggette all'obbligo di
revisione del bilancio e depositano la relazione
della società di revisione insieme alla
relazione dell'attuario nominato dalla medesima
società.
3. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione depositano, in allegato al
bilancio, un prospetto contenente l'indicazione
delle attività che sono state assegnate, alla
chiusura dell'esercizio, alla copertura delle
riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il
ramo assistenza depositano, in allegato al
bilancio, una relazione dalla quale risultino il
personale e le attrezzature di cui l'impresa
dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano
altresì il prospetto dimostrativo della
situazione del margine di solvibilità, che viene
sottoscritto anche dall'attuario incaricato per
i rami vita.
Art. 94
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una
relazione degli amministratori sull'andamento
della gestione nel suo complesso, da cui
risultino in ogni caso le informazioni che
riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente
significative adottate nei principali rami
esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i
nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica
degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa
controllante detenute in portafoglio, di quelle
acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di
capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo
distinguendo fra imprese controllanti,
controllate e consociate, nonché i rapporti con
imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del
portafoglio assicurativo, all'andamento dei
sinistri e alle eventuali modifiche alle forme
riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute,
acquistate o alienate per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Capo III
Bilancio consolidato
Art. 95
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica e le sedi secondarie
delle imprese estere di cui all'articolo 88,
comma 2, che controllano una o più società,
redigono il bilancio consolidato conformemente
ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese
di partecipazione assicurativa con sede legale
in Italia, che detengono il controllo di una o
più imprese di assicurazione o di
riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato sono considerate imprese
controllate quelle indicate nell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 96
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio
consolidato sussiste anche nel caso in cui due o
più imprese di assicurazione o riassicurazione
aventi sede legale nel territorio della
Repubblica ovvero imprese di partecipazione
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2,
tra le quali non esistano le relazioni di cui
all'articolo 95, comma 3, operino secondo una
direzione unitaria in virtù di un contratto o di
una clausola dei rispettivi statuti oppure
quando i loro organi di amministrazione siano
composti in maggioranza dalle medesime persone.
La direzione unitaria tra le imprese può
concretizzarsi anche in legami importanti e
durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di
cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione
unitaria di uno dei seguenti soggetti
controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia,
diverso da un'impresa di assicurazione o
riassicurazione ovvero da una società di
partecipazione assicurativa di cui all'articolo
95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro
Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di
esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 é tenuta alla
redazione del bilancio consolidato l'impresa
che, in base ai dati dell'ultimo bilancio
d'esercizio approvato, presenta l'ammontare
maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione
del bilancio consolidato che operi anche secondo
una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2
é tenuta alla redazione del bilancio consolidato
esclusivamente in base al comma 3, quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in
mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non é
richiesta almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione
del bilancio consolidato ai sensi del comma 4,
le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota
integrativa al bilancio d'esercizio. La nota
integrativa indica altresì la denominazione e la
sede dell'impresa che redige il bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo.
Copia dello stesso, della relazione sulla
gestione e di quella dell'organo di controllo
sono depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove é la sede
dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle
società che hanno emesso titoli quotati in
mercati regolamentati.
Art. 97
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio
consolidato non sussiste nei confronti delle
imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a
loro volta controllate direttamente o
indirettamente da altra impresa tenuta alla
redazione del bilancio consolidato ai sensi del
presente titolo ovvero da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione costituita in un
altro Stato membro.
2. L'esonero é subordinato alle seguenti
circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso
titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il
novantacinque per cento delle azioni o quote
dell'impresa controllata ovvero, in difetto di
tale condizione, che la redazione del bilancio
consolidato non sia richiesta almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio da tanti soci
che rappresentino almeno il cinque per cento del
capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da
questa controllate da includere nel
consolidamento ai sensi del presente titolo
siano incluse nel bilancio consolidato della
controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al
diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga
a controllo il bilancio consolidato
conformemente alle disposizioni dell'ordinamento
comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella
nota integrativa al bilancio di esercizio. La
nota integrativa indica altresì la denominazione
e la sede dell'impresa che redige il bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo. Una
copia del bilancio della controllante, della
relazione sulla gestione e di quella dell'organo
di controllo, redatti in lingua italiana, é
depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese del luogo ove é la sede dell'impresa
controllata.
Art. 98
Obbligo di redazione a esclusivi fini di
vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i
soggetti non sottoposti agli obblighi di
redazione del bilancio consolidato previsti
dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad
esclusivi fini di vigilanza, a redigere il
bilancio consolidato.
Art. 99
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio
consolidato coincide con la data di chiusura del
bilancio di esercizio dell'impresa controllante
obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima
sia un'impresa di partecipazione assicurativa di
cui all'articolo 95, comma 2, la data di
riferimento coincide con la data di chiusura
dell'esercizio delle imprese assicurative
controllate.
Art. 100
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato
da una relazione degli amministratori sulla
situazione complessiva delle imprese in esso
incluse e sull'andamento della gestione nel suo
insieme e nei vari settori, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti
da cui risultino le informazioni che riguardano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i
nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da
essa o da imprese controllate, anche per il
tramite di società fiduciarie o per interposta
persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del
portafoglio assicurativo, all'andamento dei
sinistri e alle eventuali modifiche, se
significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato.
Capo IV
Libri e registri obbligatori
Art. 101
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie di imprese di assicurazione di Stati
terzi, ferme restando le altre disposizioni
stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i
registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita, oltre al registro delle attività a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute
alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi
dell'articolo 1924, secondo comma, del codice
civile, ovvero per mancato perfezionamento
ovvero per i quali é stato esercitato il diritto
di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali é stato esercitato il
diritto di riscatto di cui all'articolo 1924,
secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di
trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
danni, oltre al registro delle attività a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute
alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di
indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura
dell'esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c)
oppure d) per i quali sia stata riaperta la
procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le
disposizioni per la tenuta dei registri
assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e
determina le informazioni, i termini e le
modalità per la loro conservazione e
compilazione nel rispetto delle prescrizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice
civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e
i registri per l'attività delle imprese di
riassicurazione, determinando le informazioni, i
termini e le modalità per la loro conservazione
e compilazione nel rispetto delle prescrizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice
civile.
Capo V
Revisione contabile
Art. 102
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica é corredato dalla
relazione di una società di revisione che sia
iscritta nell'albo speciale previsto dal testo
unico dell'intermediazione finanziaria e che sia
amministrata da almeno un attuario iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9
febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione,
dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai
sensi dell'articolo 156 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, é corredata
dalla relazione dell'attuario che esprime un
giudizio sulla sufficienza delle riserve
tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle
disposizioni del presente codice e tenuto conto
di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni sulla revisione contabile di cui
alla sezione VI del capo II del titolo III del
testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad
eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda
parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si
applica l'articolo 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione
assembleare che approva il bilancio delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione,
per mancata conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, può essere
proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi
dall'iscrizione della relativa deliberazione nel
registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del
mancato conferimento dell'incarico alla società
di revisione, ne informa immediatamente la
CONSOB, che adotta i provvedimenti di
competenza.
Art. 103
Attuario nominato dalla società di revisione
1. Se tra gli amministratori della società di
revisione non é presente un attuario iscritto
nell'albo previsto dalla legge, la relazione
presentata dalla società é corredata dalla
relazione di un attuario, iscritto nell'albo
professionale e nominato dalla medesima società
di revisione, che riporta il giudizio di cui
all'articolo 102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre
esercizi e può essere rinnovato per non più di
due volte. Se, prima della scadenza del periodo,
la società di revisione revoca l'incarico all'attuario,
ne dà immediata e motivata comunicazione
all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto
nel momento in cui diviene efficace il
conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non può essere conferito ad un
attuario che si trovi, nei confronti
dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o nei confronti dell'attuario
che presso l'impresa di assicurazione esercita
le funzioni di attuario incaricato per i rami
vita o per 1'assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, in una delle situazioni
di incompatibilità indicate dall'articolo 160
del testo unico dell'intermediazione
finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante
dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro
quindici giorni dal conferimento dell'incarico,
le dichiarazioni dalle quali risulta che non
sussiste alcuna causa di incompatibilità.
Art. 104
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP può far svolgere alla società di
revisione una verifica, previo accertamento
dell'esatta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione, in ordine alla
conformità alle scritture contabili delle
situazioni periodiche concernenti lo stato
patrimoniale e il conto economico dell'impresa.
Nello svolgimento di tale verifica la società di
revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono
a carico dell'impresa.
Art. 105
Revoca dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei
doveri relativi allo svolgimento dell'incarico
dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1,
o dell'attuario nominato dalla società di
revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
ovvero acquisisca elementi utili ai fini della
vigilanza sull'attività della società di
revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la
sussistenza o la sopravvenienza di una causa di
incompatibilità prevista dall'articolo 103,
comma 3, ovvero gravi irregolarità nello
svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario
di cui all'articolo 103, comma 1, può disporre
la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca é comunicato all'attuario,
alla società di revisione e all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione. In tal caso
la società di revisione provvede a conferire
l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni
e comunque in tempo utile per l'effettuazione
delle verifiche necessarie ai fini del rilascio
del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al
conferimento dell'incarico ad altro attuario,
determinando il relativo compenso secondo le
tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti
assunti nei confronti dell'attuario di cui
all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione
all'Ordine degli attuari dei provvedimenti
assunti nei confronti degli attuari di cui agli
articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli
eventuali provvedimenti adottati nei confronti
degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1,
e 103, comma 1.
Titolo IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI
RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 106
Attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativi
1. L'attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa consiste nel presentare o
proporre prodotti assicurativi e riassicurativi
o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzate a tale attività e, se previsto
dall'incarico intermediativo, nella conclusione
dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso
di sinistri, dei contratti stipulati.
Art. 107
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo
disciplinano le condizioni di accesso e di
esercizio dell'attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa svolta a titolo
oneroso nel territorio della Repubblica e in
regime di stabilimento o di libera prestazione
di servizi nel territorio di altri Stati membri
da parte di persone fisiche o giuridiche con
residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica, nonché i servizi di intermediazione
assicurativa e riassicurativa connessi con
rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione
europea, quando sono offerti da intermediari di
assicurazione e riassicurazione registrati in
Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente
titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle
imprese di assicurazione o di riassicurazione e
dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a
titolo accessorio nel contesto di un'altra
attività professionale sempre che l'obiettivo di
tale attività non sia quello di assistenza
all'assicurato nella conclusione o
nell'esecuzione di un contratto di
assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa
quando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede
soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si
tratta di un contratto di assicurazione sulla
vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l'intermediazione non é svolta
professionalmente;
4) l'assicurazione é accessoria ad un prodotto o
servizio e ne copre i rischi di perdita o
deterioramento oppure, nel caso di viaggi
prenotati, garantisce la perdita o il
danneggiamento del bagaglio ovvero copre i
rischi del ramo vita e della responsabilità
civile connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede
cinquecento euro e la durata complessiva del
contratto di assicurazione, compresi eventuali
rinnovi, non é superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo
109, comma 2, lettera d), sono sottoposte,
limitatamente all'attività di intermediazione
assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la
esercita mediante i poteri previsti
dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto
riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle
regole di comportamento di cui al capo III,
informando e collaborando con le altre autorità
interessate.
Capo II
Accesso all'attività di intermediazione
Art. 108
Accesso all'attività di intermediazione
1. L'attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa é riservata agli iscritti nel
registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa non può essere esercitata da chi
non é iscritto nel registro, applicandosi in
caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e
308, comma 2.
3. É inoltre consentita l'attività agli
intermediari assicurativi e riassicurativi che
hanno residenza o sede legale nel territorio di
un altro Stato membro e che operano secondo
quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di
assicurazione e riassicurazione é vietato agli
enti pubblici, agli enti o società da essi
controllati ed ai pubblici dipendenti con
rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la metà dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
Art. 109
Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la
formazione e l'aggiornamento del registro unico
elettronico nel quale sono iscritti gli
intermediari assicurativi e riassicurativi che
hanno residenza o sede legale nel territorio
della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni
distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di
intermediari che agiscono in nome o per conto di
una o più imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresì denominati broker, in
qualità di intermediari che agiscono su incarico
del cliente e senza poteri di rappresentanza di
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via
sussidiaria rispetto all'attività svolta a
titolo principale, esercitano l'intermediazione
assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni
e malattia per conto e sotto la piena
responsabilità di un'impresa di assicurazione e
che operano senza obblighi di orario o di
risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo
14 del testo unico bancario, gli intermediari
finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, le
società di intermediazione mobiliare autorizzate
ai sensi dell'articolo 19 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, la società
Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta,
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali
i dipendenti, i collaboratori, i produttori e
gli altri incaricati degli intermediari iscritti
alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per
l'attività di intermediazione svolta al di fuori
dei locali dove l'intermediario opera.
Non é consentita la contemporanea iscrizione
dello stesso intermediario in più sezioni del
registro.
3. Nel registro sono altresì indicati gli
intermediari persone fisiche, di cui al comma 2,
lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente
non operanti, per i quali 1'adempimento
dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
all'articolo 110, comma 3, é sospeso sino
all'avvio dell'attività, che forma oggetto di
tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di
radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere
a), b) e d), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati
addetti all'intermediazione provvede, per conto
dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del
registro di cui alla lettera e) del medesimo
comma. L'intermediario di cui al comma 2,
lettera a), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati
addetti all'intermediazione é tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della
richiesta di iscrizione dei soggetti che operano
per suo conto fermo restando quanto previsto nel
contratto di agenzia. L'impresa di
assicurazione, che si avvale di produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione
all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione
del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o
dell'intermediario interessato, un'attestazione
di avvenuta iscrizione nel registro, fermi
restando gli adempimenti necessari alle
procedure di verifica e di revisione delle
iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli
obblighi di comunicazione a carico delle imprese
e degli intermediari, nonché le forme di
pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso
pubblico al registro.
Art. 110
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) o b), la persona fisica deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena
di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro il patrimonio per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni,
o per altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a
cinque anni, oppure condanna irrevocabile
comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o
di durata superiore a tre anni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, né essere
stato presidente, amministratore con delega di
poteri, direttore generale, sindaco di società
od enti che siano stati assoggettati a procedure
di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i
tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti
stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza,
divieto o sospensione previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti
assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre
possedere adeguate cognizioni e capacità
professionali, che sono accertate dall'ISVAP
tramite una prova di idoneità, consistente in un
esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio
dell'attività. L'ISVAP, con regolamento,
determina le modalità di svolgimento della prova
valutativa, provvedendo alla relativa
organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma
3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona
fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) o b), deve altresì stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilità
civile per l'attività svolta in forza
dell'iscrizione al registro con massimale di
almeno un milione di euro per ciascun sinistro e
di un milione e mezzo di euro all'anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in
tutto il territorio dell'Unione europea, per
danni arrecati da negligenze ed errori
professionali propri ovvero da negligenze,
errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone
del cui operato deve rispondere a norma di
legge. I limiti di copertura possono essere
elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo
conto delle variazioni dell'indice europeo dei
prezzi al consumo.
Art. 111
Requisiti particolari per l'iscrizione dei
produttori diretti e dei collaboratori degli
intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di
cui all'articolo 110, comma 1, é richiesto anche
per i produttori diretti ed é accertato
dall'impresa per conto della quale i medesimi
operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i
produttori diretti provvedono ad impartire una
formazione adeguata in rapporto ai prodotti
intermediati ed all'attività complessivamente
svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di
cui all'articolo 110, comma 1, é richiesto anche
per i soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), ed é accertato dall'intermediario
per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), devono possedere cognizioni e
capacità professionali adeguate all'attività ed
ai prodotti sui quali operano, accertate
mediante attestato con esito positivo relativo
alla frequenza a corsi di formazione
professionale a cura delle imprese o
dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si
applicano altresì ai soggetti addetti
all'attività di intermediazione svolta nei
locali dove l'intermediario opera.
Art. 112
Requisiti per l'iscrizione delle società
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed e), la società deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di
fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione
coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze
previste dall'articolo 10, comma 4, della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed e), la società deve inoltre
avere affidato la responsabilità dell'attività
di intermediazione ad almeno una persona fisica
iscritta nella sezione del registro al quale la
medesima chiede l'iscrizione. Nelle società
iscritte nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b), il
rappresentante legale e, ove nominati,
l'amministratore delegato e il direttore
generale devono essere iscritti nella medesima
sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve
altresì avere stipulato la polizza di
assicurazione della responsabilità civile
professionale di cui all'articolo 110, comma 3,
per l'attività di intermediazione svolta dalla
società, dalle persone fisiche di cui al comma
2, nonché per i danni arrecati da negligenze,
errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone
del cui operato deve rispondere a norma di
legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa,
la società deve inoltre disporre di un capitale
sociale non inferiore all'importo stabilito con
regolamento adottato dall'ISVAP. É fatto obbligo
alla società che esercita contemporaneamente la
mediazione assicurativa e riassicurativa di
preporre alle due attività persone fisiche
diverse e di dotarsi di una organizzazione
adeguata.
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera e), é altresì necessaria
l'iscrizione delle persone fisiche addette
all'attività di intermediazione. É in ogni caso
preclusa l'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e),
per la società che operi, direttamente o
indirettamente, attraverso altra società.
Art. 113
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione
dell'intermediario dalla relativa sezione del
registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza
giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui
agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e
112;
e) mancato versamento del contributo di
vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante
apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle
sezioni del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia
delle garanzie assicurative di cui agli articoli
110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti
nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), mancato versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto
dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui
al comma 1, lettere b) e c), relativa ai
produttori diretti dell'impresa o ai soggetti
iscritti alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2,
lettera e), é presentata dall'impresa o,
rispettivamente, dall'intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di
interruzione del rapporto con il produttore
diretto ovvero con il soggetto iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera e), l'impresa o,
rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a
darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica
all'impresa preponente ogni variazione
concernente i soggetti iscritti ai sensi
dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal
registro, anche se richiesta dall'intermediario
o dall'impresa, fino a quando sia in corso un
procedimento disciplinare ovvero siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio
del medesimo.
Art. 114
Reiscrizione
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal
registro a seguito del provvedimento di
radiazione, può richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque
anni dalla cancellazione e sussistano i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli
110, 111 e 112. In caso di cancellazione
derivante da condanna irrevocabile o da
fallimento, le persone fisiche possono essere
nuovamente iscritte al registro soltanto se ne
sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per
mancato versamento del contributo di vigilanza,
può essere iscritto nuovamente purché abbia
provveduto al pagamento di quanto non
corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), che sia stato cancellato dal
registro per non aver provveduto al versamento
del contributo al Fondo di garanzia, può esservi
nuovamente iscritto purché provveda al pagamento
delle somme dovute sino alla data di
cancellazione, maggiorate degli interessi
moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la
cancellazione dal registro, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per
le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai
sensi dell'articolo 110, comma 2, o della
formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111,
commi 2 e 4.
Art. 115
Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione
1. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia
costituito presso la CONSAP per risarcire il
danno patrimoniale causato agli assicurati e
alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione derivante dall'esercizio
dell'attività di mediatore assicurativo o
riassicurativo che non sia stato risarcito
dall'intermediario o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di cui, rispettivamente,
all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112,
comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un
comitato nominato con decreto del Ministro delle
attività produttive, che é composto da un
dirigente del Ministero delle attività
produttive, con funzioni di presidente, da un
dirigente del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un
funzionario della CONSAP, da due rappresentanti
degli intermediari iscritti nella corrispondente
sezione del registro, da un rappresentante delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla
contribuzione ed ai limiti di intervento sono
stabilite con regolamento del Ministro delle
attività produttive, sentito l'ISVAP. Il
contributo é determinato annualmente con decreto
del Ministro delle attività produttive, sentito
l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura
non superiore allo zero virgola cinquanta per
cento delle provvigioni annualmente acquisite,
anche al fine di garantire comunque la copertura
degli oneri di funzionamento del comitato di cui
al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da
quello del soggetto presso il quale é costituito
e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono
ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei
creditori del soggetto che li amministra né dei
creditori dei singoli intermediari, o
nell'interesse degli stessi, diversi dagli
assicurati o dalle imprese. Il fondo non può
essere compreso nelle procedure concorsuali che
riguardano il soggetto che li amministra o i
singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo é surrogato nei diritti degli
assicurati e delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione fino alla concorrenza dei
pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116
Attività in regime di stabilimento e di
prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari
assicurativi e riassicurativi, indicati nelle
sezioni del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o
con sede legale nel territorio della Repubblica
di operare negli altri Stati membri, in regime
di stabilimento e di libera prestazione di
servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP
informa le autorità di vigilanza degli altri
Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell'attività sui rispettivi
territori comunicate dagli intermediari iscritti
nel registro italiano e rende nota, mediante
annotazione integrativa dell'iscrizione al
registro, l'indicazione degli altri Stati membri
nei quali tali intermediari operano in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale
nel territorio di un altro Stato membro, possono
esercitare l'attività in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, a decorrere dal
trentesimo giorno successivo all'apposita
comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine.
L'ISVAP disciplina, con regolamento, la
pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri
relative all'attività svolta dagli intermediari
di tali Stati nel territorio della Repubblica
mediante annotazione nell'elenco annesso al
registro di cui all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che
disciplinano lo svolgimento delle attività di
intermediazione che, nell'interesse generale,
devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP può adottare nei confronti
dell'intermediario che non osservi le
disposizioni di interesse generale un
provvedimento che sospende, per un periodo non
superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di
accertata violazione, l'ulteriore svolgimento
dell'attività sul territorio italiano.
Capo III
Regole di comportamento
Art. 117
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti
dalle imprese di assicurazione, se regolati per
il tramite dell'intermediario, sono versati in
un conto separato, del quale può essere titolare
anche l'intermediario espressamente in tale
qualità, e che costituiscono un patrimonio
autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori
diversi dagli assicurati e dalle imprese di
assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte
dei loro creditori ma nei limiti della somma
rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal depositario nei
confronti dell'intermediario.
Art. 118
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona
fede all'intermediario o ai suoi collaboratori
si considera effettuato direttamente all'impresa
di assicurazione. Salvo prova contraria a carico
dell'impresa o dell'intermediario, le somme
dovute agli assicurati ed agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative si
considerano effettivamente percepite dall'avente
diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
nei confronti dell'intermediario iscritto nella
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), esclusivamente se tali
attività sono espressamente previste
dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal
fine l'intermediario é tenuto a darne specifica
comunicazione al cliente nell'ambito
dell'informazione precontrattuale di cui
all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica
nei confronti dell'intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza
assunta in coassicurazione ed ha effetto nei
confronti di ogni impresa coassicuratrice se le
attività previste dal comma 1 sono incluse
nell'accordo sottoscritto con l'impresa
delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione
o la comunicazione non veritiera é punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare
disposta ai sensi dell'articolo 329.
Art. 119
Doveri e responsabilità verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della
quale agiscono i produttori diretti risponde in
solido dei danni arrecati dall'operato dei
medesimi, anche se tali danni siano conseguenti
a responsabilità accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un
intermediario iscritto alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o
b), risponde in solido dei danni arrecati
dall'operato dell'intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti
alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera e), anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilità accertata in
sede penale. Possono essere distribuiti
attraverso gli intermediari di cui all'articolo
109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad
altra sezione del registro, esclusivamente i
prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie
o clausole predeterminate che vengano rimesse
alla libera scelta dell'assicurato e non siano
modificabili dal soggetto incaricato della
distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) o d), é responsabile
dell'attività di intermediazione assicurativa
svolta dai soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e).
Art. 120
Informazione precontrattuale e regole di
comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, e
quelli di cui all'articolo 116, prima della
conclusione del contratto e in caso di
successive modifiche di rilievo o di rinnovo,
forniscono al contraente le informazioni
stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel
rispetto di quanto disposto con il presente
articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli
intermediari assicurativi dichiarano al
contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una
analisi imparziale, dovendo in tal caso le
proprie valutazioni fondarsi su un numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili
sul mercato, al fine di consigliare il prodotto
idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù
di un obbligo contrattuale con una o più imprese
di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare
la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza
di obblighi contrattuali con imprese di
assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su
richiesta del cliente, la denominazione delle
imprese di assicurazione con le quali hanno o
potrebbero avere rapporti d'affari, fermo
restando l'obbligo di avvisare il contraente del
diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del
contratto, l'intermediario assicurativo di cui
al comma 1, anche in base alle informazioni
fornite al contraente, propone o consiglia un
prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente
illustrando le caratteristiche essenziali del
contratto e le prestazioni alle quali é
obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti
esigenze di protezione degli assicurati, della
diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e
della capacità professionale degli addetti
all'attività di intermediazione, disciplina con
regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento
nei confronti del contraente, con riferimento
agli obblighi di informazione relativi
all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti,
anche di natura societaria, con l'impresa di
assicurazione, alle caratteristiche del
contratto proposto in relazione all'eventuale
prestazione di un servizio di consulenza fondata
su una analisi imparziale o all'esistenza di
obblighi assunti per la promozione e
l'intermediazione con una o più imprese di
assicurazione;
b) le modalità con le quali é fornita
l'informazione al contraente, prevedendo i casi
nei quali può essere effettuata su richiesta,
fermo restando che le esigenze di protezione
richiedono, di regola, l'uso della lingua
italiana e la comunicazione su un supporto
accessibile e durevole, al più tardi subito dopo
la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione
concernente l'attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le
sanzioni disciplinari previste dall'articolo
329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli
intermediari di assicurazione che operano nei
grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121
Informazione precontrattuale in caso di vendita
a distanza
1. In caso di vendita a distanza,
l'intermediario rende note al contraente almeno
le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità dell'intermediario e il fine della
chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il
contraente ed il suo rapporto con
l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali
caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il
contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione é fornita al
contraente prima della conclusione del contratto
di assicurazione.
Può essere fornita verbalmente solo a richiesta
del contraente o qualora sia necessaria una
copertura immediata del rischio. In tali casi
l'informazione é fornita su un supporto durevole
subito dopo la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le
informazioni sull'intermediario e sulle
caratteristiche del contratto, che sono
comunicate al contraente in modo chiaro e
comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai
commi 1 e 2.
Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A
MOTORE E I NATANTI
Capo I
Obbligo di assicurazione
Art. 122
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie,
compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono
essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non
siano coperti dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile e
dall'articolo 91, comma 2, del codice della
strada. Il regolamento, adottato dal Ministro
delle attività produttive, su proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli
esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità
per i danni alla persona causati ai trasportati,
qualunque sia il titolo in base al quale é
effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di
circolazione avvenuta contro la volontà del
proprietario, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma
1, lettera d), a partire dal giorno successivo
alla denuncia presentata all'autorità di
pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896,
primo comma, secondo periodo, del codice civile
l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e
del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità
per i danni causati nel territorio degli altri
Stati membri, secondo le condizioni ed entro i
limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di
ciascuno di tali Stati, concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, ferme le
maggiori garanzie eventualmente previste dal
contratto o dalla legislazione dello Stato in
cui stazionano abitualmente.
Art. 123
Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle
unità non dotate di motore, non possono essere
poste in navigazione in acque ad uso pubblico o
su aree a queste equiparate se non siano coperte
dall'assicurazione della responsabilità civile
verso terzi prevista dall'articolo 2054 del
codice civile, compresa quella dell'acquirente
con patto di riservato dominio e quella del
locatario in caso di locazione finanziaria, per
danni alla persona. Il regolamento, adottato dal
Ministro delle attività produttive su proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti
esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo
assicurativo i natanti di stazza lorda non
superiore a venticinque tonnellate che siano
muniti di motore inamovibile di potenza
superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso
privato, diverso dal diporto, o al servizio
pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo é esteso ai motori
amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono
applicati, risultando in tal caso assicurato il
natante sul quale é di volta in volta collocato
il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori
amovibili si applicano, in quanto compatibili,
le norme previste per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.
Art. 124
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di
qualsiasi genere di veicoli a motore e le
relative prove non possono essere autorizzate,
anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore
non abbia provveduto a contrarre assicurazione
per la responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i
danni arrecati alle persone, agli animali e alle
cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti
stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in
Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti
all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o
registrati in Stati esteri nonché per i motori
amovibili di cui all'articolo 123, comma 3,
muniti di certificato di uso straniero o di
altro documento equivalente emesso all'estero,
che circolino temporaneamente nel territorio o
nelle acque territoriali della Repubblica, deve
essere assolto, per la durata della permanenza
in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si
considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di
assicurazione secondo quanto previsto con
regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero b)
quando il conducente sia in possesso di
certificato internazionale di assicurazione
emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione
estero ed accettato dall'Ufficio centrale
italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo
l'obbligo di assicurazione:
a) é assolto mediante contratto di assicurazione
"frontiera", come disciplinato dal regolamento
previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a),
concernente la responsabilità civile derivante
dalla circolazione del veicolo nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati membri,
alle condizioni e fino ai limiti di somma
stabiliti dalla legislazione in vigore in
ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio
centrale italiano si sia reso garante per il
risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla
circolazione dei medesimi veicoli e quando con
atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare
l'assicurazione di responsabilità civile per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione
rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente
sia in possesso di una carta verde emessa
dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero
ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro
diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di
assicurazione si considera assolto quando
l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante
per il risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia di detti veicoli, sulla
base di accordi stipulati con i corrispondenti
uffici nazionali di assicurazione e l'Unione
europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni, garantendone il
pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei
massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce la carta
verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera
b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio
centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni cagionati in Italia, garantendone il
pagamento agli aventi diritto nei limiti dei
massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche ai veicoli a motore di proprietà
di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di proprietà di
Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera
b), ed al comma 4 non si applicano per
l'assicurazione della responsabilità civile per
danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
aventi targa di immatricolazione rilasciata da
uno Stato estero e individuati nel regolamento
adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attività produttive.
Art. 126
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano é abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione e allo svolgimento
degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento
comunitario e dal presente codice a seguito di
riconoscimento del Ministro delle attività
produttive, che ne approva lo statuto con
decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti
di cui all'articolo 125, svolge le seguenti
attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione frontiera
disciplinata nel regolamento adottato, su
proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività
produttive e provvede alla liquidazione e al
pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2,
lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al
comma 4 dell'articolo 125, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e
natanti, la qualità di domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile e della
loro impresa di assicurazione;
c) é legittimato a stare in giudizio, nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma
3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per
conto delle imprese aderenti, nelle azioni di
risarcimento che i danneggiati dalla
circolazione in Italia di veicoli a motore e
natanti immatricolati o registrati all'estero
possono esercitare direttamente nei suoi
confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei
confronti dell'Ufficio centrale italiano le
disposizioni che regolano l'azione diretta
contro l'impresa di assicurazione del
responsabile civile secondo quanto previsto
dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione
diretta di risarcimento nei confronti
dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, e 318,
secondo comma, del codice di procedura civile
sono aumentati del doppio, risultando perciò
stabiliti in centottanta giorni per il giudizio
di fronte al tribunale e in novanta giorni per
il giudizio di fronte al giudice di pace. I
termini di cui all'articolo 163-bis, secondo
comma, del codice di procedura civile non
possono essere comunque inferiori a sessanta
giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano é abilitato ad
emettere le carte verdi richieste per la
circolazione all'estero di veicoli a motore
immatricolati in Italia, garantendo nei
confronti dei corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione le obbligazioni che il rilascio di
tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici
nazionali di assicurazione esteri, che in base
agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto
intervenire per risarcire danni causati nel
territorio del loro Stato da veicoli a motore
immatricolati in Italia non coperti da
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha
diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario o del conducente del veicolo per le
somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio
della Repubblica dalla circolazione di veicoli a
motore o natanti immatricolati o registrati
all'estero, l'Ufficio centrale italiano può
richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza e al
domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno
distintivo.
Art. 127
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione
dei veicoli a motore é comprovato da apposito
certificato rilasciato dall'impresa di
assicurazione o dalla delegataria in caso di
coassicurazione, da cui risulti il periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione é obbligata nei
confronti dei terzi danneggiati per il periodo
di tempo indicato nel certificato, salvo quanto
disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del
codice civile e dall'articolo 122, comma 3,
primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di
assicurazione l'impresa di assicurazione
consegna un contrassegno recante il numero della
targa di riconoscimento del veicolo e
l'indicazione dell'anno, mese e giorno di
scadenza del periodo di assicurazione per cui é
valido il certificato. Il contrassegno é esposto
sul veicolo al quale si riferisce
l'assicurazione entro cinque giorni dal
pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le
modalità per il rilascio, nonché le
caratteristiche del certificato di
assicurazione, del contrassegno e di eventuali
documenti provvisoriamente equipollenti e le
modalità per l'emissione di duplicati in caso di
sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128
Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento dell'obbligo di
assicurazione per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, il contratto é stipulato
per somme non inferiori, per ciascun sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime o
dalla natura dei danni, a quelle fissate con il
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP,
dal Ministro delle attività produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono
essere incrementate, con decreto del Ministro
delle attività produttive, sentito l'ISVAP,
tenuto conto anche delle variazioni dell'indice
generale dei prezzi al consumo desunte dalle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di
statistica.
3. É comunque assicurato il rispetto dei
massimali minimi previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario.
Art. 129
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non é considerato terzo e non ha diritto ai
benefici derivanti dal contratto di
assicurazione obbligatoria il solo conducente
del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui
all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al
comma 1 del presente articolo, non sono inoltre
considerati terzi e non hanno diritto ai
benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria, limitatamente ai
danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo
comma, del codice civile ed all'articolo 91,
comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il
convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del
soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
alla lettera a), nonché gli affiliati e gli
altri parenti e affini fino al terzo grado di
tutti i predetti soggetti, quando convivano con
questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro
mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a
responsabilità illimitata e le persone che si
trovano con questi in uno dei rapporti indicati
alla lettera b).
Capo II
Esercizio dell'assicurazione
Art. 130
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione può essere stipulata con
qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica, anche in regime di
stabilimento e di libertà di prestazione di
servizi, l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica e le
imprese di assicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
esclusa la responsabilità del vettore, designano
in ogni Stato membro un mandatario incaricato
della gestione e della liquidazione dei sinistri
nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione,
che opera in regime di libertà di prestazione di
servizi, non abbia nominato il rappresentante
per la gestione dei sinistri di cui all'articolo
25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2
ne assume la funzione.
Art. 131
Trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai
soggetti che devono adempiere all'obbligo di
assicurazione dei veicoli e dei natanti, le
imprese mettono a disposizione del pubblico,
presso ogni punto di vendita e nei siti
internet, la nota informativa e le condizioni di
contratto praticate nel territorio della
Repubblica.
2. La pubblicità dei premi é attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni
punto di vendita dell'impresa di assicurazione,
nonché mediante siti internet che permettono di
ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e
per i natanti individuati nel regolamento di
attuazione.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli
obblighi a carico delle imprese e degli
intermediari.
Art. 132
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad
accettare, secondo le condizioni di polizza e le
tariffe che hanno l'obbligo di stabilire
preventivamente per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
le proposte per l'assicurazione obbligatoria che
sono loro presentate, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti
dall'attestato di rischio, nonché dell'identità
del contraente e dell'intestatario del veicolo,
se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono
richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai
fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti
dal comma 1, ai rischi derivanti dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di
natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche
propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a
contrarre di cui al comma 1, le imprese di
assicurazione hanno diritto di accedere in via
telematica al pubblico registro automobilistico
ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto
dal codice della strada secondo condizioni
economiche e tecniche strettamente correlate ai
costi del servizio erogato in ragione
dell'esigenza di consultazioni anche
sistematiche nell'ambito delle attività di
prevenzione e contrasto delle frodi
nell'assicurazione obbligatoria.
Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le
disposizioni di attuazione.
Art. 133
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le
autovetture e per altre categorie di veicoli a
motore che possono essere individuate
dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di
assicurazione debbono essere stipulati in base a
condizioni di polizza che prevedano ad ogni
scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all'atto della
stipulazione o del rinnovo, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
certo periodo di tempo, oppure in base a
clausole di franchigia che prevedano un
contributo dell'assicurato al risarcimento del
danno o in base a formule miste fra le due
tipologie. L'individuazione delle categorie di
veicoli é effettuata tenendo conto delle
esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di
accesso telematico all'anagrafe nazionale delle
persone abilitate alla guida prevista dal codice
della strada presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a scopo di
verifica e aggiornamento delle informazioni
relative all'abilitazione alla guida secondo
condizioni economiche e tecniche strettamente
correlate ai costi del servizio erogato. Con
decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono adottate le
disposizioni di attuazione.
Art. 134
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le
indicazioni relative all'attestazione sullo
stato del rischio che, in occasione di ciascuna
scadenza annuale dei contratti di assicurazione
obbligatoria relativi ai veicoli a motore,
l'impresa deve consegnare al contraente o, se
persona diversa, al proprietario ovvero
all'usufruttuario, all'acquirente con patto di
riservato dominio o al locatario in caso di
locazione finanziaria.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a
carico delle imprese di assicurazione, di
inserimento delle informazioni riportate
sull'attestato di rischio in una banca dati
elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora già esistente, da enti privati, al fine
di consentire adeguati controlli nell'assunzione
dei contratti di assicurazione di cui
all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP
ha accesso gratuito alla banca dati contenente
le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato
di rischio si riferisce al proprietario del
veicolo. Il regolamento stabilisce la validità,
comunque non inferiore a dodici mesi, ed
individua i termini relativi alla decorrenza ed
alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione é consegnata dal contraente
all'impresa di assicurazione, nel caso in cui
sia stipulato un contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l'attestato.
Art. 135
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere più efficace la
prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, é istituita presso
l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi
relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati
riguardanti i sinistri dei propri assicurati,
secondo le modalità stabilite con regolamento
adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle
imprese di assicurazione che operano nel
territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di
stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorità di vigilanza degli Stati
membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di
funzionamento, nonché le condizioni e le
limitazioni di accesso alla banca dati sono
stabilite dall'ISVAP, con regolamento, secondo
quanto previsto dall'articolo 120 del codice in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 136
Funzioni del Ministero delle attività produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle
funzioni del Ministero delle attività
produttive, l'ISVAP é tenuto a comunicare al
Ministero dati, informazioni e notizie relativi
alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, é
istituito presso il Ministero delle attività
produttive un comitato di esperti in materia di
assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, con il compito di
osservare l'andamento degli incrementi tariffari
praticati dalle imprese di assicurazione
operanti nel territorio della Repubblica,
valutando in particolare le differenze
tariffarie applicate sul territorio della
Repubblica italiana e anche in quale misura si
sia tenuto conto del comportamento degli
assicurati che nel corso dell'anno non abbiano
denunciato incidenti. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, é disciplinata la
costituzione e il funzionamento del comitato di
esperti, fermo restando che ai predetti esperti
non può essere attribuita alcuna indennità o
emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata
informazione agli utenti e della realizzazione
di un sistema di monitoraggio permanente sui
premi relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti é
autorizzato a stipulare apposita convenzione con
l'Istituto nazionale di statistica e a
cofinanziare, secondo modalità e criteri
stabiliti con decreto del Ministro delle
attività produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi
assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle
disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio
stesso dalla legge istitutiva.
Capo III
Risarcimento del danno
Art. 137
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli
effetti del risarcimento si debba considerare
l'incidenza dell'inabilità temporanea o
dell'invalidità permanente su un reddito di
lavoro comunque qualificabile, tale reddito si
determina, per il lavoro dipendente, sulla base
del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi
esenti e al lordo delle detrazioni e delle
ritenute di legge, che risulta il più elevato
tra quelli degli ultimi tre anni e, per il
lavoro autonomo, sulla base del reddito netto
che risulta il più elevato tra quelli dichiarati
dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche negli ultimi tre anni
ovvero, nei casi previsti dalla legge,
dall'apposita certificazione rilasciata dal
datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. É in ogni caso ammessa la prova contraria,
ma, quando dalla stessa risulti che il reddito
sia superiore di oltre un quinto rispetto a
quello risultante dagli atti indicati nel comma
1, il giudice ne fa segnalazione al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che
occorre considerare ai fini del risarcimento non
può essere inferiore a tre volte l'ammontare
annuo della pensione sociale.
Art. 138
Danno biologico per lesioni di non lieve entità
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle attività
produttive, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di
una specifica tabella unica su tutto il
territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto di invalidità comprensiva dei
coefficienti di variazione corrispondenti
all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale é redatta secondo
i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno
biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa
sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul
sistema a punto variabile in funzione dell'età e
del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto é funzione
crescente della percentuale di invalidità e
l'incidenza della menomazione sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato
cresce in modo più che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto é funzione
decrescente dell'età del soggetto, sulla base
delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT,
al tasso di rivalutazione pari all'interesse
legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al
cento per cento é determinato in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in
maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali, l'ammontare del
danno determinato ai sensi della tabella unica
nazionale può essere aumentato dal giudice sino
al trenta per cento, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica
nazionale sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro delle attività produttive,
in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT.
Art. 139
Danno biologico per lesioni di lieve entità
1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, é effettuato secondo i
criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, é
liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al nove per cento un importo crescente
in misura più che proporzionale in relazione ad
ogni punto percentuale di invalidità; tale
importo é calcolato in base all'applicazione a
ciascun punto percentuale di invalidità del
relativo coefficiente secondo la correlazione
esposta nel comma 6. L'importo così determinato
si riduce con il crescere dell'età del soggetto
in ragione dello zero virgola cinque per cento
per ogni anno di età a partire dall'undicesimo
anno di età. Il valore del primo punto é pari ad
euro seicentosettantaquattro virgola
settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, é
liquidato un importo di euro trentanove virgola
trentasette per ogni giorno di inabilità
assoluta; in caso di inabilità temporanea
inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per
ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno
biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa
sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai
sensi del comma 1 può essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto,
con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attività
produttive, si provvede alla predisposizione di
una specifica tabella delle menomazioni alla
integrità psicofisica comprese tra uno e nove
punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro
delle attività produttive, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al
comma 1, lettera a), per un punto percentuale di
invalidità pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,0, per un punto
percentuale di invalidità pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un
punto percentuale di invalidità pari a 3 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,2, per un punto percentuale di invalidità pari
a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,3, per un punto percentuale di
invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidità pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un
punto percentuale di invalidità pari a 7 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,9, per un punto percentuale di invalidità pari
a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 2,1, per un punto percentuale di
invalidità pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate
nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto
dal responsabile superi le somme assicurate, i
diritti delle persone danneggiate nei confronti
dell'impresa di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza
delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi
trenta giorni dall'incidente e ignorando
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur
avendone ricercata l'identificazione con la
normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse
una somma superiore alla quota spettante,
risponde verso le altre persone danneggiate nei
limiti dell'eccedenza della somma assicurata
rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone
danneggiate, il cui credito rimanesse
insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi
abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di
assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in
applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di
assicurazione e le persone danneggiate sussiste
litisconsorzio necessario, applicandosi
l'articolo 102 del codice di procedura civile.
L'impresa di assicurazione può effettuare il
deposito di una somma, nei limiti del massimale,
con effetto liberatorio nei confronti di tutte
le persone aventi diritto al risarcimento, se il
deposito é irrevocabile e vincolato a favore di
tutti i danneggiati.
Art. 141
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso
fortuito, il danno subito dal terzo trasportato
é risarcito dall'impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del
sinistro entro il massimale minimo di legge,
fermo restando quanto previsto all'articolo 140,
a prescindere dall'accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
é coperto per un massimale superiore a quello
minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato promuove nei confronti dell'impresa
di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro la procedura di
risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il
risarcimento é esercitata nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale il danneggiato era a bordo al momento del
sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile
civile può intervenire nel giudizio e può
estromettere l'impresa di assicurazione del
veicolo, riconoscendo la responsabilità del
proprio assicurato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato
il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile nei limiti ed alle condizioni previste
dall'articolo 150.
Art. 142
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da
assicurazione sociale, l'ente gestore
dell'assicurazione sociale ha diritto di
ottenere direttamente dall'impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni erogate al danneggiato ai
sensi delle leggi e dei regolamenti che
disciplinano detta assicurazione, sempreché non
sia già stato pagato il risarcimento al
danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti
prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del
danno, l'impresa di assicurazione é tenuta a
richiedere al danneggiato una dichiarazione
attestante che lo stesso non ha diritto ad
alcuna prestazione da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a
tali prestazioni, l'impresa di assicurazione é
tenuta a darne comunicazione al competente ente
di assicurazione sociale e potrà procedere alla
liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il
credito dell'ente per le prestazioni erogate o
da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente
di assicurazione sociale abbia dichiarato di
volersi surrogare nei diritti del danneggiato,
l'impresa di assicurazione potrà disporre la
liquidazione definitiva in favore del
danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha
diritto di ripetere dal danneggiato le somme
corrispondenti agli oneri sostenuti se il
comportamento del danneggiato abbia pregiudicato
l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore
dell'assicurazione sociale non può esercitare
l'azione surrogatoria con pregiudizio del
diritto dell'assistito al risarcimento dei danni
alla persona non altrimenti risarciti.
Capo IV
Procedure liquidative
Art. 143
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a
motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione, i conducenti dei veicoli
coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi
proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro
alla propria impresa di assicurazione,
avvalendosi del modulo fornito dalla medesima,
il cui modello é approvato dall'ISVAP. In caso
di mancata presentazione della denuncia di
sinistro si applica l'articolo 1915 del codice
civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente
da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro
si presume, salvo prova contraria da parte
dell'impresa di assicurazione, che il sinistro
si sia verificato nelle circostanze, con le
modalità e con le conseguenze risultanti dal
modulo stesso.
Art. 144
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla
circolazione di un veicolo o di un natante, per
i quali vi é obbligo di assicurazione, ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, entro i limiti delle somme
per le quali é stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa
di assicurazione non può opporre al danneggiato
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole
che prevedano l'eventuale contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto
di rivalsa verso l'assicurato nella misura in
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di
assicurazione é chiamato anche il responsabile
del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato
nei confronti dell'impresa di assicurazione é
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe
soggetta l'azione verso il responsabile.
Art. 145
Proponibilità dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui
all'articolo 148, l'azione per il risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi é obbligo di
assicurazione, può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in
caso di danno alla persona, decorrenti da quello
in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa
di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, anche se inviata per conoscenza,
avendo osservato le modalità ed i contenuti
previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di
cui all'articolo 149 l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi é obbligo di assicurazione, può essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta
giorni, ovvero novanta in caso di danno alla
persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa
di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa
di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto,
avendo osservato le modalità ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso
ai singoli dati personali dal codice in materia
di protezione dei dati personali, le imprese di
assicurazione esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a consentire ai
contraenti ed ai danneggiati il diritto di
accesso agli atti a conclusione dei procedimenti
di valutazione, constatazione e liquidazione dei
danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non é
consentito quando abbia ad oggetto atti relativi
ad accertamenti che evidenziano indizi o prove
di comportamenti fraudolenti. É invece sospeso
in pendenza di controversia giudiziaria tra
l'impresa e il richiedente, fermi restando i
poteri attribuiti dalla legge all'autorità
giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta
scritta, l'assicurato o il danneggiato non é
messo in condizione di prendere visione degli
atti richiesti ed estrarne copia a sue spese,
può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di
veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro della giustizia, con
regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua la tipologia degli atti soggetti e di
quelli esclusi dall'accesso e determina gli
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei
richiedenti, nonché i termini e le altre
condizioni per l'esercizio del diritto di cui al
comma 1.
Art. 147
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli
aventi diritto al risarcimento che, a causa del
sinistro, vengano a trovarsi in stato di
bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata
una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti,
qualora da un sommario accertamento risultino
gravi elementi di responsabilità a carico del
conducente, con ordinanza immediatamente
esecutiva provvede all'assegnazione della somma
ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro
quinti della presumibile entità del risarcimento
che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa
civile é sospesa ai sensi dell'articolo 75,
comma 3, del codice di procedura penale,
l'istanza é proposta al presidente del tribunale
dinanzi al quale é pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del
giudizio.
4. L'ordinanza é irrevocabile fino alla
decisione del merito.
Art. 148
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la
richiesta di risarcimento, presentata secondo le
modalità indicate nell'articolo 145, deve essere
corredata dalla denuncia secondo il modulo di
cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l'ispezione diretta ad accertare l'entità del
danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di
tale documentazione, l'impresa di assicurazione
formula al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua
offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di
fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso.
La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalità indicate al comma 1. La
richiesta deve contenere l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si é verificato il sinistro ed
essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e
della valutazione del danno da parte
dell'impresa, dai dati relativi all'età,
all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione
medica comprovante l'avvenuta guarigione con o
senza postumi permanenti, nonché dalla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma
2, o, in caso di decesso, dallo stato di
famiglia della vittima. L'impresa di
assicurazione é tenuta a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al
comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma
5, non può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del
danno alla persona da parte dell'impresa.
Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2
sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni
acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza e al domicilio
delle parti e alla targa di immatricolazione o
altro analogo segno distintivo, ma é tenuta al
rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2
anche in caso di sinistro che abbia determinato
sia danni a cose che lesioni personali o il
decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro
trenta giorni dalla ricezione della stessa le
necessarie integrazioni; in tal caso i termini
di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla
data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la
somma offertagli, l'impresa provvede al
pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la
somma offerta al danneggiato che abbia
comunicato di non accettare l'offerta. La somma
in tal modo corrisposta é imputata nella
liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
senza che l'interessato abbia fatto pervenire
alcuna risposta, l'impresa corrisponde al
danneggiato la somma offerta con le stesse
modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo,
l'impresa di assicurazione non può opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del
sinistro di cui all'articolo 1913 del codice
civile.
10. In caso di sentenza a favore del
danneggiato, quando la somma offerta ai sensi
dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di
quella liquidata, al netto di eventuale
rivalutazione ed interessi, il giudice
trasmette, contestualmente al deposito in
cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per
gli accertamenti relativi all'osservanza delle
disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi
professionali per l'eventuale assistenza
prestata da professionisti, é tenuta a
richiedere la documentazione probatoria relativa
alla prestazione stessa e ad indicarne il
corrispettivo separatamente rispetto alle voci
di danno nella quietanza di liquidazione.
L'impresa, che abbia provveduto direttamente al
pagamento dei compensi dovuti al professionista,
ne dà comunicazione al danneggiato, indicando
l'importo corrisposto.
Art. 149
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore
identificati ed assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria, dal quale siano derivati
danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti,
i danneggiati devono rivolgere la richiesta di
risarcimento all'impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda
i danni al veicolo nonché i danni alle cose
trasportate di proprietà dell'assicurato o del
conducente. Essa si applica anche al danno alla
persona subito dal conducente non responsabile
se risulta contenuto nel limite previsto
dall'articolo 139. La procedura non si applica
ai sinistri che coinvolgono veicoli
immatricolati all'estero ed al risarcimento del
danno subito dal terzo trasportato come
disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione
della richiesta di risarcimento diretto, é
obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni per conto dell'impresa di assicurazione
del veicolo responsabile, ferma la successiva
regolazione dei rapporti fra le imprese
medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la
somma offerta, l'impresa di assicurazione
provvede al pagamento entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione e il
danneggiato é tenuto a rilasciare quietanza
liberatoria valida anche nei confronti del
responsabile del sinistro e della sua impresa di
assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici
giorni, corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta o che non abbia fatto
pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo
corrisposta é imputata all'eventuale
liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che
impediscono il risarcimento diretto ovvero nel
caso di mancata comunicazione di offerta o di
diniego di offerta entro i termini previsti
dall'articolo 148 o di mancato accordo, il
danneggiato può proporre l'azione diretta di cui
all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti
della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del
responsabile può chiedere di intervenire nel
giudizio e può estromettere l'altra impresa,
riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato ferma restando, in ogni caso, la
successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese medesime secondo quanto previsto
nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle attività
produttive, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di
responsabilità delle parti anche per la
definizione dei rapporti interni tra le imprese
di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione
della denuncia di sinistro e gli adempimenti
necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti
dell'impresa di assicurazione per il
risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei
danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese
di assicurazione, ivi compresi i benefici
derivanti agli assicurati dal sistema di
risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura
prevista dall'articolo 149 non si applicano alle
imprese di assicurazione con sede legale in
altri Stati membri che operano nel territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e
24, salvo che le medesime abbiano aderito al
sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento
diretto e sui principi adottati dalle imprese
per assicurare la tutela dei danneggiati, il
corretto svolgimento delle operazioni di
liquidazione e la stabilità delle imprese.
Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri
avvenuti all'estero
Art. 151
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni
specifiche relative agli aventi diritto al
risarcimento per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato
membro diverso da quello di residenza degli
stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono
assicurati e stazionano abitualmente in uno
Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in
materia di responsabilità civile e le norme di
diritto internazionale privato, le disposizioni
del presente capo si applicano anche ai
residenti in uno Stato membro aventi diritto al
risarcimento per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i
cui uffici nazionali di assicurazione hanno
aderito al sistema della carta verde,
ogniqualvolta tali sinistri siano provocati
dall'uso di veicoli che sono assicurati e
stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si
applicano soltanto nel caso di incidenti causati
dalla circolazione di un veicolo assicurato
tramite uno stabilimento situato in uno Stato
membro diverso da quello di residenza della
persona avente diritto al risarcimento e
stazionante abitualmente in uno Stato membro
diverso da quello di residenza della persona
avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche
agli incidenti provocati dai veicoli di Stati
terzi ammessi alla circolazione nel territorio
comunitario ed assicurati nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli
aventi diritto al risarcimento possono agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione
che copre la responsabilità civile del
responsabile.
Art. 152
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica
tempestivamente ai centri di informazione di
tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del
proprio mandatario per la liquidazione dei
sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o é stabilito nel
territorio dello Stato membro per il quale é
designato e si rivolge agli aventi diritto al
risarcimento nella o nelle lingue ufficiali
dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di
una o più imprese di assicurazione, acquisisce
tutte le informazioni necessarie ai fini della
liquidazione dei sinistri e adotta tutte le
misure necessarie per gestire la liquidazione
stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la
facoltà per il danneggiato di rivolgere la
richiesta di risarcimento direttamente al
responsabile del sinistro ovvero anche
all'impresa di assicurazione con la quale é
assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile
del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento,
comunica agli aventi diritto un'offerta di
risarcimento motivata ovvero indica i motivi per
i quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153
Danneggiati residenti nel territorio della
Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della
Repubblica, che sono danneggiati da sinistri
della circolazione stradale provocati da veicoli
stazionanti abitualmente e assicurati in un
altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati
aderenti al sistema della carta verde, hanno
diritto di richiedere il risarcimento del danno
oltre che al responsabile del sinistro anche
all'impresa di assicurazione con la quale é
assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
ovvero anche al suo mandatario designato nel
territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del
mandatario da parte dell'impresa di
assicurazione con la quale é assicurato il
veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di
inadempimento a quanto disposto dall'articolo
152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi
all'Organismo di indennizzo italiano secondo
quanto previsto all'articolo 298.
Art. 154
Centro di informazione italiano
1. É istituito presso l'ISVAP il Centro di
informazione italiano per consentire agli aventi
diritto di chiedere il risarcimento a seguito di
un sinistro derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo
151. A tale fine l'ISVAP può stipulare apposite
convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici
o privati che già detengano e gestiscano le
informazioni di cui al comma 2, per
l'organizzazione e il funzionamento del Centro
di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano é
incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo
che staziona abitualmente nel territorio della
Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze
di assicurazione che coprono la responsabilità
civile derivante dalla circolazione di detti
veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui
all'articolo 2, comma 3, diversi dalla
responsabilità del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilità civile derivante dalla
circolazione di tali veicoli per i rischi di cui
al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3,
diversi dalla responsabilità del vettore, e i
mandatari per la liquidazione dei sinistri
designati da tali imprese di assicurazione
conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste
gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso
alle informazioni di cui al comma 2, lettere a),
b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, che stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica,
sono tenute a comunicare in via sistematica i
dati relativi ai numeri di targa dei veicoli
assicurati, ai numeri di polizza, alla data di
cessazione della copertura assicurativa, ai
nominativi dei mandatari per la liquidazione dei
sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a
richiesta, tempestivamente i dati relativi al
nome ed indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto
di riservato dominio o del locatario in caso di
locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio
dei dati da parte delle imprese di
assicurazione, le modalità del relativo
trattamento dei dati e di gestione del Centro di
informazione italiano, anche nei confronti degli
interessati e degli aventi diritto alle
informazioni, nonché le modalità di accesso alle
informazioni per le imprese di assicurazione ed
i mandatari per la liquidazione dei sinistri,
sono definite con regolamento adottato
dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali. Con lo stesso regolamento
sono individuati i dati contenuti nella banca
dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono
oggetto di trattamento anche da parte del Centro
di informazione italiano, con esclusione dei
dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro
di informazione italiano, l'ISVAP é autorizzato,
ai sensi del codice in materia di protezione dei
dati personali, ad avvalersi dei dati trattati
per le finalità della banca dati sinistri.
L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca
dati sinistri al fine di coordinare il
trattamento dei dati con le esigenze del Centro
di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati
personali sono consentiti, con esclusione dei
dati personali sensibili ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, nei
limiti stabiliti dal presente capo.
Le informazioni di cui al comma 2 sono
conservate per un periodo di sette anni dalla
data di cessazione dell'immatricolazione del
veicolo o di scadenza del contratto di
assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i
centri di informazione istituiti dagli altri
Stati membri per l'attuazione delle disposizioni
previste dall'ordinamento comunitario.
Art. 155
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri
previsti all'articolo 151, hanno diritto di
richiedere al Centro di informazione italiano
entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di
assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data
di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri dell'impresa di
assicurazione nello Stato membro di residenza
degli aventi diritto al risarcimento, nei casi
in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della
Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro
stazioni abitualmente nel territorio della
Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della
Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al
risarcimento richiedano al Centro di
informazione italiano il nome e l'indirizzo del
proprietario o dell'usufruttuario o
dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria
del veicolo che ha causato il sinistro, il
Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un
interesse giuridicamente tutelato ad ottenere
tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità
giudiziaria, le forze di polizia nonché gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo
12 del codice della strada e le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del
Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e
l'Organismo di indennizzo italiano possono
richiedere al Centro di informazione italiano i
dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi
ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei
veicoli contenuti nei pubblici registri e ai
dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera
con i centri di informazione istituiti dagli
altri Stati membri per l'attuazione delle
disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario.
Capo VI
Disciplina dell'attività peritale
Art. 156
Attività peritale
1. L'attività professionale di perito
assicurativo per l'accertamento e la stima dei
danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
dei natanti soggetti alla disciplina del
presente titolo non può essere esercitata da chi
non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo
157.
2. Le imprese di assicurazione possono
effettuare direttamente l'accertamento e la
stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono
comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza.
Art. 157
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento
del ruolo e determina, con regolamento, gli
obblighi di comunicazione, la procedura di
iscrizione e di cancellazione e le forme di
pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso
pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi
che esercitano l'attività in proprio e che sono
in possesso dei requisiti di cui all'articolo
158.
Art. 158
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la
persona fisica deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena
di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, contro il patrimonio
per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o
nel massimo a tre anni, o per altro delitto non
colposo per il quale sia comminata la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, o per il reato di
omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna
irrevocabile comportante l'applicazione della
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici
uffici perpetua o di durata superiore a tre
anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, né essere
stato presidente, amministratore con delega di
poteri, direttore generale, sindaco di società
od enti che siano stati assoggettati a procedure
di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i
tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti
stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza,
divieto o sospensione previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media
secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale
presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo
quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non
possono esercitare l'attività di perito
assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli
intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, i riparatori di veicoli e di
natanti e i pubblici dipendenti con rapporto
lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la metà dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve
possedere adeguate cognizioni e capacità
professionali, che sono accertate dall'ISVAP
tramite una prova di idoneità, consistente in un
esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio
dell'attività. L'ISVAP determina, con
regolamento, i titoli di ammissione e le
modalità di svolgimento della prova valutativa,
provvedendo alla relativa organizzazione e
gestione.
Art. 159
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo é disposta
dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso
di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui
all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e
d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi
dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di
vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante
apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo,
anche se richiesta dal perito, fino a quando sia
in corso un procedimento disciplinare ovvero
siano in corso accertamenti istruttori
propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 160
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo
a seguito del provvedimento di radiazione, può
richiedere di esservi iscritto nuovamente,
purché siano decorsi almeno cinque anni dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui
all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da
condanna irrevocabile o da fallimento, il perito
può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto
se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata
cancellata per mancato versamento del contributo
di vigilanza, può essere iscritto nuovamente
purché abbia provveduto al pagamento di quanto
non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione
dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa
viene disposta previa verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e
2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.
Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI
ASSICURATIVE
Capo I
Coassicurazione comunitaria
Art. 161
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per
la copertura di rischi situati nel territorio
della Repubblica possono essere ripartite in
coassicurazione comunitaria, per quote
determinate, tra imprese che hanno la sede
legale in altri Stati membri o in Stati aderenti
allo Spazio economico europeo, a condizione che
almeno una delle imprese sia stabilita in uno
Stato membro diverso da quello del
coassicuratore delegatario e i rischi da coprire
siano quelli rientranti tra i grandi rischi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).
Art. 162
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto
unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori,
per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega é attribuita ad uno dei
coassicuratori affinché curi la gestione del
contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte
le attribuzioni previste con la delega e quelle
spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le
condizioni di assicurazione ed il tasso del
premio da applicare al contratto.
Capo II
Assicurazione di tutela legale
Art. 163
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di
tutela legale osserva nei rapporti con gli
assicurati le disposizioni previste agli
articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la
gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si
applica alle assicurazioni di tutela legale che
concernono controversie derivanti
dall'utilizzazione di navi marittime o connesse
comunque a tale utilizzazione ed all'attività
esercitata dall'impresa di assicurazione della
responsabilità civile per resistere all'azione
dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del
codice civile.
Art. 164
Modalità per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attività
assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per
la gestione dei sinistri e per la relativa
attività di consulenza, una delle modalità, di
cui deve essere data preventiva comunicazione
all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione
dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per
l'assicurato di affidare la tutela dei suoi
interessi in caso di sinistro, non appena abbia
il diritto di esigere l'intervento dell'impresa
di assicurazione, a un avvocato o ad altro
professionista abilitato dalla legge da lui
scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di
cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa é multiramo, il personale di cui
si avvale non deve svolgere, per conto della
stessa, attività di gestione dei sinistri o di
consulenza in un altro ramo esercitato
dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia
multiramo o specializzata, il personale non deve
svolgere, per conto di altra impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni contro i danni
che abbia con la prima legami finanziari,
commerciali o amministrativi, attività di
gestione dei sinistri o di consulenza in altri
rami esercitati dall'impresa con la quale
intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se
intende avvalersi della facoltà di cui al comma
2, lettera b), indicando la denominazione
sociale dell'impresa alla quale affida la
gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha
legami con un'altra impresa che esercita le
assicurazioni contro i danni, il personale
incaricato della gestione dei sinistri o della
relativa consulenza non può esercitare la stessa
o analoga attività in altri rami esercitati da
quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata
la gestione dei sinistri é soggetta alla
vigilanza dell'ISVAP.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità
operativa previa comunicazione all'ISVAP e con
effetto solo per i contratti stipulati
successivamente alla comunicazione medesima.
Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 165
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto
dal presente codice, i contratti di
assicurazione, coassicurazione e riassicurazione
rimangono disciplinati dalle norme del codice
civile.
Art. 166
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento
consegnato dall'impresa al contraente va redatto
in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o
limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico
del contraente o dell'assicurato sono riportate
mediante caratteri di particolare evidenza.
Art. 167
Nullità dei contratti conclusi con imprese non
autorizzate
1. É nullo il contratto di assicurazione
stipulato con un'impresa non autorizzata o con
un'impresa alla quale sia fatto divieto di
assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal
contraente o dall'assicurato. La pronuncia di
nullità obbliga alla restituzione dei premi
pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli
indennizzi e le somme eventualmente corrisposte
o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 168
Effetti del trasferimento di portafoglio, della
fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il trasferimento di portafoglio, che sia
autorizzato in conformità a quanto previsto
dagli articoli 198 e 200, non é causa di
risoluzione dei contratti, ma i contraenti che
hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la
sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione, se il trasferimento avviene a
favore di un'impresa di assicurazione che ha la
sede legale all'estero oppure a favore di una
sede secondaria all'estero di un'impresa che ha
la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il
trasferimento riguarda contratti per
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento
possono agire direttamente, entro i limiti delle
somme per le quali é stata stipulata
l'assicurazione, nei confronti dell'impresa
italiana cedente sino alla pubblicazione del
provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il trasferimento del portafoglio di
imprese di assicurazione di altri Stati membri,
che sia stato autorizzato dall'autorità di
vigilanza dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso
dell'ISVAP, non é causa di risoluzione dei
contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il domicilio o, se persone giuridiche, la sede
legale nel territorio della Repubblica possono
recedere dai rispettivi contratti entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, primo comma, del codice
civile, le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai trasferimenti di
portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una
scissione.
Art. 169
Effetti della liquidazione coatta di imprese di
assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, secondo comma, del codice
civile, i contratti di assicurazione in corso di
esecuzione alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento di
liquidazione continuano a coprire i rischi fino
al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo
la pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno
successivo a quello di ricevimento della
comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di
esecuzione alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, continuano, nei
limiti delle somme minime per cui é obbligatoria
l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla
scadenza del contratto o del periodo di tempo
per il quale é stato pagato il premio.
Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti
Art. 170
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
non possono subordinare la conclusione di un
contratto per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile alla conclusione di
ulteriori contratti assicurativi, bancari o
finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il
recupero della franchigia eventualmente prevista
a carico del contraente, le imprese possono
pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse
non determinano spese aggiuntive e se il premio
risulta inferiore a quello che sarebbe stato
altrimenti applicato in assenza di franchigia
con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono
proporre polizze per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli in
abbinamento ad altri contratti assicurativi,
bancari o finanziari a condizione che tali
proposte non costituiscano l'unica offerta
dell'impresa e siano osservate le disposizioni
previste dal testo unico bancario e dal testo
unico dell'intermediazione finanziaria per
l'offerta dei contratti dai medesimi
disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e
3, compresi quelli bancari e finanziari, possono
essere contestualmente risolti dal contraente
nel caso previsto dall'articolo 172.
Art. 171
Trasferimento di proprietà del veicolo o del
natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o
del natante determina, a scelta irrevocabile
dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal
perfezionamento del trasferimento di proprietà,
con diritto al rimborso del rateo di premio
relativo al residuo periodo di assicurazione al
netto dell'imposta pagata e del contributo
obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione
all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per
l'assicurazione di altro veicolo o,
rispettivamente, di un altro natante di sua
proprietà, previo l'eventuale conguaglio del
premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà,
l'alienante informa contestualmente l'impresa di
assicurazione e l'acquirente se, insieme al
veicolo, viene ceduto il contratto di
assicurazione.
3. La garanzia é valida per il nuovo veicolo o
natante dalla data del rilascio del nuovo
certificato e, ove occorra, del nuovo
contrassegno relativo al veicolo o al natante
secondo le modalità previste dal regolamento
adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attività produttive.
Art. 172
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse
quelle connesse all'applicazione di regole
evolutive nelle varie formule tariffarie,
superiori al tasso programmato di inflazione, il
contraente può recedere dall'assicurazione
mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax,
inviati alla sede dell'impresa o
all'intermediario presso il quale é stata
stipulata la polizza entro il giorno di scadenza
del contratto. In tal caso non si applica a
favore del contraente il termine di tolleranza
previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del
codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la
disdetta del contratto é inviata a mezzo telefax
o raccomandata almeno quindici giorni prima
della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono
derogabili esclusivamente in senso più
favorevole al contraente.
Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione
di assistenza
Art. 173
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale é il
contratto con il quale l'impresa di
assicurazione, verso pagamento di un premio, si
obbliga a prendere a carico le spese legali
peritali o a fornire prestazioni di altra
natura, occorrenti all'assicurato per la difesa
dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni
tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale,
soprattutto allo scopo di conseguire il
risarcimento di danni subiti o per difendersi
contro una domanda di risarcimento avanzata nei
suoi confronti, purché non proposta dall'impresa
che presta la copertura assicurativa di tutela
legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia
prestata cumulativamente con altre
assicurazioni, con un unico contratto, il suo
contenuto, le condizioni contrattuali ad essa
applicabili ed il relativo premio debbono essere
indicati in un'apposita distinta sezione del
contratto.
Art. 174
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di
tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela
legale deve espressamente prevedere in funzione
di tutela dell'assicurato che il medesimo,
qualora necessiti dell'assistenza di un
professionista per la difesa o la rappresentanza
dei propri interessi in un procedimento
giudiziario o amministrativo oppure nel caso di
conflitto di interessi con l'impresa stessa,
abbia la facoltà di scelta del professionista,
purché quest'ultimo sia abilitato secondo la
normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e
l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti
possono adire l'autorità giudiziaria o demandare
la decisione sul comportamento da tenere ad un
arbitro che provvede secondo equità.
Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente
prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di
avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non é
necessario che le condizioni di contratto
prevedano espressamente la medesima facoltà
quando sono cumulativamente soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale é limitata a
controversie derivanti dall'utilizzazione di
veicoli stradali nel territorio della
Repubblica;
b) la medesima é collegata ad un contratto di
assicurazione di assistenza da prestare in caso
di incidente o guasto relativamente allo stesso
veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della tutela
legale né l'impresa di assicurazione
dell'assistenza esercitano il ramo della
responsabilità civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora
l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe
le parti della controversia, queste devono
essere assistite e rappresentate da avvocati, o
altri soggetti abilitati dalla legislazione
vigente, indipendenti dall'impresa di
assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di
interessi tra l'assicurato e l'impresa di
assicurazione o esista disaccordo in merito alla
gestione dei sinistri, l'impresa richiama per
iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla
possibilità di avvalersi dei diritti di cui al
presente articolo ovvero sulla possibilità di
avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza é il contratto
con il quale l'impresa di assicurazione, verso
il pagamento di un premio, si impegna a fornire
all'assicurato una prestazione di immediato
aiuto entro i limiti convenuti nel contratto,
nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in
una situazione di difficoltà al seguito del
verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le
prestazioni in natura possono essere fornite
anche utilizzando personale e attrezzature di
terzi.
Capo IV
Assicurazione sulla vita
Art. 176
Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto
individuale di assicurazione sulla vita di cui
ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1,
é revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente
devono essere restituite dall'impresa di
assicurazione entro trenta giorni dal momento in
cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai contratti di durata pari od
inferiore a sei mesi.
Art. 177
Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto
individuale di assicurazione sulla vita entro
trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione che il contratto é concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il
contraente del diritto di recesso di cui al
comma 1. I termini e
le modalità per l'esercizio dello stesso devono
essere espressamente evidenziati nella proposta
e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione
relativa al recesso, rimborsa al contraente il
premio eventualmente corrisposto, al netto della
parte relativa al periodo per il quale il
contratto ha avuto effetto. L'impresa di
assicurazione ha diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'emissione del
contratto, a condizione che siano individuate e
quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai contratti di durata pari od
inferiore a sei mesi.
Art. 178
Inversione dell'onere della prova nei giudizi
risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al contraente di un contratto di
assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V
dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa
l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.
Capo V
Capitalizzazione
Art. 179
Nozione
1. La capitalizzazione é il contratto mediante
il quale l'impresa di assicurazione si impegna,
senza convenzione relativa alla durata della
vita umana, a pagare somme determinate al
decorso di un termine prestabilito in
corrispettivo di premi, unici o periodici, che
sono effettuati in denaro o mediante altre
attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico
sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del
capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve
essere estratto un numero uguale o crescente di
contratti, non superiore, nell'anno, a cinque
per ogni cento contratti emessi. I sorteggi
devono essere effettuati ad intervalli non
inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono
avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso
di contratti con premi periodici, i versamenti
possono essere stabiliti sia in misura costante
sia in misura variabile, purché quest'ultima
modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei
termini e con le modalità di cui all'articolo
177. Il riscatto é consentito a partire dal
secondo anno ed a condizione che il contraente
abbia corrisposto il premio per un'intera
annualità.
Capo VI
Legge applicabile
Art. 180
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni
sono regolati dalla legge italiana, ferme le
norme di diritto internazionale privato, quando
lo Stato membro di ubicazione del rischio é la
Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il
contratto alla legislazione di un altro Stato,
salvo i limiti derivanti dall'applicazione di
norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una
assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato
che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della
legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo
preveda una garanzia destinata ad operare in più
Stati, prevalgono le disposizioni specifiche
dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni
relativi a rischi ubicati in un altro Stato
membro sono regolati dalla legislazione del
medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato
terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla
legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con legge 18
dicembre 1984, n. 975.
Art. 181
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono
regolati dalla legge italiana, ferme le norme di
diritto internazionale privato, quando lo Stato
membro dell'obbligazione é la Repubblica
italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di
assoggettare il contratto alla legislazione di
un altro Stato, salvo i limiti derivanti
dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei
quali lo Stato membro dell'obbligazione é
diverso dalla Repubblica italiana sono regolati
dalla legislazione dello Stato membro
dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato
terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla
legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con legge 18
dicembre 1984, n. 975.
Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE
DELL'ASSICURATO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 182
Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle
imprese di assicurazione é effettuata avendo
riguardo alla correttezza dell'informazione ed
alla conformità rispetto al contenuto della nota
informativa e delle condizioni di contratto cui
i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche
quando la pubblicità sia autonomamente
effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP può richiedere, in via non
sistematica, la trasmissione del materiale
pubblicitario, nelle sue diverse forme, che é
utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un
periodo non superiore a novanta giorni, la
diffusione della pubblicità in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni in
materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità
in caso di accertata violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei
prodotti in caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo
quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i
criteri di riconoscibilità della pubblicità e di
chiarezza e correttezza dell'informazione.
Art. 183
Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti
le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti dei contraenti e degli
assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni
necessarie a valutare le esigenze assicurative o
previdenziali ed operare in modo che siano
sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed
evitare conflitti di interesse ove ciò sia
ragionevolmente possibile e, in situazioni di
conflitto, agire in modo da consentire agli
assicurati la necessaria trasparenza sui
possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire
i conflitti di interesse in modo da escludere
che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria
indipendente, sana e prudente e adottare misure
idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti
e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche
disposizioni relative alla determinazione delle
regole di comportamento da osservare nei
rapporti con i contraenti, in modo che
l'attività si svolga con correttezza e con
adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze
dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle
differenti esigenze di protezione dei contraenti
e degli assicurati, nonché della natura dei
rischi e delle obbligazioni assunte
dall'impresa, individua le categorie di soggetti
che non necessitano in tutto o in parte della
protezione riservata alla clientela non
qualificata e determina modalità, limiti e
condizioni di applicazione delle medesime
disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei
contratti di assicurazione dei rami danni,
tenendo in considerazione le particolari
caratteristiche delle varie tipologie di
rischio.
Art. 184
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione
degli assicurati, l'ISVAP sospende in via
cautelare, per un periodo non superiore a
novanta giorni, la commercializzazione del
prodotto in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente
titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso
di accertata violazione delle disposizioni
indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese
dell'impresa o dell'intermediario interessato,
la diffusione al pubblico, mediante le forme più
utili alla generale conoscibilità, dei
provvedimenti adottati.
Capo II
Obblighi di informazione
Art. 185
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle
estere operanti nel territorio della Repubblica,
sia in regime di stabilimento che in regime di
libertà di prestazione di servizi, consegnano al
contraente, prima della conclusione del
contratto ed unitamente alle condizioni di
assicurazione, una nota informativa predisposta
nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni,
diverse da quelle pubblicitarie, che sono
necessarie, a seconda delle caratteristiche dei
prodotti e dell'impresa di assicurazione,
affinché il contraente e l'assicurato possano
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e
gli obblighi contrattuali e, ove opportuno,
sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il
contenuto e lo schema della nota informativa in
modo tale che siano previste, oltre alle
indicazioni relative all'impresa, le
informazioni sul contratto con particolare
riguardo alle garanzie e alle obbligazioni
assunte dall'impresa, alle nullità, alle
decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni
della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli
obblighi in corso di contratto e in caso di
sinistro, alla legge applicabile ed ai termini
di prescrizione dei diritti, alla procedura da
seguire in caso di reclamo e all'organismo o
all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III,
IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP
determina, con regolamento, le informazioni
supplementari che sono necessarie alla piena
comprensione delle caratteristiche essenziali
del contratto con particolare riguardo ai costi
ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in
conflitto di interesse. Al contraente di
un'assicurazione sulla vita sono altresì
comunicate, per tutto il periodo di durata del
contratto, le informazioni indicate nel
regolamento adottato dall'ISVAP con particolare
riguardo alle spese, alla composizione ed ai
risultati della gestione delle attività nelle
quali é investito il premio o il capitale
assicurato.
Art. 186
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa può trasmettere preventivamente
all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle
condizioni di contratto, allo scopo di
richiedere un accertamento sulla corretta
applicazione degli obblighi di informazione
previsti dalle disposizioni del presente capo,
fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non
può essere utilizzata, a fini promozionali, nei
rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa
la sua valutazione entro sessanta giorni dal
ricevimento della documentazione, esauriente e
completa, relativa al contratto. Decorso tale
termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con
un giudizio negativo o con un giudizio con
rilievi ai sensi del comma 3, la nota
informativa si intende conforme agli obblighi di
informazione. L'ISVAP può disporre la revoca,
previa notifica all'impresa interessata, qualora
vengano meno i presupposti dell'accertamento
ovvero se l'impresa abusa del provvedimento
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le
eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino
al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non
procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le
disposizioni per la comunicazione della nota
informativa, le modalità da osservare, prima
della pubblicazione della nota informativa, per
diffondere notizie o per svolgere indagini di
mercato o per raccogliere intenzioni di
sottoscrizione del contratto e per lo
svolgimento della commercializzazione.
Art. 187
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del
presente capo, può chiedere all'impresa di
apportare modifiche alla nota informativa
utilizzata, quando occorre fornire informazioni
ulteriori e necessarie per la protezione degli
assicurati.
Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 188
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sull'osservanza delle leggi,
dei regolamenti e dei provvedimenti del presente
codice, può:
a) convocare i componenti degli organi
amministrativi e di controllo, i direttori
generali delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, i legali rappresentanti della
società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario
incaricato per i rami vita e l'attuario
incaricato per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea,
degli organi amministrativi e di controllo,
delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, indicando gli argomenti da
inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al
loro esame i provvedimenti necessari per rendere
la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, degli organi amministrativi e di
controllo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, quando non abbiano ottemperato
al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione
per accertamenti esclusivamente rivolti ai
profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti previsti nel presente codice da
parte degli operatori del mercato assicurativo,
può convocare i legali rappresentanti delle
società che svolgono attività di intermediazione
ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari ed al ruolo dei periti
assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e
valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e
dell'indipendenza della gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, può
convocare chiunque detenga una partecipazione
rilevante in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
Art. 189
Poteri di indagine
1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare
l'esibizione di documenti ed il compimento di
accertamenti e verifiche ritenute necessarie,
rivolgendo la richiesta alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti
che svolgono funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione per indagini esclusivamente
rivolte ai profili assicurativi o
riassicurativi, agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché
ai soggetti che svolgono attività riservate
privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione e
presso gli uffici degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti
che svolgono funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese medesime
limitatamente a tale ciclo, dei periti
assicurativi e dei soggetti che svolgono
attività riservate privi di autorizzazione.
Art. 190
Obblighi di informativa
1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la
comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti
con i termini e le modalità da esso stabilite
con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti della società di
revisione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario
incaricato nei rami vita e dell'attuario
incaricato per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP
stabilisce, con regolamento, le modalità e i
termini per la trasmissione, da parte dei
medesimi soggetti, delle informazioni previste
dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo
in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di
tutti gli atti o i fatti, che possano costituire
un'irregolarità nella gestione dell'impresa
ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attività assicurativa o
riassicurativa. A tali fini lo statuto
dell'impresa, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i
relativi compiti e poteri. Il medesimo organo
fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento
richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza
indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano
costituire una grave violazione delle norme
disciplinanti l'attività delle società
sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuità dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi
soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o
documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo
periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che
esercitano i compiti ivi previsti presso le
società che controllano le imprese di
assicurazione o di riassicurazione o che sono da
queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
Art. 191
Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla
correttezza dei comportamenti delle imprese e
degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, adotta, con i regolamenti per
l'attuazione delle norme contenute nel presente
codice, disposizioni di carattere generale
aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicità, le regole di
presentazione e di comportamento delle imprese e
degli intermediari nell'offerta di prodotti
assicurativi, tenuto conto delle differenti
esigenze di protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della
conclusione e durante l'esecuzione del
contratto, ivi compresi quelli relativi alla
promozione e al collocamento, mediante tecniche
di comunicazione a distanza, dei prodotti
assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure
di gestione del rischio, ivi comprese efficaci
procedure amministrative e contabili ed
appropriati meccanismi di controllo interno
delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la
formazione delle riserve tecniche, la copertura
e la valutazione delle attività, la composizione
ed il calcolo del margine di solvibilità delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei
patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
nelle forme previste dal codice civile, delle
gestioni separate e dei fondi interni delle
imprese che esercitano le assicurazioni sulla
vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi
all'attività di investimento e i principi e gli
schemi da adottare per la valutazione dei beni
in cui é investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti,
le forme e le modalità di raccordo fra il
sistema contabile ed il piano dei conti, gli
schemi ed il contenuto del prospetto
dimostrativo del margine di solvibilità e degli
altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio
di esercizio e consolidato delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti
agli obblighi di redazione del bilancio
consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini
di vigilanza, a redigere il bilancio
consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa
la verifica delle operazioni intragruppo ed il
calcolo della solvibilità corretta delle imprese
di assicurazione e delle società che controllano
le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei
provvedimenti previsti per l'accesso
all'attività, per il rispetto delle condizioni
di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni
e gli assetti proprietari, per le operazioni
straordinarie, per le misure di salvaguardia, di
risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano
al principio di proporzionalità per il
raggiungimento del fine con il minor sacrificio
per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con
le finalità della vigilanza di cui all'articolo
3 e devono tenere conto delle esigenze di
competitività e di sviluppo dell'innovazione
nello svolgimento delle attività dei soggetti
vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di
procedure di consultazione aperte e trasparenti
che consentano la conoscibilità della normativa
in preparazione e dei commenti ricevuti anche
mediante pubblicazione sul sito Internet
dell'Istituto. All'avvio della consultazione
l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento
ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto
della regolamentazione, che effettua nel
rispetto dei principi enunciati all'articolo 12
della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP può richiedere, in ogni fase del
procedimento, il parere del Consiglio di Stato e
si esprime pubblicamente sulle osservazioni
ricevute, a seguito della procedura di
consultazione, e sul parere eventualmente
richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra
loro coordinati e formano un'unica raccolta
delle istruzioni di vigilanza.
Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delleimprese di assicurazione e di
riassicurazione.
Art. 192
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale
in Italia sono soggette alla vigilanza
dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel
territorio della Repubblica sia per quella
svolta nel territorio degli altri Stati membri
in regime di stabilimento e di libertà di
prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione tecnica, finanziaria e
patrimoniale dell'impresa, con particolare
riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attività
svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai
fini dell'integrale copertura delle riserve ed
al possesso del margine di solvibilità. Nei
confronti delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza
dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul
personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese
dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità
di vigilanza dello Stato membro della sede
secondaria o dello Stato membro di prestazione
di servizi, adotta le misure idonee a porre fine
alle irregolarità commesse in altri Stati membri
dalle imprese di assicurazione con sede legale
in Italia o alle attività svolte in tali Stati
che possano compromettere la stabilità
finanziaria delle stesse. Delle misure adottate
é data comunicazione all'autorità di vigilanza
dello Stato membro di stabilimento o dello Stato
membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale affinché le imprese di assicurazione
che svolgono attività in regime di stabilimento
o di prestazione di servizi in Stati terzi
dispongano di un margine di solvibilità
sufficiente, avuto riguardo anche a tali
attività e di riserve tecniche adeguate agli
impegni complessivamente assunti.
Art. 193
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede
legale in altri Stati membri sono soggette alla
vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato
membro d'origine anche per l'attività svolta, in
regime di stabilimento od in regime di libertà
di prestazione di servizi, nel territorio della
Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP,
qualora accerti che l'impresa di assicurazione
non rispetta le disposizioni della legge
italiana che é tenuta ad osservare, ne contesta
la violazione e le ordina di conformarsi alle
norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme
di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa
l'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine, chiedendo che vengano adottate le
misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorità dello Stato di
origine, quando le irregolarità commesse possano
pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi
di urgenza per la tutela degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'ISVAP può adottare
nei confronti dell'impresa di assicurazione,
dopo averne informato l'autorità di vigilanza
dello Stato membro di origine, le misure
necessarie, compreso il divieto di stipulare
nuovi contratti in regime di stabilimento o di
libertà di prestazione di servizi con gli
effetti di cui all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha
commesso l'infrazione operi attraverso una sede
secondaria o possieda beni nel territorio della
Repubblica, le sanzioni amministrative
applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della
sede secondaria o mediante confisca dei beni
presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o
restrizioni all'esercizio dell'attività in
regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con
l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della
lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la
menzione, a spese dell'impresa di assicurazione,
su quotidiani o attraverso altri sistemi di
pubblicità individuati nel provvedimento, per il
periodo di tempo ritenuto necessario. Dei
provvedimenti adottati l'ISVAP informa
l'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine.
Art. 194
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di
assicurazione che hanno sede legale in Stati
terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP
per l'attività svolta nel territorio della
Repubblica.
Art. 195
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la
sede legale nel territorio della Repubblica sono
soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per
l'attività esercitata in Italia, sia per quella
svolta in regime di prestazione di servizi nel
territorio degli altri Stati membri o in quello
di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1
l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione patrimoniale e
finanziaria dell'impresa, con particolare
riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attività
svolta ed alla disponibilità di attivi congrui
ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano,
limitatamente all'attività esercitata nel
territorio della Repubblica, alle sedi
secondarie di imprese di riassicurazione di
altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 196
Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura
stabilita con regolamento, le modificazioni
degli statuti delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione quando non contrastino con
una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti
l'approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197
Vigilanza sull'attuazione del programma di
attività
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica é tenuta a presentare all'ISVAP
una relazione semestrale relativa all'esecuzione
del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave
squilibrio nella situazione finanziaria
dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure
necessarie per il rispetto del programma e per
ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione
apportata al programma di attività, nonché ogni
variazione intervenuta nelle persone che
ricoprono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo e nei soggetti che
detengono una partecipazione rilevante
nell'impresa di assicurazione. Le eventuali
modifiche del programma di attività sono
sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo
la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle
sedi secondarie, stabilite nel territorio della
Repubblica, di imprese di assicurazione aventi
la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese
di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica ed alle sedi
secondarie di imprese di riassicurazione di
altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 198
Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del
portafoglio dell'impresa di assicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica é
sottoposto, a cura della cedente,
all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP,
secondo la procedura stabilita con regolamento,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa
di assicurazione che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica
che l'impresa cessionaria disponga
dell'autorizzazione necessaria all'esercizio
delle attività trasferite e che disponga, tenuto
conto del trasferimento, delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio
comprende obbligazioni e rischi assunti al di
fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP
verifica inoltre che l'impresa soddisfi le
condizioni previste per l'accesso all'attività
in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi nello Stato membro dell'impresa cedente.
Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie situate in altri Stati membri, é
necessario il parere favorevole delle autorità
di vigilanza interessate. Se il trasferimento
comprende contratti stipulati in altri Stati
membri in libertà di prestazione di servizi, é
altresì necessario il parere favorevole delle
autorità di vigilanza degli Stati membri
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa
di assicurazione che ha la sede legale in un
altro Stato membro, compreso il caso in cui il
portafoglio sia trasferito ad una sede
secondaria della medesima impresa stabilita in
Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello
Stato membro dell'impresa cessionaria attestare
all'ISVAP che la medesima é autorizzata
all'esercizio delle attività trasferite e
dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilità richiesto. L'ISVAP
verifica, nel caso in cui il portafoglio sia
trasferito ad una sede secondaria situata in un
altro Stato membro, che l'impresa cessionaria
rispetti le disposizioni per l'accesso in regime
di libertà di prestazione di servizi per
l'attività esercitata nel territorio della
Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2
e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP,
si considera che esse abbiano dato parere
favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad
imprese di assicurazione che hanno la sede
legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, in
regime di stabilimento, le attività ad essa
trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti
stipulati dall'impresa cedente nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede
secondaria dell'impresa cessionaria costituita
nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto. Può essere trasferito ad imprese di
assicurazione che hanno la sede legale in Stati
terzi anche quella parte del portafoglio che sia
costituito da contratti stipulati, in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi, nello Stato terzo in cui é situata la
sede legale dell'impresa cessionaria. Non può
essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa
di assicurazione che sia situata in uno Stato
terzo.
6. Se il trasferimento é effettuato ad
un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica o ad un'impresa di
assicurazione con sede legale in altro Stato, ma
a favore di una sede secondaria situata nel
territorio della Repubblica, esso comporta
altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro
in corso alla data del provvedimento di
autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo
2112 del codice civile.
Art. 199
Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato
membro operante nel territorio della Repubblica
comunica senza indugio all'ISVAP di aver
richiesto alla propria autorità di vigilanza
l'autorizzazione al trasferimento del
portafoglio dei contratti conclusi in Italia in
regime di stabilimento o in libertà di
prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa
di assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica, l'ISVAP dà il suo assenso
all'autorità di vigilanza dello Stato membro
dell'impresa cedente, dopo aver verificato che
l'impresa cessionaria é autorizzata
all'esercizio delle attività trasferite e che
dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilità richiesto.
a medesima procedura si applica se il
portafoglio trasferito da un'impresa di
assicurazione di altro Stato membro all'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica
comprende obbligazioni assunte al di fuori del
territorio italiano.
3. Se il portafoglio é trasferito ad una sede
secondaria in Italia di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in altro Stato
membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità
di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa
cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
per lo svolgimento dell'attività in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che
l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto.
4. Se il portafoglio é trasferito ad un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in un altro
Stato membro o ad una sua sede secondaria
stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP dà il
suo assenso all'autorità di vigilanza dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente
dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
per lo svolgimento dell'attività in libera
prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che la
cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto.
5. Se il portafoglio é trasferito ad una sede
secondaria nel territorio della Repubblica di
un'impresa che ha sede legale in uno Stato
terzo, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di
vigilanza dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria é autorizzata
all'esercizio delle attività trasferite;
b) l'autorità dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa
cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto.
Non può essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa
cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui
pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri
relativi ai trasferimenti di portafoglio
autorizzati.
Art. 200
Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del
portafoglio della sede secondaria nel territorio
della Repubblica di un'impresa di assicurazione
di uno Stato terzo é sottoposto, a cura della
cedente, all'autorizzazione preventiva
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con
regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a
favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel
territorio della Repubblica o in un altro Stato
membro, a condizione che il portafoglio ceduto
non sia trasferito ad una sede secondaria
situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato
terzo, a condizione che il portafoglio ceduto
sia trasferito ad una sede secondaria della
stessa impresa che sia situata nel territorio
della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),
l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
rispettivamente previste all'articolo 198, commi
2 e 3, a seconda che il trasferimento sia
effettuato a favore di un'impresa con sede
legale nel territorio della Repubblica o in
quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b),
l'ISVAP verifica che la sede secondaria
dell'impresa cessionaria sia autorizzata
all'esercizio delle attività trasferite e
disponga, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilità richiesto. Se il
controllo di solvibilità, relativo alle attività
esercitate in stabilimento sul territorio della
Repubblica, é demandato all'autorità di
vigilanza di un altro Stato membro dove
l'impresa é altresì stabilita, la verifica
compete alla medesima autorità, che ne rilascia
attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati
dal presente articolo si applica l'articolo 198,
comma 6, sussistendone le condizioni ivi
previste.
Art. 201
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura
stabilita con regolamento, le fusioni e le
scissioni, alle quali prenda parte almeno
un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica, quando non
contrastino con il criterio di sana e prudente
gestione. Non si può dare corso all'iscrizione
nel registro delle imprese del progetto di
fusione o di scissione e della deliberazione
assembleare che abbia apportato modifiche al
relativo progetto se non consti l'autorizzazione
dell'ISVAP.
2. Se la fusione é attuata per incorporazione,
l'impresa di assicurazione incorporante che ha
sede legale nel territorio della Repubblica deve
dimostrare di disporre, tenuto conto della
fusione, delle attività a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto. Se la fusione dà luogo alla
costituzione di una nuova impresa con sede
legale nel territorio della Repubblica,
l'impresa deve disporre dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività assicurativa e
dimostrare di possedere, tenuto conto della
fusione, le attività a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione é autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I
provvedimenti che concedono o rifiutano
l'autorizzazione sono specificamente e
adeguatamente motivati e sono comunicati alle
imprese interessate. Qualora alla fusione
partecipino imprese di assicurazione aventi la
sede legale in altri Stati membri,
l'autorizzazione non può essere data se non dopo
che sia stato acquisito il parere favorevole
delle autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di
un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica in un'impresa con
sede legale in altro Stato membro o alla
costituzione di una nuova impresa con sede
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime
parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di
assicurazione, soddisfa le condizioni relative
all'accesso all'attività in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di
assicurazione dispongono delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto, tenuto conto della
fusione. Il provvedimento dell'ISVAP é
pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti
ad una fusione o ad una scissione, si applica
l'articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei
commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni
di scissione.
Art. 202
Trasferimento del portafoglio fusione e
scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa
di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica e la medesima
operazione effettuata dalla sede secondaria di
un'impresa con sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a
cura della cedente, all'autorizzazione
preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura
stabilita con regolamento, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino.
L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria,
qualora stabilita nel territorio della
Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e
comunque disponga delle attività a copertura
delle riserve tecniche e del margine di
solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di
riassicurazione, alle quali prenda parte almeno
un'impresa di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica, é autorizzata
secondo le disposizioni di cui all'articolo 201,
commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la
corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione. Si applica l'articolo 198,
comma 6, sussistendone le condizioni ivi
previste.
Capo IV
Cooperazione con le autorità di vigilanza degli
altri Stati membri e comunicazioni alla
Commissione europea
Art. 203
Autorizzazione relativa all'esercizio
dell'attività assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le
autorità competenti degli altri Stati membri in
merito al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività richiesta da
qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi
in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di
assicurazione autorizzata in un altro Stato
membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla
un'altra impresa di assicurazione autorizzata in
un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica
o giuridica, che controlla un'impresa di
assicurazione autorizzata in un altro Stato
membro.
2. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare
le autorità competenti degli altri Stati membri
preposte alla vigilanza degli enti creditizi e
delle imprese di investimento in merito al
rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di
assicurazione che si trovi in una delle seguenti
situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa
di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla
una banca o un'impresa di investimento
autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica
o giuridica, che controlla una banca o
un'impresa di investimento autorizzata
nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce
alle altre autorità competenti rilevanti ai
sensi delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario le informazioni utili a
valutare l'idoneità degli azionisti e la
reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali
sono attribuite le funzioni di amministrazione e
di direzione partecipanti alla gestione di
un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai
fini delle verifiche delle condizioni di accesso
e di esercizio dell'attività.
Art. 204
Autorizzazione relativa all'assunzione del
controllo di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui é previsto il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
68, consulta in via preliminare le autorità
competenti degli altri Stati membri allorché
l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia
effettuata da un'acquirente che, in virtù
dell'acquisizione, diventa un'impresa madre,
come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita
o ne acquista comunque il controllo e che, nel
contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o
un'impresa di investimento autorizzata in un
altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera
a);
c) una persona, fisica o giuridica, che
controlla una delle imprese di cui alla lettera
a).
Art. 205
Poteri di indagine in collaborazione con le
autorità di altri Stati membri
1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o
attraverso persone appositamente incaricate,
ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle
imprese di assicurazioni operanti in regime di
stabilimento in un altro Stato membro, dirette a
verificare ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della vigilanza sull'impresa.
Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa
l'autorità di vigilanza dello Stato membro della
sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha
diritto di parteciparvi.
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro
d'origine di un'impresa di assicurazioni che
opera nel territorio della Repubblica in regime
di stabilimento può svolgere direttamente, o
attraverso persone appositamente incaricate,
ispezioni nei locali della sede secondaria da
questa costituita, dirette a verificare ogni
elemento utile ai fini dell'esercizio della
vigilanza sull'impresa stessa. Prima di
procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza
informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha
diritto di partecipare all'ispezione stessa.
Art. 206
Assistenza per l'esercizio della vigilanza
supplementare
1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti
di un altro Stato membro di effettuare
accertamenti ovvero concordare altre modalità
per le verifiche necessarie all'esercizio della
vigilanza supplementare, se intende acquisire
informazioni riguardanti un'impresa avente sede
legale in un altro Stato membro che sia
un'impresa di assicurazione controllata o
partecipata dall'impresa di assicurazione
soggetta a vigilanza supplementare, ovvero
informazioni che riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare
avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare
avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa
controllante l'impresa di assicurazione soggetta
a vigilanza supplementare avente sede nel
territorio della Repubblica o un'impresa
comunque con quest'ultima soggetta a direzione
unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. L'autorità di vigilanza competente di un
altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di
procedere a verifiche ispettive presso imprese
con sede legale nel territorio della Repubblica
comprese nell'area della vigilanza supplementare
di competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP
procede direttamente ovvero può consentire che
la verifica sia effettuata dalle autorità che
hanno fatto la richiesta ovvero da una società
di revisione iscritta all'albo di cui al testo
unico dell'intermediazione finanziaria, o da un
revisore contabile iscritto nel registro
previsto dalla legge. Qualora l'autorità
richiedente non proceda direttamente alla
verifica, può prendervi parte. La verifica può
riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o
partecipate da un'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di
un'impresa di assicurazione avente sede legale
in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa
controllante l'impresa di assicurazione avente
sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di
imprese diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni
utili per l'esercizio della vigilanza
supplementare.
4. L'ISVAP può concordare con le autorità
competenti degli Stati terzi modalità per
l'ispezione di succursali di imprese di
assicurazione e di riassicurazione insediate nei
rispettivi territori.
Art. 207
Scambi di informazioni per l'esercizio della
vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato
membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di
vigilanza dello Stato di origine le informazioni
necessarie relativamente al trasferimento degli
elementi costitutivi del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri le informazioni alle
medesime necessarie per verificare che gli
elementi costitutivi del margine di solvibilità
di imprese di assicurazione soggette alla
vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate
da imprese di assicurazione soggette a vigilanza
supplementare da parte di tali autorità, possano
effettivamente essere resi disponibili per
soddisfare la situazione di solvibilità corretta
di tali imprese.
Art. 208
Rapporti con la Commissione europea
relativamente ad imprese di Stati terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa rilasciata ad
un'impresa di assicurazione di nuova
costituzione che sia controllata, direttamente o
indirettamente, da imprese di assicurazione
aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da
parte di imprese di assicurazione aventi la sede
legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di
controllo in imprese di assicurazione aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione é stata rilasciata ad
un'impresa di assicurazione che si trovi nella
situazione di cui alla lettera a), la struttura
dei rapporti di controllo é specificamente
indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia
alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle
difficoltà incontrate dalle imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica
nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in
regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea,
l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di
autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 1, per un periodo
massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le
autorizzazioni sono negate qualora la decisione
della Commissione sia prorogata dal Consiglio
dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica nel caso in cui imprese di assicurazione
di Stati terzi, o società dalle medesime
controllate ed autorizzate da uno Stato
dell'Unione europea, costituiscano una impresa
di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano
partecipazioni in imprese di assicurazione
autorizzate secondo la legge di uno Stato
membro.
Art. 209
Comunicazioni alla Commissione europea sulle
assicurazioni obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le
assicurazioni di cui la legge italiana dispone
l'obbligatorietà, indicando le disposizioni,
legislative e di attuazione, vigenti per
ciascuna di esse e specifica le informazioni che
é necessario riportare nel documento che
l'impresa di assicurazione consegna
all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto
assolvimento dell'obbligo.
Titolo XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 210
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese
di assicurazione, che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica e che siano
controllanti o partecipanti in almeno un'impresa
di assicurazione, in un'impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo o in
un'impresa di riassicurazione, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese
di assicurazione, che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica e che siano
controllate da un'impresa di partecipazione
assicurativa, da un'impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo o da
un'impresa di riassicurazione, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi
secondarie, che sono istituite nel territorio
della Repubblica da imprese di assicurazione che
hanno sede legale in uno Stato terzo, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
218, salvo che le medesime sedi siano già
soggette alla vigilanza complessiva di
solvibilità esercitata dall'autorità di
vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate
dall'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti
nell'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da
un'impresa controllante o partecipante in
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210 o le imprese che sono comunque con questa
soggette a direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per
impresa controllante la società che esercita il
controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e
2, lettere a) e b), e per impresa partecipante
si intende la società che detiene, direttamente
o indirettamente, diritti nel capitale di
un'altra società, i quali realizzano una
situazione di legame durevole con la società
partecipata o che consentono l'esercizio di
un'influenza notevole in virtù di particolari
vincoli contrattuali. É altresì impresa
partecipante l'impresa legata ad un'altra
impresa quando sono sottoposte ad una direzione
unitaria ovvero quando gli organi di
amministrazione, direzione e controllo sono
composti in maggioranza dalle stesse persone. É
in ogni caso considerata partecipazione il
possesso di almeno il venti per cento del
capitale o dei diritti di voto di un'impresa.
Nei confronti delle imprese di cui all'articolo
210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti
di controllo e di partecipazione si fa
riferimento allo stato patrimoniale della sede
secondaria redatto secondo quanto previsto dal
titolo VIII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere
dall'area della vigilanza supplementare le
imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale
in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli
giuridici al trasferimento delle informazioni
necessarie con gli effetti previsti dal
provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento,
escludere dall'area della vigilanza
supplementare un'impresa di cui al comma 1,
quando l'impresa presenta un interesse
trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare oppure quando é inopportuno o
fuorviante considerare la situazione finanziaria
di tale impresa rispetto allo scopo della
vigilanza supplementare.
Capo II
Procedure di controllo interno e poteri di
vigilanza
Art. 212
Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano
adeguate procedure di controllo interno,
individuando una funzione per la produzione dei
dati e delle informazioni utili ai fini
dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1,
sono tenute a fornire alla capogruppo le
informazioni da questa richieste ai fini
dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione o sul gruppo
assicurativo.
Art. 213
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210
trasmettono all'ISVAP, con le modalità ed i
termini da esso stabiliti con regolamento, i
dati e le informazioni utili all'esercizio della
vigilanza supplementare sull'impresa di
assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati
e le informazioni richieste, l'Istituto può
rivolgersi direttamente alle imprese incluse
nell'area della vigilanza supplementare
sull'impresa assicurativa per acquisire con le
modalità ed i termini stabiliti ai sensi del
comma 1, tali dati e informazioni, ferma
restando la cooperazione fra le autorità
prevista dall'articolo 10.
Art. 214
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle
informazioni sulla vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, l'ISVAP può effettuare
ispezioni, direttamente o tramite soggetti
incaricati, presso le seguenti imprese, con sede
legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di
assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di
assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa
controllante l'impresa di assicurazione italiana
o le imprese comunque con quest'ultima soggette
a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle
informazioni sulla vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210 nei confronti delle imprese di
cui alle lettere a), b) e c), del comma 1,
ovvero delle imprese di assicurazione
controllate o partecipate dall'impresa di
assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno
la sede legale in un altro Stato membro, si
applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di
imprese diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni
utili per l'esercizio della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di
cui all'articolo 210.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica, le sedi secondarie,
istituite nel territorio della Repubblica da
imprese di assicurazione aventi sede legale in
uno Stato terzo, nonché le sedi secondarie
istituite nel territorio della Repubblica da
imprese di riassicurazione aventi sede legale in
altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo,
sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle
operazioni infragruppo che sono realizzate tra
le medesime entità e le imprese, di cui
all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono
con una persona fisica che controlla o detiene
una partecipazione nell'impresa di assicurazione
o in un'impresa inclusa nell'area della
vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a
vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre
operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine
di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano
adeguati meccanismi di gestione del rischio e di
controllo interno, ivi comprese idonee procedure
contabili e di segnalazione, per consentire
l'accertamento, la quantificazione, il
monitoraggio e il controllo delle operazioni di
cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneità
delle procedure e con regolamento dispone
prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle
operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di
accertare che tali operazioni non producano
effetti negativi per la solvibilità di
un'impresa di assicurazione o possano arrecare
pregiudizio agli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 216
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla
rilevanza economica delle operazioni, individua
con regolamento, in conformità all'articolo 215,
comma 4, le operazioni da assoggettare a
comunicazione periodica successiva, con cadenza
almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un
regime di comunicazione preventiva fissando,
altresì, le modalità e i termini per le
comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a
comunicazione preventiva determina gli effetti
negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o può
arrecare pregiudizio per gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta
all'impresa, con provvedimento motivato il
compimento dell'operazione entro il termine di
venti giorni dalla ricezione della
comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione
alla comunicazione preventiva risulta incompleta
o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari
elementi integrativi. In tale ipotesi il termine
é interrotto e decorre nuovamente dalla data di
ricezione della documentazione integrativa. Il
termine é invece sospeso se l'ISVAP formula
rilievi o chiede ulteriori informazioni in
relazione all'operazione e continua a decorrere
dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni
soggette a comunicazione periodica successiva o
quelle per le quali é stata omessa la
comunicazione preventiva producono o rischiano
di produrre effetti negativi per la solvibilità
dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per
gli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative,
ordina all'impresa di assicurazione di porre in
atto le misure idonee a rimuovere tali
conseguenze negative o pregiudizievoli,
assegnando a tal fine un termine congruo.
Capo IV
Verifica della solvibilità corretta
Art. 217
Solvibilità corretta delle imprese di
assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, calcolano la
situazione di solvibilità corretta secondo le
disposizioni stabilite dall'ISVAP con
regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di
solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione
della costituzione di capitale frutto di
operazioni interne al gruppo, non si tiene conto
delle imprese controllate ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio,
un prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilità corretta alla data di chiusura
dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce
secondo il modello di cui all'articolo 219,
comma 1, lettera b).
Art. 218
Verifica della solvibilità dell'impresa
controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, effettuano una
verifica della solvibilità dell'impresa
controllante secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa,
di riassicurazione o di assicurazione avente
sede legale in uno Stato terzo é a sua volta
controllata da una o più imprese di
partecipazione assicurativa, di riassicurazione,
o di assicurazione aventi sede legale in uno
Stato terzo, la verifica della solvibilità della
controllante può essere effettuata solo a
livello dell'ultima impresa controllante che sia
un'impresa di partecipazione assicurativa, di
riassicurazione o di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali,
che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata
a tutti i livelli o a determinati livelli
intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno
incluse tutte le imprese controllate o
partecipate dall'impresa di partecipazione
assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o
dall'impresa di assicurazione avente sede legale
in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio,
un prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilità della controllante secondo il
modello di cui all'articolo 219, comma 1,
lettera d).
Art. 219
Calcolo della situazione di solvibilità corretta
1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità
corretta, i criteri di valutazione delle
attività e delle passività, i termini e le
modalità delle comunicazioni da effettuare
periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo
di calcolo della solvibilità corretta per le
imprese di assicurazione controllate o
partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilità corretta, i criteri
applicativi del calcolo della solvibilità
corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo
computo degli elementi costitutivi del margine
di solvibilità, il trattamento, il trasferimento
ed i limiti di utilizzo degli elementi
costitutivi del margine di solvibilità,
l'eliminazione della costituzione di capitale
frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di
riassicurazione controllate o partecipate aventi
sede legale nel territorio della Repubblica o in
un altro Stato membro, delle imprese di
partecipazione assicurativa intermedie, delle
imprese di assicurazione controllate o
partecipate aventi sede legale in uno Stato
terzo, delle imprese di riassicurazione
controllate o partecipate aventi sede legale in
uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel
calcolo della situazione di solvibilità
corretta, determinando agli stessi fini gli
effetti derivanti dalla indisponibilità delle
informazioni relativamente ad imprese
controllate o partecipate aventi sede legale in
un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilità della società che
controlla l'impresa di assicurazione, i criteri
e le modalità di verifica della solvibilità
della medesima società, i principi generali, i
metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa
controllante ai fini del margine di solvibilità
teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di
verifica della solvibilità dell'impresa
controllante;
e) le modalità tecniche per il calcolo della
situazione di solvibilità corretta, garantendo
la permanenza della sostanziale equivalenza tra
i metodi di calcolo.
Art. 220
Accordi per la concessione di esonero
1. Se un'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, é controllata da
un'altra impresa di assicurazione o da
un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa aventi sede legale
in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare
l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1,
dall'obbligo di calcolare la situazione di
solvibilità corretta, se l'Istituto ha
concordato con le autorità di vigilanza
competenti degli Stati membri interessati di
attribuire l'esercizio della vigilanza
supplementare all'autorità di vigilanza
dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di
assicurazione con sede legale in un altro Stato
membro sono controllate dalla stessa impresa di
partecipazione assicurativa, dalla stessa
impresa di riassicurazione o dalla stessa
impresa di assicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma
2, dall'obbligo di effettuare la verifica della
solvibilità della controllante, se l'Istituto ha
concordato con le autorità degli altri Stati
membri interessati di attribuire l'esercizio
della vigilanza supplementare all'autorità di
vigilanza dell'altro Stato membro.
Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E
LIQUIDAZIONE
Capo I
Misure di salvaguardia
Art. 221
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o
sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184,
qualora l'impresa, che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, non osservi le
disposizioni sulle riserve tecniche e sulle
attività a copertura delle medesime, l'ISVAP ne
contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme violate, assegnando un
termine congruo per l'attuazione degli
adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole
per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può
vietare all'impresa di compiere atti di
disposizione sui beni esistenti nel territorio
della Repubblica e successivamente può
consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
disponibilità limitata, comunque informando
preventivamente le autorità di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera.
L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo
provvedimento, indicando i beni da assoggettare
a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine
assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP
può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui
all'articolo 229 per l'eliminazione delle
violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un
periodo fino a sei mesi, allo scopo di
salvaguardare gli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, con gli effetti di cui
all'articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravità della
violazione, il vincolo sui singoli attivi
iscritti nel registro a copertura delle riserve
tecniche con le modalità previste dall'articolo
224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari é
comunicato alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed
é pubblicato nel bollettino. Il provvedimento
viene revocato prima del termine, se l'impresa
ha eliminato o posto completo rimedio alla
violazione contestata. La revoca é comunicata
alle autorità di vigilanza degli altri Stati
membri ed il relativo provvedimento é pubblicato
nel bollettino.
Art. 222
Violazione delle norme sul margine di
solvibilità o sulla quota di garanzia
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, non disponga del
margine di solvibilità nella misura necessaria,
l'ISVAP richiede, ai fini della successiva
approvazione, la presentazione, entro un termine
congruo, ma non pregiudizievole per la
protezione degli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di
sotto della quota di garanzia o se la quota non
é più costituita in conformità alle pertinenti
disposizioni di legge o dei provvedimenti di
attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della
successiva approvazione, la presentazione, entro
un termine congruo, di un piano di finanziamento
a breve termine, nel quale sono indicate le
misure che l'impresa si propone di adottare per
ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP
può vietare all'impresa di compiere atti di
disposizione sui beni esistenti nel territorio
della Repubblica e successivamente può
consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
disponibilità limitata, comunque informando
preventivamente le autorità di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera.
L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo
provvedimento, indicando i beni da assoggettare
a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP può anche
disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti
nel registro a copertura delle riserve tecniche
con le modalità previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione
autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i
rami vita, che non disponga in una delle due
gestioni del margine di solvibilità nella misura
prescritta per ciascuna delle due gestioni,
l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di
elementi espliciti eccedenti il margine di
solvibilità da una gestione all'altra per
l'attuazione dei piani di risanamento o di
finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento riguardino una società cooperativa
e prevedano un aumento di capitale sociale, il
limite individuale di sottoscrizione del
capitale sociale é elevato sino al triplo. In
tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione assembleare di
aumento del capitale sociale, la società
cooperativa é tenuta ad esibire il provvedimento
adottato dall'ISVAP.
Art. 223
Misure di intervento a tutela della solvibilità
prospettica dell'impresa di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222,
qualora i diritti degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative siano
a rischio per effetto del deterioramento della
posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di
garantire che l'impresa sia in grado di
soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve
periodo, la costituzione di un margine di
solvibilità più elevato, rispetto a quello
risultante dall'ultimo bilancio approvato,
tenuto conto del piano di risanamento
finanziario predisposto dall'impresa e riferito
ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme
di attuazione che riguardano, in particolare, i
dati e le informazioni da indicare nel piano di
risanamento finanziario, che deve includere, in
ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto
economico per ciascuno degli esercizi
considerati, le previsioni relative alla
raccolta premi, agli oneri per sinistri
liquidati e riservati ed alle spese di gestione,
la prevedibile situazione di tesoreria, una
esposizione relativa ai mezzi finanziari
destinati alla copertura del margine di
solvibilità e delle riserve tecniche ed una
esposizione della politica di riassicurazione
nel suo complesso e delle forme di copertura
riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa
di assicurazione, può ridurre il valore di tutti
gli elementi che rientrano nel margine di
solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in
cui abbiano subito una significativa diminuzione
del valore di mercato nel periodo successivo
alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o
alla qualità dei contratti di riassicurazione
rispetto all'esercizio precedente ovvero nel
caso in cui i contratti di riassicurazione non
prevedano alcun trasferimento del rischio o
prevedano un trasferimento di modesta entità,
l'ISVAP può diminuire il coefficiente di
riduzione stabilito ai fini del calcolo del
margine di solvibilità richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di
solvibilità dell'impresa di assicurazione, alla
quale ha richiesto il piano di risanamento
finanziario, fino a quando ritenga che i diritti
degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative siano a rischio.
Art. 224
Procedura di apposizione del vincolo sulle
attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili,
l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri
immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore
dei crediti di assicurazione, sui beni immobili
e sui diritti immobiliari di godimento
dell'impresa che sono localizzati nel territorio
della Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del
vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli
di cui al comma 1, nelle forme previste dalla
legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le
autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione
del provvedimento sono tenuti al compimento
degli atti e delle operazioni necessarie per
rendere effettivo ed opponibile ai terzi il
vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati é data
comunicazione alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera o
possiede beni.
Art. 225
Misure di salvaguardia in caso di revoca
parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale
dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative e dei
lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa
che ha sede nel territorio della Repubblica di
compiere atti di disposizione sui propri beni,
qualora tale provvedimento non sia già stato
adottato per il caso di violazione delle norme
sulle riserve tecniche, sulle attività a
copertura, sul margine di solvibilità richiesto
o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui
singoli attivi iscritti nel registro a copertura
delle riserve tecniche con le modalità previste
dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi
1 e 2 é data comunicazione alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali
l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse
autorità può essere richiesto di adottare misure
analoghe, cooperando nell'adozione di ogni
provvedimento idoneo a salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
Art. 226
Imprese con sede legale in altri Stati membri e
in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione,
che hanno sede legale in altri Stati membri e
che operano nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento e di prestazione di
servizi, di compiere atti di disposizione sui
beni esistenti nel territorio della Repubblica,
quando ciò sia richiesto dalle autorità di
vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine
e siano indicati gli attivi che devono
costituire oggetto di tale misura. A richiesta
delle medesime autorità, l'ISVAP adotta altresì
i provvedimenti di vincolo delle singole
attività patrimoniali a copertura delle riserve
tecniche con le modalità di cui all'articolo
224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al
presente capo nei confronti delle imprese di
assicurazione che hanno sede legale in Stati
terzi e delle imprese di riassicurazione che
hanno sede legale in altri Stati membri o in
Stati terzi in caso di violazione posta in
essere dalla sede secondaria stabilita nel
territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul
margine di solvibilità ed é posta in essere da
un'impresa di assicurazione extracomunitaria che
sia stabilita, oltre che nel territorio della
Repubblica, anche in altri Stati membri e che
sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività
effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli
altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei
provvedimenti adottati é data comunicazione alle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri
nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle
stesse autorità può essere richiesto di adottare
misure analoghe, cooperando nell'adozione di
ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di
solvibilità per il complesso delle attività
esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di
assicurazione extracomunitaria é sottoposto al
controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza
di un altro Stato membro, per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni
posseduti dall'impresa nel territorio della
Repubblica la medesima autorità può avvalersi
della cooperazione dell'ISVAP.
Art. 227
Misure in caso di situazione di solvibilità
corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di
solvibilità corretta di cui all'articolo 217
evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP
richiede all'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro
un termine congruo, ma non pregiudizievole per
la protezione degli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, un piano di intervento che
identifichi le cause della deficienza ed
illustri le iniziative che l'impresa si impegna
a realizzare, entro un termine di esecuzione
prestabilito, per ripristinare la situazione di
solvibilità corretta e per garantire la
solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di
risanamento o di finanziamento a breve termine
presentati da imprese di assicurazione
controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, può
indicare le misure integrative o correttive del
piano atte a ripristinare la situazione di
solvibilità corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la
situazione di solvibilità corretta, richiede
all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1,
immediati interventi atti a eliminare o ridurre
la deficienza della situazione di solvibilità
corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3
e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle
disposizioni legislative e amministrative sulla
vigilanza supplementare o se, all'esito
dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane
una situazione di solvibilità corretta
gravemente deficitaria nei confronti
dell'impresa di cui al comma 1, possono essere
disposte le misure di risanamento di cui al capo
II.
Art. 228
Misure a seguito della verifica di solvibilità
dell'impresa controllante
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla
solvibilità dell'impresa controllante di cui
all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210, comma 2, é compromessa o rischia di
esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o
all'impresa di partecipazione assicurativa
capogruppo di presentare un programma di
intervento atto a garantire la solvibilità,
anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo
all'impresa controllante non sono ripristinate,
ovvero in caso di mancata presentazione o
mancata esecuzione del programma di cui al comma
1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al titolo VII, capo III,
può:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione
qualsiasi operazione di cui all'articolo 215,
nonché le operazioni tra le imprese controllate
dall'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui
all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c),
legate con l'impresa medesima da rapporti di
controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che
sarebbero distribuibili alla controllante in
un'apposita riserva di patrimonio netto.
Capo II
Misure di risanamento
Art. 229
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle
disposizioni di legge e dei relativi
provvedimenti di attuazione, può disporre la
nomina di un commissario per il compimento di
singoli atti che siano necessari per rendere la
gestione dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, é preceduto
dalla contestazione delle violazioni accertate e
può essere disposto decorso inutilmente il
termine contestualmente assegnato per far
cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli
effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma
1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236
ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
Art. 230
Commissario per la gestione provvisoria
1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i
presupposti per l'amministrazione straordinaria
di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di
assoluta urgenza, che uno o più commissari
assumano i poteri di amministrazione
dell'impresa. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto
sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata
superiore a due mesi. L'ISVAP può stabilire
speciali cautele e limitazioni nella gestione
dell'impresa. Si applicano, in quanto
compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e
8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo
235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1,
2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria
intervenga lo scioglimento degli organi di
amministrazione e di controllo ai sensi
dell'articolo 231, comma 1, i commissari
assumono le attribuzioni dei commissari
straordinari fino all'insediamento degli organi
straordinari. In tal caso si applica l'articolo
231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli
organi subentranti prendono in consegna
l'azienda dai commissari con le modalità
previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 231
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attività produttive, su
proposta dell'ISVAP, può disporre con decreto lo
scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo dell'impresa
quando:
a) risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attività dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP
dagli organi amministrativi ovvero
dall'assemblea straordinaria dell'impresa con
istanza motivata sulla base dei presupposti di
cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta é preceduta dalla contestazione
degli addebiti da parte dell'ISVAP, con
assegnazione all'impresa di un termine congruo
per presentare le controdeduzioni ovvero per
rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi
diversi da quelli indicati nel comma 1 sono
sospese per effetto del provvedimento di
amministrazione straordinaria, salvo quanto
previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività
produttive e la proposta dell'ISVAP sono
comunicati dai commissari straordinari agli
interessati, che ne facciano richiesta, non
prima dell'insediamento di cui all'articolo 235,
comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata
di un anno dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda
un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi
la chiusura anticipata.
La procedura può essere prorogata, su proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attività
produttive per un periodo non superiore a dodici
mesi.
Art. 232
Efficacia delle misure di risanamento sul
territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione
provvisoria e di amministrazione straordinaria
sono efficaci anche nei confronti delle
succursali o di qualsiasi altra presenza delle
imprese di assicurazione italiane nel territorio
degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorità di
vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta
adozione di un provvedimento di gestione
provvisoria o di amministrazione straordinaria e
degli effetti che da tale provvedimento
potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei
confronti di imprese che hanno sede legale in un
altro Stato membro, producono, a seguito della
comunicazione all'ISVAP e senza necessità di
ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle
succursali delle imprese operanti nel territorio
della Repubblica anche nei confronti dei terzi,
anche se la legge italiana non preveda tali
misure di risanamento o ne subordini
l'applicazione a condizioni diverse da quelle
per le quali sono state adottate dall'autorità
di vigilanza dell'altro Stato membro.
Art. 233
Organi della procedura di amministrazione
straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari
straordinari per l'amministrazione dell'impresa
ed un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque componenti, il cui presidente é designato
nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i
commissari ed i componenti del comitato di
sorveglianza nell'interesse del miglior
svolgimento della procedura ed in ogni caso di
perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al
presidente ed ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La
spesa é a carico dell'impresa sottoposta alla
procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i
requisiti di professionalità e di onorabilità
stabiliti per i soggetti che svolgono,
rispettivamente, funzioni di amministrazione e
funzioni di controllo presso l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
Art. 234
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le
funzioni ed assumono i poteri di amministrazione
dell'impresa.
Essi provvedono ad accertare la situazione
aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad
amministrare l'impresa nell'interesse degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative. Le disposizioni del
codice civile, statutarie o convenzionali,
relative ai poteri di controllo spettanti ai
titolari di partecipazioni non si applicano agli
atti dei commissari. In caso di impugnazione
delle decisioni dei commissari i soci non
possono chiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari
soggette ad autorizzazione o comunque attuative
di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le
funzioni di controllo e fornisce pareri ai
commissari nei casi previsti dal presente capo o
stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno
inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo
235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio
delle consegne agli organi subentranti, fatti
salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in
via particolare con istruzioni specifiche
impartite ai commissari e ai componenti del
comitato di sorveglianza, può stabilire speciali
cautele e limitazioni nella gestione
dell'impresa. I componenti degli organi
straordinari sono personalmente responsabili per
l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP.
Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non
ne abbiano avuto conoscenza. I commissari
straordinari acquisiscono preventivamente il
parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione
di piani di risanamento che prevedano cessioni
di portafoglio, di azienda o rami di azienda o
di partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di
responsabilità contro i componenti dei disciolti
organi amministrativi e di controllo e contro il
direttore generale, la società di revisione e
l'attuario revisore spetta ai commissari
straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di
responsabilità, riferendone periodicamente
all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP,
possono, nell'interesse della procedura,
sostituire la società di revisione e l'attuario
da essa nominato, nonché l'attuario incaricato
nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo
dell'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai
medesimi soggetti compete soltanto il
corrispettivo per la durata residua
dell'incarico e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può
avere durata massima fino al termine
dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli
altri organi indicati nell'articolo 231, comma
3, con ordine del giorno non modificabile da
parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d'uno, essi
decidono a maggioranza dei componenti in carica
ed i loro poteri di rappresentanza sono
validamente esercitati con la firma congiunta di
due di essi. É consentita la delega di poteri,
anche per categorie di operazioni, a uno o più
commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a
maggioranza dei componenti in carica ed in caso
di parità prevale il voto del presidente.
Art. 235
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano
prendendo in consegna l'azienda dagli organi
amministrativi disciolti con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una
situazione dei conti. Alle operazioni assiste
almeno un componente del comitato di
sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli
organi amministrativi disciolti o per altre
ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle
consegne, i commissari provvedono d'autorità ad
insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove
occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui
all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa
ed esegue le consegne ai commissari straordinari
secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato
approvato, i commissari provvedono al deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione
sulla situazione patrimoniale ed economica
redatta sulla base delle informazioni
disponibili. La relazione é accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. É
comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
Art. 236
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di
sorveglianza, al termine delle loro funzioni,
redigono separati rapporti sull'attività svolta
e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso
all'inizio dell'amministrazione straordinaria é
protratta ad ogni effetto di legge fino al
termine della procedura. I commissari redigono
un progetto di bilancio che viene presentato
all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'amministrazione
straordinaria e successivamente pubblicato nei
modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle
loro funzioni, provvedono perché siano
ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con
funzioni di amministrazione prendono in consegna
l'azienda dai commissari secondo le modalità
previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 237
Adempimenti in materia di pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di
chiusura della gestione straordinaria é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
successivamente riprodotto nel Bollettino. I
provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca
degli organi della procedura sono pubblicati, a
cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione
straordinaria sono altresì pubblicati, a cura
dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione
della nomina, i commissari straordinari
depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro
Stato membro dell'adozione di un provvedimento
di risanamento nei confronti di un'impresa che
ha una succursale nel territorio della
Repubblica, può provvedere alla pubblicazione
della decisione con le modalità che ritiene più
opportune. Nella pubblicazione sono specificati
l'autorità che ha emesso il provvedimento,
l'autorità cui é possibile proporre ricorso nel
caso il provvedimento sia soggetto ad
impugnazione, la normativa applicabile e il
nominativo dell'eventuale amministratore
straordinario.
Art. 238
Esclusività delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di
riassicurazione non si applica il titolo III
della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di
riassicurazione non si applica l'articolo 2409
del codice civile. Se vi é fondato sospetto che
i soggetti con funzioni di amministrazione, in
violazione dei propri doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione che possano
arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più
società controllate, l'organo con funzioni di
controllo o i soci che il codice civile abilita
a presentare denuncia al tribunale possono
denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide,
con provvedimento motivato, nel rispetto dei
principi del giusto procedimento.
Art. 239
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di
imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede
legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede
secondaria nel territorio della Repubblica, le
misure di risanamento sono disposte nei
confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i
commissari esercitano le funzioni ed assumono i
poteri di amministrazione spettanti agli organi
di amministrazione dell'impresa di appartenenza.
Allo stesso modo il comitato di sorveglianza
esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione
abbia insediato succursali in altri Stati
membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con
quelle delle autorità di tali Stati. I
commissari collaborano con gli organi designati
in altri Stati ove fossero presenti succursali
sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede
legale in uno Stato membro od in uno Stato
terzo, ha insediato una sede secondaria nel
territorio della Repubblica, le misure di
risanamento sono disposte nei confronti della
sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente capo.
Capo III
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 240
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade
dall'autorizzazione quando:
a) non dà inizio all'attività entro i primi
dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attività per un periodo
superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra
impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della
società.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio
all'attività entro i primi dodici mesi ovvero
non abbia esercitato la stessa per un periodo
superiore a sei mesi, in presenza di
giustificati motivi e su richiesta dell'impresa
interessata, l'ISVAP può consentire un limitato
periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione
dell'attività riguardano soltanto alcuni dei
rami per i quali l'impresa di assicurazione é
stata autorizzata, la decadenza concerne
esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato
nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione
e, nel caso riguardi il complesso dei rami
esercitati, dispone la cancellazione dall'albo
delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione. Il provvedimento é comunicato
dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attività
alla gestione dei contratti in corso e non
assume nuovi affari a far data dalla
pubblicazione del provvedimento di decadenza. La
medesima disposizione si applica nel caso di
decadenza limitata ad uno o più rami di
attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono
efficacia con la pubblicazione del provvedimento
di decadenza. Nei contratti che hanno durata
superiore all'anno il contraente può recedere,
mediante comunicazione scritta all'impresa, con
effetto dalla scadenza della prima annualità
successiva alla pubblicazione del provvedimento
di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue
al verificarsi delle situazioni di cui al comma
1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando
ricorrono le condizioni previste all'articolo
245, non adotta il provvedimento di decadenza e
propone al Ministro delle attività produttive la
revoca dell'autorizzazione e la liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa di
assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'impresa di assicurazione che
ha sede legale in uno Stato terzo e che é
autorizzata ad operare nel territorio della
Repubblica con una sede secondaria.
Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo
ha adottato un provvedimento di decadenza nei
confronti dell'impresa di assicurazione, analogo
provvedimento é adottato nei confronti della
sede secondaria.
Art. 241
Liquidazione ordinaria dell'impresa di
assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa
tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una
causa di scioglimento della società. L'ISVAP,
verificata la sussistenza dei presupposti per la
liquidazione ordinaria nei casi previsti
all'articolo 240, comma 1, approva, con il
provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o
con altro successivo, la nomina dei liquidatori
prima dell'iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della società. Non si può dar corso
all'iscrizione nel registro delle imprese degli
atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento
della società se non consti l'accertamento di
cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di
onorabilità e di professionalità prescritti con
il regolamento del Ministro delle attività
produttive di cui all'articolo 76. Qualora
perdano i relativi requisiti, i liquidatori
decadono dalla carica. Se l'assemblea non
provvede alla loro sostituzione entro trenta
giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto
dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle
attività produttive l'adozione del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme
stabilite dal codice civile, ferme restando le
disposizioni in materia di riserve tecniche e di
attività a copertura previste nel titolo III. I
liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio
annuale redatto secondo le disposizioni previste
nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla
vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione
della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo
245, se la procedura di liquidazione non si
svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP,
con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può
disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché
dei componenti degli organi di controllo. La
sostituzione degli organi non comporta il
mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'impresa di assicurazione che
ha sede legale in uno Stato terzo e che é
autorizzata ad operare in stabilimento nel
territorio della Repubblica, fermo restando che
l'efficacia dei provvedimenti adottati é
limitata alla medesima sede secondaria.
Art. 242
Revoca dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione é revocata quando l'impresa
di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività,
ai limiti imposti nel provvedimento di
autorizzazione o previsti nel programma di
attività;
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso
all'attività assicurativa;
c) é gravemente inadempiente alle disposizioni
del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti,
le misure previste dal piano di risanamento o
dal piano di finanziamento ovvero non ha
realizzato entro i termini stabiliti, nel caso
in cui sia soggetta a vigilanza supplementare,
le misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta
ovvero é dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della
responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
fermo quanto previsto al comma 1, é altresì
revocata nel caso di ripetuto o sistematico
rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di
cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di
ripetuta o sistematica violazione delle
disposizioni sulle procedure di liquidazione dei
sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami
esercitati dall'impresa di assicurazione o solo
alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione é disposta con
decreto del Ministro delle attività produttive,
su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda
tutti i rami esercitati, l'impresa é
contestualmente posta in liquidazione coatta con
il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone
la cancellazione dall'albo delle imprese di
assicurazione. Il Ministro delle attività
produttive, su proposta dell'ISVAP, può tuttavia
consentire che l'impresa si ponga in
liquidazione ordinaria, entro un termine
perentorio, quando il provvedimento di revoca
sia stato adottato per i motivi indicati al
comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attività produttive, su
proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la
liquidazione coatta se l'impresa di
assicurazione, nel caso di revoca limitata ad
alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui
all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei
liquidatori non sono iscritte nel registro delle
imprese nel termine assegnato ai sensi del comma
4.
6. I decreti del Ministro delle attività
produttive sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono
comunicati dall'ISVAP alle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri.
Art. 243
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad
un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata
all'impresa di assicurazione che ha sede legale
in uno Stato terzo per l'attività della sede
secondaria nel territorio della Repubblica, é
disposta, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le
modalità e per gli effetti di cui all'articolo
242.
2. La revoca é altresì disposta quando
l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha
adottato nei confronti dell'impresa un
provvedimento di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio delle attività assicurative nei
rami vita o nei rami danni ovvero quando le
autorità dello Stato membro che controllano lo
stato di solvibilità dell'impresa medesima per
il complesso delle operazioni da essa effettuate
nel territorio dell'Unione europea hanno
adottato analogo provvedimento per deficienze
nella costituzione del margine di solvibilità e
della quota di garanzia. Nei casi previsti dal
presente comma la revoca é disposta per il
complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando
le autorità di vigilanza dello Stato nel quale
l'impresa ha sede legale hanno operato in
violazione della condizione di parità e
reciprocità di trattamento riservata alle
imprese di assicurazione italiane ivi operanti,
ovvero quando le medesime autorità hanno imposto
restrizioni alla libera disponibilità dei beni
posseduti in Italia dall'impresa o hanno
ostacolato il trasferimento dei capitali
necessari all'impresa di assicurazione per il
normale esercizio dell'attività nel territorio
della Repubblica.
4. L'ISVAP può tuttavia consentire che l'impresa
ponga in liquidazione ordinaria, entro un
termine perentorio, la sede secondaria nel
territorio della Repubblica quando il
provvedimento di revoca é adottato per i motivi
indicati al comma precedente. Il Ministro delle
attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
dispone inoltre la liquidazione coatta della
sede secondaria quando la nomina dei liquidatori
non é iscritta nel registro delle imprese nel
termine assegnato.
Art. 244
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata
all'impresa di riassicurazione é disposta nei
casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli
240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3
e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla
corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa di riassicurazione é disposta nei
casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii
come riferiti alla corrispondente disciplina
delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'impresa di riassicurazione
che ha sede legale in un altro Stato membro o in
uno Stato terzo e che é autorizzata ad operare
in stabilimento nel territorio della Repubblica,
fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti
adottati é limitata alla medesima sede
secondaria. Quando l'autorità di vigilanza
dell'impresa di riassicurazione ha disposto la
decadenza o la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio delle attività riassicurative,
analogo provvedimento é adottato nei confronti
della sede secondaria.
Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attività produttive, su
proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto,
la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività in tutti i rami e la liquidazione
coatta amministrativa, anche quando ne sia in
corso l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora
le irregolarità nell'amministrazione o le
violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie ovvero le perdite
previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta
dall'ISVAP, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza
motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari
straordinari o dei liquidatori ricorrendo i
presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività
produttive e la proposta dell'ISVAP sono
comunicati dai commissari liquidatori agli
interessati, che ne facciano richiesta, non
prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano
le funzioni degli organi amministrativi e di
controllo, nonché di ogni altro organo
dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano
altresì le funzioni dell'assemblea dei soci,
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli
262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa
operi attraverso succursali stabilite in altri
Stati membri, anche delle autorità di vigilanza
di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di
liquidazione coatta amministrativa di imprese
italiane si applicano e producono i loro effetti
negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno
ai fini della liquidazione, può autorizzare i
commissari liquidatori a proseguire operazioni
specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette
a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme del
presente capo. Per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le
disposizioni della legge fallimentare.
Art. 246
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari
liquidatori ed un comitato di sorveglianza
composto da tre a cinque componenti, il cui
presidente é designato nell'atto di nomina. I
liquidatori e il comitato di sorveglianza sono
nominati per un periodo triennale, rinnovabile
senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati
e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i
commissari ed i componenti del comitato di
sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai
componenti del comitato di sorveglianza sono
determinate dall'ISVAP in base ai criteri da
esso stabiliti. La spesa é a carico dell'impresa
sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i
requisiti di professionalità e di onorabilità
stabiliti per i soggetti che svolgono,
rispettivamente, funzioni di amministrazione e
funzioni di controllo presso l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
Art. 247
Adempimenti in materia di pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta
amministrativa sono pubblicati a cura dell'ISVAP
nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono
altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della
liquidazione di un'impresa, che opera sul
territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi,
dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine, può disporre la pubblicazione della
decisione secondo le modalità che ritiene più
opportune. Nella pubblicazione é indicata
l'autorità di vigilanza competente, la
legislazione dello Stato membro che trova
applicazione e il nominativo del liquidatore. La
pubblicazione é redatta in lingua italiana. I
provvedimenti e le procedure di liquidazione di
imprese di altri Stati membri sono disciplinati
e producono i loro effetti, senza ulteriori
formalità, nell'ordinamento italiano secondo la
normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione
della nomina i commissari depositano in copia
l'atto di nomina degli organi della liquidazione
per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248
Accertamento giudiziario dello stato di
insolvenza
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione
coatta, si trova in stato di insolvenza, il
tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
legale, su richiesta di uno o più creditori
ovvero su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti
legali dell'impresa, dichiara lo stato di
insolvenza con sentenza in camera di consiglio.
Quando l'impresa sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il tribunale
dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei
commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti
legali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, primo, secondo periodo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza
al momento dell'emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non é stata dichiarata ai sensi del
comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa
ha la sede legale, su ricorso dei commissari
liquidatori o su istanza del pubblico ministero
o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati
rappresentanti legali dell'impresa e i
commissari se nominati, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione lo stato d'insolvenza si
manifesta, oltre che nei modi indicati
nell'articolo 5, secondo comma, della legge
fallimentare, anche nella situazione di
notevole, evidente e non transitoria
insufficienza delle attività patrimoniali
necessarie per far fronte agli impegni relativi
ai crediti di assicurazione o di
riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza produce gli effetti indicati
nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249
Effetti nei confronti dell'impresa, dei
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento
che dispone la liquidazione coatta nei confronti
dell'impresa non può essere promossa o
proseguita alcuna azione né, per qualsiasi
titolo, può essere parimenti promosso o
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione é competente
esclusivamente il tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione
si producono gli effetti previsti dalle
disposizioni del titolo II, capo III, sezione II
e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge
fallimentare.
Art. 250
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale dell'impresa, esercitano
tutte le azioni ad essa spettanti e procedono
alle operazioni di accertamento del passivo e di
liquidazione dell'attivo. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i
commissari nell'esercizio delle loro funzioni e
fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o
dalle disposizioni previste nel regolamento
adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza
vigila sulla regolarità della liquidazione e, a
tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza
delle procedure amministrative attuate dai
commissari e svolge accertamenti sugli atti
della liquidazione con particolare riguardo ai
rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in
via particolare con istruzioni specifiche, può
emanare direttive per lo svolgimento della
procedura e può stabilire che per talune
categorie di operazioni o di atti sia necessaria
la preliminare acquisizione del parere del
comitato di sorveglianza e l'autorizzazione
preventiva dello stesso ISVAP. I componenti
degli organi della liquidazione sono
personalmente responsabili della inosservanza
delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono
comunque inopponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente
all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione
contabile e patrimoniale dell'impresa e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata
da un rapporto del comitato di sorveglianza.
L'ISVAP fornisce alle autorità degli altri Stati
membri le informazioni che siano richieste sullo
svolgimento della procedura di liquidazione
dell'impresa rispetto alla quale é l'autorità
competente. I commissari informano
periodicamente i creditori, secondo le modalità
stabilite dall'ISVAP, con regolamento,
sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di
responsabilità e dell'azione dei creditori
sociali contro i componenti dei cessati organi
amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell'azione contro la società di
revisione e l'attuario revisore, nonché
dell'azione del creditore sociale contro la
società o l'ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento, spetta ai commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8
e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP e con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza, possono farsi
coadiuvare nello svolgimento delle operazioni
dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal
Ministro delle attività produttive, ovvero da
terzi, ma sotto la propria responsabilità, con
oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono delegare a terzi il
compimento di singoli atti.
Art. 251
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano
prendendo in consegna l'azienda dai precedenti
organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. I
commissari acquisiscono una situazione dei conti
e formano l'inventario. Alle operazioni assiste
almeno un componente del comitato di
sorveglianza e può essere presente un
rappresentante dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i
commissari comunicano a ciascun creditore,
mediante consegna diretta, raccomandata con
avviso di ricevimento o trasmissione per via
telematica, le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture e i documenti
dell'impresa. La comunicazione s'intende
effettuata con riserva di eventuali
contestazioni.
2. La comunicazione é effettuata all'ultimo
indirizzo risultante agli atti dell'impresa. É
onere del creditore interessato, in caso di
variazione, informare senza indugio i
commissari. Nei confronti dei creditori
irreperibili, o per i quali non vi sia prova
dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo
risultante agli atti dell'impresa, la
comunicazione é effettuata presso la cancelleria
del tribunale del luogo dove ha sede legale
l'impresa mediante inserimento nel fascicolo
relativo al deposito dello stato passivo. In tal
caso la comunicazione può essere redatta in un
unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la
sede legale in uno Stato membro diverso dalla
Repubblica, comprese le pubbliche
amministrazioni di tali Stati, avviene con le
modalità indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP può stabilire ulteriori forme di
pubblicità allo scopo di rendere nota la
scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di insinuazione al passivo da parte di
coloro che non hanno ricevuto la comunicazione
di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della
raccomandata, i creditori possono presentare o
inviare, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, i loro reclami ai commissari,
allegando i documenti giustificativi.
Negli stessi termini e modalità i creditori che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la
sede legale in un altro Stato membro, comprese
le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a
presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto
la comunicazione prevista dai commi 1 e 3
possono chiedere ai commissari, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, il
riconoscimento dei propri crediti, presentando i
documenti atti a provare l'esistenza, la specie
e l'entità dei propri diritti. Con le stesse
modalità e termini, salvo che l'ammissione non
avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la
residenza abituale, il domicilio o la sede
legale in un altro Stato membro, comprese le
pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari
copia dei documenti giustificativi di cui sono
in possesso e indicano la natura del credito, la
data in cui é sorto e il relativo importo. I
medesimi creditori segnalano, inoltre, se
diversi dagli assicurati e dagli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, gli
eventuali privilegi e i beni che li
garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto
dal comma precedente e non oltre i novanta
giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco
dei creditori ammessi e delle somme riconosciute
a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di
prelazione, e l'elenco di coloro cui é stato
negato il riconoscimento delle pretese. É
accordato ai creditori, persone fisiche o
giuridiche, che hanno residenza abituale |